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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-09162013-102634


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
COSENTINO, SERENA
URN
etd-09162013-102634
Titolo
Il Credito Fondiario
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bani, Elisabetta
Parole chiave
  • Artt. 38-41 T.U.B.
  • T.U. sul credito fondiario r.d. 16 luglio 1905 n.
  • credito fondiario
Data inizio appello
07/10/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
La tesi analizza il rapporto del credito fondiario con l’evoluzione della disciplina bancaria (cfr.§1) e la despecializzazione dettata dall’evoluzione normativa europea; la nascita dell’istituto con la legge 2983 del 1866; l’evoluzione legislativa che ha come chiave di lettura il Testo Unico r.d. 646 del 1905. Quest’ultimo poneva una serie di garanzie a tutela della banca in materia di esecuzione (artt. 40 ss. T.U. del 1905), circa i rapporti con il fallimento (art. 18 e art. 41 T.U. del 1905), in tema di anatocismo (art. 38 T.U. del 1905).
Attraverso l’analisi delle disciplina attuale, artt. 38-41 T.U.B. si mettono in luce i privilegi che ancora oggi caratterizzano il credito fondiario e in particolare i rapporti con il fallimento (cfr.§4):
1. l’art. 39 IV comma, primo periodo, T.U.B. prevede l’esenzione dalla revocatoria per la concessione di ipoteche a garanzia del finanziamento.
2. Sempre l’art. 39 IV comma, secondo comma, prevede l’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari (cfr.§3 par.5).
3. L’art. 41 II comma sancisce la possibilità per gli istituti di credito di poter continuare o iniziare l’esecuzione individuale pur in presenza del fallimento del debitore (cfr.§4 par.4)
L’analisi mira ad una valutazione della legittimità di tali privilegi in passato giustificati dall’esistenza delle cartelle fondiarie (cfr.§1 par.7). La Corte Costituzionale, è stata chiamata più volte ad esprimere un giudizio di legittimità costituzionale con le sentenze 166/1963, 61/1968, 211/1976 e 249/1984 ed ha giustificato la disciplina ritenendola funzionale da un lato ad evitare la paralisi del mercato finanziario immobiliare poiché le banche sono tutelate dal rischio di inadempimento delle rate da parte dei mutuatari, dall’altro a favorire l’accesso al credito sia a chi vuole investire nell’acquisto di una casa sia a chi, essendone già proprietario, vuole realizzare ulteriori investimenti non essendovi il vincolo di destinazione del mutuo.
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