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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09092015-202236


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
BUFANO, EMILIO
Indirizzo email
emilio.bufano@gmail.com
URN
etd-09092015-202236
Titolo
AUTONOMIA ED ETERONOMIA NEL CONTRATTO DI DIRITTO EUROPEO. IL NUOVO VOLTO DELL'INTEGRAZIONE FRA EQUITÀ GIUDIZIALE, DIRITTO DISPOSITIVO E POTERE DELLE AUTHORITIES.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Navarretta, Emanuela
Parole chiave
  • authorities
  • buona fede
  • contratto
  • diritto europeo
  • equità
  • integrazione
Data inizio appello
28/09/2015
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
28/09/2085
Riassunto
Le categorie tradizionali in materia di integrazione del contratto risultano incapaci di descrivere molti dei nuovi fenomeni di eteronomia del rapporto, operanti attraverso regole di validità dettate dal diritto euro-peo. E’ il caso delle discipline sui ritardi di pagamento (art. 7, d.lgs. 231/2002) e sull’abuso di dipendenza economica (art. 9, l. 192/1998), nonché degli effetti prodotti sui contratti a valle di intese restrittive della concorrenza o di abusi di posizione dominante (artt. 101-102 TFUE e artt. 2-3, l. 287/1990). Il «nuovo di-ritto dei contratti», volto a tutelare il contraente più debole, introduce forme di integrazione innovative, prescritte da norme prevalenti rispetto alle regole pattizie, eppure derogabili (seppure solo in senso più fa-vorevole al consumatore, all’utente ovvero all’imprenditore debole). Il referente costituzionale di questo ter-tium genus di integrazione può essere rintracciato nel combinato disposto del co. 1, art. 41 e del co. 2, art. 3 Cost.: l’integrazione del contratto nella prospettiva europea assolve la funzione radicalmente nuova di ripri-stinare il pieno esercizio della libertà negoziale del soggetto debole e prevenire gli abusi del contraente più forte. La portata degli interventi è tendenzialmente sconosciuta al dibattito tradizionale: il terreno di inci-denza della disciplina non è più solo il singolo contratto, ma divengono intere tipologie di accordo poten-zialmente “di massa”. Parzialmente sovrapponibile al tema de quo è quello relativo all’applicazione della Di-rettiva 93/13/CE, e in particolare del fairness test, al contenuto essenziale del contratto. Rispetto al controllo di vessatorietà, e alla invalidità/inefficacia che ne può seguire, si pone infatti la questione – affrontata di re-cente dalla Corte di Giustizia UE – del rapporto tra integrazione e tutela del consumatore, nell’alternativa tra mera caducazione, applicazione del diritto dispositivo e riconduzione ad equità. All’integrazione di ma-trice europea meritano, altresì, di essere ricondotti anche gli episodi di integrazione mediante esercizio di potere normativo da parte delle autorità amministrative indipendenti. Così, l’art. 117, co. 8, del T.U.B rico-nosce il potere della Banca d'Italia di prescrivere un contenuto tipico ai contratti bancari, sotto pena di nul-lità. Non dissimile è il potere di tipizzazione degli strumenti contrattuali negoziabili in mercati regolamentati attribuito alla Consob dall’art. 1, co. 2, del T.U.F., nonché quello dell’Aeegsi nei servizi di pubblica utilità, ai sensi delle lett. e) ed h), del co. 12, dell’art. 2, l. 481/1995: essa stabilisce e aggiorna, in relazione all'anda-mento del mercato, le tariffe e definisce i livelli generali di qualità delle prestazioni da garantire all'utente, at-traverso modifica o integrazione del regolamento di servizio. Simili episodi configurano una delega (spesso in bianco) a un ente non legislativo, che acquisterà un potere assai vasto di produrre – mediante atti dalla natura controversa – divieti e precetti, non sempre contenuti nei limiti espressi dalle norme primarie. La manipolazione così congegnata non risparmia nemmeno i contratti già conclusi, ma li modifica in quanto contratti di durata.
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