Tesi etd-09152015-160504 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
ERCOLI, ELENA
URN
etd-09152015-160504
Titolo
I diritti particolari del socio di s.r.l. (Art. 2468, comma 3, c.c.)
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof.ssa Calvosa, Lucia
Parole chiave
- art. 2468 comma 3 c.c.
- diritti particolari
Data inizio appello
05/10/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di illustrare gli elementi fondamentali ed alcuni profili problematici della disciplina dei diritti particolari.
In primo luogo appare ictu oculi come l’istituto dei diritti particolari abbia trovato nella riforma del diritto societario, attuata con il d.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003, un riconoscimento sicuramente importante ed innovativo. In secondo luogo è opinione pressoché pacifica in dottrina che la riforma del diritto societario abbia fortemente inciso sulla disciplina della s.r.l., segnando una profonda frattura rispetto al passato. Uno degli elementi caratterizzanti la riformata disciplina della s.r.l. è l’incremento del rilievo attribuito alla persona del socio nell’ambito della struttura del contratto sociale, nonché dell’organizzazione e della gestione dell’impresa societaria. Tale affermazione trova riscontro nella legge di delega 3 ottobre 2001, n. 366, il cui art. 3 dispone che la regolamentazione della s.r.l. si conforma al “principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci” (comma 1, lett. a), e nell’ampia autonomia negoziale rimessa ai soci nel modulare il modello organizzativo secondo le esigenze dei singoli casi. Proprio partendo da tali considerazioni potranno essere tratti interessanti spunti per risolvere alcuni interrogativi in tema di diritti particolari.A tal fine non si potrà non cominciare l’analisi del principio generale della rilevanza dei soci. Espressione di questo principio, nonché di quello specifico, volto a consentire ai soci di “regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali”, di cui all’art. 3, comma 2, lett. c della citata legge delega, è l’art. 2468 c.c. L’articolo in commento, al comma 3, consente all’atto costitutivo di s.r.l. di prevedere “l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. Rappresentano “diritti che rafforzano l’anima personalistica della nuova s.r.l. dando «peso statutario» all’intuitus personae”. Il tema dei diritti particolari risulta di particolare interesse, il legislatore si è limitato a prevedere la possibilità che questi siano previsti statutariamente, attribuendo rilievo fondamentale alla volontà contrattuale dei soci. La questione non è di poca importanza, in quanto l’ampiezza dell’espressione utilizzata nel disciplinarli rende, pertanto, la norma capace di ricomprendere molteplici fattispecie. In generale si cercherà di comprendere la rilevanza di questa autonomia concessa e le sue limitazioni. Infatti, occorre sottolineare che l’attribuzione di diritti particolari ai soci, come espressa esemplificazione di tale autonomia, potrebbe condurre a pensare che tale norma sia interpretabile in senso estensivo e che l’autonomia statutaria possa spingersi a prevederne altri rispetto a quelli espressamente citati dalla norma di legge. Senza dubbio la disposizione rappresenta una novità, tra le più controverse, rispetto alla disciplina della s.r.l. ante riforma, che non trova riscontro neppure nelle norme, previgenti e novellate, degli altri tipi sociali.
In primo luogo appare ictu oculi come l’istituto dei diritti particolari abbia trovato nella riforma del diritto societario, attuata con il d.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003, un riconoscimento sicuramente importante ed innovativo. In secondo luogo è opinione pressoché pacifica in dottrina che la riforma del diritto societario abbia fortemente inciso sulla disciplina della s.r.l., segnando una profonda frattura rispetto al passato. Uno degli elementi caratterizzanti la riformata disciplina della s.r.l. è l’incremento del rilievo attribuito alla persona del socio nell’ambito della struttura del contratto sociale, nonché dell’organizzazione e della gestione dell’impresa societaria. Tale affermazione trova riscontro nella legge di delega 3 ottobre 2001, n. 366, il cui art. 3 dispone che la regolamentazione della s.r.l. si conforma al “principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci” (comma 1, lett. a), e nell’ampia autonomia negoziale rimessa ai soci nel modulare il modello organizzativo secondo le esigenze dei singoli casi. Proprio partendo da tali considerazioni potranno essere tratti interessanti spunti per risolvere alcuni interrogativi in tema di diritti particolari.A tal fine non si potrà non cominciare l’analisi del principio generale della rilevanza dei soci. Espressione di questo principio, nonché di quello specifico, volto a consentire ai soci di “regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali”, di cui all’art. 3, comma 2, lett. c della citata legge delega, è l’art. 2468 c.c. L’articolo in commento, al comma 3, consente all’atto costitutivo di s.r.l. di prevedere “l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. Rappresentano “diritti che rafforzano l’anima personalistica della nuova s.r.l. dando «peso statutario» all’intuitus personae”. Il tema dei diritti particolari risulta di particolare interesse, il legislatore si è limitato a prevedere la possibilità che questi siano previsti statutariamente, attribuendo rilievo fondamentale alla volontà contrattuale dei soci. La questione non è di poca importanza, in quanto l’ampiezza dell’espressione utilizzata nel disciplinarli rende, pertanto, la norma capace di ricomprendere molteplici fattispecie. In generale si cercherà di comprendere la rilevanza di questa autonomia concessa e le sue limitazioni. Infatti, occorre sottolineare che l’attribuzione di diritti particolari ai soci, come espressa esemplificazione di tale autonomia, potrebbe condurre a pensare che tale norma sia interpretabile in senso estensivo e che l’autonomia statutaria possa spingersi a prevederne altri rispetto a quelli espressamente citati dalla norma di legge. Senza dubbio la disposizione rappresenta una novità, tra le più controverse, rispetto alla disciplina della s.r.l. ante riforma, che non trova riscontro neppure nelle norme, previgenti e novellate, degli altri tipi sociali.
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