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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-09142018-093358


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
PAOLETTI, ADELE
URN
etd-09142018-093358
Titolo
ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA: L'ATTO DI PIGNORAMENTO DEL CREDITO
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Zanotti, Nicolò
Parole chiave
  • esecuzione tributaria
  • credito presso terzi
  • pignoramento del credito
  • esecuzione forzata tributaria
  • esecuzione coattiva tributaria
Data inizio appello
01/10/2018
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
01/10/2088
Riassunto
Lo scopo del presente elaborato è quello di fornire un quadro generale sulla struttura e la funzione del procedimento di esecuzione coattiva tributaria, disciplinata dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602, ponendo l’attenzione su quelle che sono le varie tipologie di pignoramento e scendendo nei particolari del pignoramento del credito presso terzi.
Come sancito dall’art.49 D.P.R. 602/73, la riscossione coattiva del credito tributario avviene a mezzo ruolo. Ciò sta a significare che l’attività di espropriazione forzata, posta in essere dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per le somme non pagate, avviene attraverso tale strumento che costituisce titolo esecutivo e necessario.
Il debitore viene reso edotto delle somme dovute con cartella di pagamento.
Trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto appena citato, l’Agente potrà dare vita alla procedura di riscossione coattiva per soddisfare le proprie pretese creditorie.
L’atto di precetto che sta a monte della procedura è l’atto di pignoramento, all’interno del quale devono essere indicati i beni oggetto di espropriazione che possono essere:
Beni mobili, Beni immobili, Beni mobili presso terzi e Crediti presso terzi.
In quest’ultima ipotesi devono essere seguite le regole disposte dall’art. 72-bis D.P.R. 602/73 che sancisce un iter semplificato per la riscossione delle somme. La differenza rispetto a quello ordinario si sostanzia in un ordine di versamento diretto delle somme all’agente procedente con la mera facoltà di ricorrere a pronuncia giudiziale.
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