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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09172020-201124


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ROMBOLI, MARCO
URN
etd-09172020-201124
Titolo
Analisi del whistleblowing nell'ordinamento italiano e in prospettiva comparatistica
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Azzena, Luisa
Parole chiave
  • Administrative Law
  • Diritto Amministrativo
  • Counting corruption
  • Anticorruzione
  • Whistleblowing
Data inizio appello
20/10/2020
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
20/10/2090
Riassunto
In questo elaborato viene analizzata la legislazione italiana sul whistleblowing, un istituto di diritto amministrativo, che si inserisce nel contesto dell'anticorruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 190/2012 (cd. Legge Severino) e riformato dalla legge n. 179/2017. Il whistleblowing è un istituto, nato negli Stati Uniti, che permette a coloro che assistono o vengono a conoscenza di comportamenti corruttivi ovvero di casi di cattiva amministrazione, nell'ambito dell’organizzazione per cui lavorano, di segnalare la cosa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti-corruzione, tramite dei canali telematici opportunamente predisposti, o alla Magistratura, trovando tutela contro le eventuali e probabili ripercussioni che potrebbero essere loro inflitte dai colleghi o dai datori di lavoro, ripercussioni che possono includere il mobbing, il trasferimenti ad altra sede, e il demansionamento, fino ad arrivare al licenziamento.
L’Italia aveva sottoscritto delle convenzioni internazionali in cui si impegnava a tutelare i whistleblower a partire dagli novanta: tra queste la più importante e significativa è sicuramente la Convenzione di Mérida del 2003, ma fino al 2012 sul tema non ci sono stati interventi significativi. La cd. Legge Severino, tra le altre cose, è intervenuta sull’argomento aggiungendo l’art. 54 bis al D.lgs. 165/2001, che prevede la tutela della riservatezza dell’identità del dipendente pubblico che segnala illeciti nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. (ma non l’anonimato), e una sanzione pecuniaria comminata dall'Autorità Nazionale Anti-corruzione nel caso in cui il dipendente che ha effettuato la segnalazione sia vittima di condotte ritorsive o discriminatorie. L’ambito di applicazione soggettiva della normativa include i dipendenti degli enti privati di diritto pubblico, i dipendenti degli enti pubblici economici.
Il legislatore è intervenuto nuovamente sull'argomento nel 2017 con la legge n. 179, estendendo la tutela prevista per i dipendenti pubblici anche ai lavoratori che operano nel settore privato, ma solo per quei soggetti che svolgono le proprie mansioni in aziende che applicano per l’organizzazione interna il cd. Modello 231, in conformità al D.lgs. 231/2001. La legge ha previsto anche un’estensione delle tutele nel settore pubblico; queste adesso si applicano anche ai dipendenti degli enti privati sottoposti a controllo pubblico, ai collaboratori e ai consulenti della Pubblica Amministrazione, e ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese appaltatrici. L’ambito di applicazione soggettivo verrà esteso ulteriormente quando il legislatore italiano recepirà la Direttiva europea sul whistleblowing (2019/1937).
L’istituto trova la sua collocazione nel diritto amministrativo, ma ha anche avuto un impatto importante sul diritto penale, sul diritto del lavoro, sulla disciplina antiriciclaggio, e sulla tutela dei dati personali.
Allo scopo di comprendere meglio la natura del whistleblowing è stata inoltre analizzata la legislazione degli Stati Uniti in materia; le circostanze in cui l’istituto è stato creato, come si è sviluppato e come è stato modificato nel corso degli anni. La principale caratteristica del whistleblowing nel sistema americano è data, oltre che dal suo forte utilizzo per contrastare le frodi commesse dagli appaltatori del Governo federale, dalla presenza di un sistema di ricompense per il segnalante; qualora venga riconosciuta la frode che questi ha segnalato, gli sarà attribuita una percentuale variabile tra il 15% e il 30% della somma che ha contribuito a recuperare. Il meccanismo premiale appena descritto si applica anche a favore di coloro che segnalano frodi fiscali e a chi segnala frodi che avvengono nel mercato finanziario.
È stato anche analizzato come altri paesi del continente europeo, in particolar modo Francia e Regno Unito, e alcuni paesi latinoamericani hanno recepito il whistleblowing nei propri ordinamenti.
Nella parte finale dell’elaborato viene tracciato un bilancio dei risultati ottenuti dal whistleblowing in Italia, e vengono analizzati i punti di forza e quelli di debolezza così come evidenziati da soggetti che hanno avuto modo di avere a che fare in prima persona con l’istituto.
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