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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09092021-171824


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
DI RICCIO, IRENE
URN
etd-09092021-171824
Titolo
La responsabilità dirigenziale per danno erariale
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Fioritto, Alfredo
Parole chiave
  • Corte dei conti
  • danno erariale
  • principio di responsabilità
Data inizio appello
27/09/2021
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Nel primo capitolo mi soffermerò sulla nozione di responsabilità, fornendo alcuni cenni storici. A livello concettuale, il termine “responsabilità” indica la soggezione dell’agire individuale e collettivo a un insieme di norme e principi, e dunque il dovere del singolo di giustificare il proprio comportamento a sé stesso e agli altri. Più nello specifico, si tratterà di determinare le diverse forme di responsabilità a cui sono soggetti i dipendenti della pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni (civile, penale, amministrativa, disciplinare e dirigenziale). A livello storico – e in seguito a una complessa evoluzione che tenterò di ripercorrere a grandi linee – la responsabilità civile della P.A. è stata consacrata dalla Carta Costituzionale. Tuttavia, solo in seguito alla nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 500 del 1999 si è assistito a un definitivo superamento del dogma dell’irrisarcibilità degli interessi legittimi, un ampliamento dell’ambito della responsabilità che ha permesso di includere in quest’ultimo gli interessi legittimi, appunto, al di là dei diritti soggettivi. Dopo aver ricostruito alcuni aspetti storici del tema in esame, mi concentrerò sul dibattito scaturito dalla necessità di determinare la natura giuridica della responsabilità. Di che tipo di responsabilità ci interessiamo quando parliamo di responsabilità della p.a.? La dottrina contrappone una teoria della responsabilità diretta della pubblica amministrazione a una teoria della responsabilità indiretta; una terza posizione, invece, determina la natura della responsabilità sulla base della modalità con cui l’atto è posto in essere: la responsabilità sarà diretta in caso di formale esplicazione di una funzione e sarà indiretta nel caso in cui derivi da un’attività materiale del dipendente. In conclusione del primo capitolo, inoltre, presenterò in termini generali i tipi di responsabilità di cui si occuperanno più approfonditamente i capitoli a seguire: responsabilità civile, penale, amministrativa-contabile, disciplinare e dirigenziale.
Il secondo capitolo prende in considerazione la disciplina relativa alle diverse forme di responsabilità a cui è sottoposto il pubblico dipendente nell’esercizio della propria attività. Mi concentrerò in particolare sulla responsabilità amministrativo-contabile (a), sulla responsabilità disciplinare (b) e, infine, sulla responsabilità dirigenziale (c). (a) La responsabilità amministrativa rientra nella famiglia della responsabilità risarcitoria, ma presenta tratti che la distinguono dalla responsabilità civile (extracontrattuale, contrattuale e precontrattuale). In estrema sintesi, la responsabilità contabile concerne quanti si occupano della gestione dei fondi pubblici . (b) A incorrere nella responsabilità disciplinare è invece il lavoratore pubblico o privato, qualora vengano trasgrediti gli obblighi contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale e successivamente inseriti nel contratto individuale. Ci si soffermerà in particolare sui cambiamenti introdotti agli inizi del duemila, motivati dalla necessità di riformare le amministrazioni pubbliche e l’ordinamento del lavoro. (c) Da ultimo, la responsabilità dirigenziale c.d. da risultato è connessa all’assessment di una gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’ente che viene ritenuta non idonea rispetto agli obiettivi inizialmente stabiliti. Essa riguarda esclusivamente il personale con qualifica dirigenziale “privatizzato”. La riforma Brunetta (2009) ha inserito importanti novità, che verranno menzionate nel corso dell’analisi.
Il terzo capitolo del presente lavoro è dedicato a un esame delle Corte dei conti e muove da un’analisi approfondita delle sue origini e delle sue leggi istitutive (l.n. 800 del 1994) per poi soffermarsi sugli articoli 28, 100 e 103 della Costituzione che ne hanno consolidato la presenza. Dopo aver fornito alcune coordinate storiche, mi soffermerò sulla sua organizzazione interna della Corte dei conti e su un’analisi delle sue principali funzioni e della loro ragion d’essere. In particolare, si tratterà di analizzare (1) le funzioni di controllo (preventivo di legittimità, successivo di legittimità, successivo sulla gestione e sulle Regioni ed Enti Locali), che mirano al perseguimento dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza della pubblica amministrazione; (2) la funzione amministrativa e consultiva e, infine, (3) la funzione giurisdizionale, che, come vedremo, si presenta come risposta interna rispetto alle distorsioni presenti nell’apparato pubblico. In questo senso, le funzioni qui elencate hanno come obiettivo il perseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione.
Nel quarto ed ultimo capitolo si tratterà di analizzare la responsabilità amministrativa per danno erariale sullo sfondo delle modifiche introdotte nel 2020, in seguito all’emanazione del c.d. Decreto Semplificazioni (n. 76 del 2020). L’obiettivo del Decreto è, come è noto, lo snellimento dei procedimenti amministrativo-burocratici e interviene su uno degli aspetti fondamentali dell’illecito amministrativo-contabile introdotto in precedenza. Per chiarire la portata della novità, mi soffermerò nel dettaglio sui costituenti fondamentali dell’illecito (l’elemento oggettivo, il danno, l’elemento soggettivo, il nesso causale e il rapporto di servizio) per poi evidenziare alcune forme che la giurisprudenza è sempre più propensa a riconoscere come articolazioni del danno erariale (il danno all’immagine della pubblica amministrazione, il danno da tangente, il danno da disservizio, il danno da responsabilità medica professionale, il danno derivante da lesione all’economia nazionale, il danno ad amministrazione diversa da quella di appartenenza). Tenterò dunque di avanzare una riflessione sui nuovi profili di responsabilità del danno erariale.
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