Tesi etd-09182013-131000 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
LEONI, VALERIA
Indirizzo email
valerialeoni@hotmail.it
URN
etd-09182013-131000
Titolo
La pericolosita sociale sotto la lente della scienza
dal determinismo positivista agli inediti scenari delle neuroscienze
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Dott. Bresciani, Luca
Parole chiave
- misure di sicurezza
Data inizio appello
07/10/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
In tutti gli aspetti di sviluppo del dibattito giuridico si rende evidente sempre di più la necessità di un giudizio sul soggetto, Chi è il delinquente che si possa qualificare come pericoloso? E’ il soggetto che compie atti di forte disvalore? E’ per rispondere a questa domanda che si devono subito porre in evidenza le categorizzazioni del legislatore. E’ l’ordinamento che qualifica un soggetto come pericoloso, sia prevedendo delle fattispecie di reati dove è punito un soggetto in quanto tipologia di autore ben determinato (art 707 cp), sia prevedendo fattispecie specifiche di pericolosità qualificata, sia ponendo in capo al giudice la discrezionalità prognostica di pericolosità di un soggetto. Ho utilizzato il termine prognosi proprio per sottolineare come il requisito della pericolosità sociale individuato dall’ordinamento sia proprio configurato come un giudizio prognostico con tutte le critiche di sorta che ne derivano sulla potenziale tendenza criminale di un soggetto condannato o meno.
Art 203 cp: Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133. L’unico riferimento testuale è l’articolo 133.
Art 133 cp: Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Forti critiche hanno susseguito la configurabilità di questa categoria giuridico penale proprio sul presupposto dell’inserimento di una prognosi di un requisito facente capo ad una configurazione criminologica di un soggetto tramite un giudizio del tutto ascientifico. Non si vuole con ciò introdurre la necessità di un giudizio meramente scientifico cosa che fra l’altro è lontana dalle volontà della scienza psichiatrica che volentieri si tira fuori dal dibattito perché dovrebbe con le regole della scienza dare contenuto ad un requisito che scientifico non è. Questa questione invece apre moltissime problematiche cha vanno dall’aspetto della necessità di una introduzione di procedure standardizzate e di una metodologia di indagine che venga affidata alla prudenza giudiziale . Alludo con questa affermazione alle nuove cognizioni della scienza medica ossia, nello specifico, ai recentissimi studi neuroscentifici già in parte utilizzati in alcuni processi italiani per la verifica del requisito di imputabilità anch’esso incentrato sulla valutazione personologica del soggetto. Potrebbero fungere da substrato probatorio su cui innestare un prudente apprezzamento giudiziale che abbandoni definitivamente qualsiasi retaggio presuntivo in un’ottica di maggior tutela delle libertà personali.
Art 203 cp: Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133. L’unico riferimento testuale è l’articolo 133.
Art 133 cp: Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Forti critiche hanno susseguito la configurabilità di questa categoria giuridico penale proprio sul presupposto dell’inserimento di una prognosi di un requisito facente capo ad una configurazione criminologica di un soggetto tramite un giudizio del tutto ascientifico. Non si vuole con ciò introdurre la necessità di un giudizio meramente scientifico cosa che fra l’altro è lontana dalle volontà della scienza psichiatrica che volentieri si tira fuori dal dibattito perché dovrebbe con le regole della scienza dare contenuto ad un requisito che scientifico non è. Questa questione invece apre moltissime problematiche cha vanno dall’aspetto della necessità di una introduzione di procedure standardizzate e di una metodologia di indagine che venga affidata alla prudenza giudiziale . Alludo con questa affermazione alle nuove cognizioni della scienza medica ossia, nello specifico, ai recentissimi studi neuroscentifici già in parte utilizzati in alcuni processi italiani per la verifica del requisito di imputabilità anch’esso incentrato sulla valutazione personologica del soggetto. Potrebbero fungere da substrato probatorio su cui innestare un prudente apprezzamento giudiziale che abbandoni definitivamente qualsiasi retaggio presuntivo in un’ottica di maggior tutela delle libertà personali.
File
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