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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09072015-162259


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ARTINI, CARLO MARIA
URN
etd-09072015-162259
Titolo
I profili di responsabilità penale da esposizione all'amianto: la vicenda Eternit tra dogmatica e politica criminale.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Gargani, Alberto
Parole chiave
  • responsabilità penale da amianto
  • Eternit
  • disastro ambientale
  • mesotelioma pleurico
  • art. 434 c.p.
Data inizio appello
28/09/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
Oggetto di questa tesi di laurea è il tema della responsabilità penale per esposizione ad amianto. Tale questione è d’estrema attualità e delicatezza. È attuale, in quanto questo tipo di procedimenti vengono costantemente celebrati nel nostro Paese da circa trent’anni oramai. Infatti, è quasi all’ordine del giorno, apprendere la notizia che in un dato processo uno o più dirigenti d’una impresa, in cui in passato si è impiegato l’asbesto, sono stati condannati/assolti. Non va dimenticato, inoltre, che tale tema ha ricevuto ancora più attenzione da parte dell’opinione pubblica a seguito della recente pronuncia della Corte di Cassazione in merito al c.d. “caso Eternit”, in cui l’unico imputato ancora in vita è stato prosciolto per la prescrizione del reato.
È un tema delicato per due ordini di motivi. Il primo è che attorno alla vicenda dell’amianto sussistono numerosi punti d’incertezza, quali (a titolo esemplificativo) la successione di più persone nel ruolo di garanti; l’incertezza scientifica che si riverbera sul piano della spiegazione causale; la constatazione che i fatti contestati sono oramai risalenti nel tempo; la difficoltà di rinvenire nel codice penale uno strumento idoneo a reprimere le condotte e gli eventi offensivi. Il secondo motivo è che i profili coinvolti nella nostra analisi sono tra loro in costante tensione. Infatti, da una parte vi sono beni giuridici di primaria importanza, quali la vita e la salute della persona, nonché, secondariamente, l’ambiente, che sono stati offesi a causa della prolungata esposizione con il minerale, e che, conseguentemente, richiedono tutela da parte dell’ordinamento penale. Dall’altra, presentandosi la vicenda dell’amianto alquanto complessa per i motivi di cui diremo, v’è la necessità di garantire il rispetto dei principi cardine del sistema penale, quali in particolare quello di determinatezza, di legalità e di divieto di analogia in malam partem. In altri termini, nell’ambito della responsabilità penale da amianto v’è il continuo rischio che, per rispondere a esigenze di “giustizia sostanziale”, discendenti dalle numerose offese causate dall’asbesto, si venga meno a quelle regole “formali” e fondamentali che governano il nostro sistema penale.
Ebbene, in questa trattazione occorre indagare se sia possibile trovare una mediazione tra questi interessi contrapposti, ossia se sussistano dei margini per garantire la tutela di beni di primaria importanza, evitando al contempo “flessibilizzazioni” dei canoni penalistici. In particolare, è attraverso l’analisi del già citato caso Eternit, che cercheremo di rispondere a tale quesito: in tale nota vicenda giudiziaria si è cercato infatti di trovare un’innovativa soluzione alle maggiori problematiche che affliggono la responsabilità penale da amianto.
Per tali motivi, in apertura dell’analisi indagheremo, attraverso una ricostruzione storica, sulle ragioni che hanno comportato il successo di questo minerale e che, conseguentemente, ne hanno determinato la vasta diffusione. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle vicende che hanno coinvolto nel nostro Paese la multinazionale Eternit.
In chiusura del capitolo primo e ad inizio del secondo, prima di di passare alle risposte offerte dalla giurisprudenza, ci soffermeremo in breve, dal punto di vista scientifico, sugli effetti mortali che l’amianto provoca nell’uomo. Da quest’analisi ne emerge un quadro piuttosto complesso e a tutt’oggi incerto sotto molti e notevoli profili, soprattutto in relazione al mesotelioma pleurico: tutto ciò ha, come vedremo, rilevantissime e drammatiche ricadute nell’ambito giurisprudenziale. In riferimento a ciò, si noterà che l’interprete ha compiuto un’evoluzione: infatti, nel tempo si sono succeduti vari orientamenti, i quali hanno offerto elaborazioni più o meno convincenti.
Nella seconda parte del capitolo due si tratterà della prima giurisprudenza, fondata sui delitti contro la persona (segnatamente l’omicidio colposo e le lesioni personali), dando ampio spazio alle soluzioni proposte in punto di decorso causale e di elemento colposo. Ne esce fuori un panorama d’insieme che non persuade sotto vari punti di vista, poiché come è stato autorevolmente sottolineato, tale giurisprudenza rischia di sfociare in un’“interpretazione creativa” e al contempo di scivolare verso affermazioni di responsabilità oggettiva.
Vedremo, nel capitolo tre, che per uscire da questo impasse la giurisprudenza ha cercato delle nuove soluzioni, rinvenendole nei reati contro l’incolumità pubblica, per la precisione gli artt. 437 (disciplinante la rimozione o l’omissione di cautele contro gli infortuni sul luogo di lavoro) e 434 c.p. (che sanziona il crollo di costruzioni o altri disastri). Nella loro analisi si evidenzia come ambedue le fattispecie abbiano posto numerose difficoltà all’interprete. In particolare, è la ricostruzione ermeneutica di cui è stato oggetto l’art. 434 c.p. su cui va focalizzata l’attenzione. La giurisprudenza, infatti, ne ha sfruttato il contenuto indeterminato, al fine di colmare delle inescusabili lacune normative presenti nel sistema in merito a plurime situazioni di pericolo emergenti dalla nostra società del rischio post-industriale, precipuamente dal settore dell’esposizione a sostanze tossiche. Così facendo, però, l’interprete ha stravolto l’impianto originario della norma, arrivando a creare una vera e propria nuova fattispecie delittuosa, il c.d. disastro ambientale. Tale scelta ermeneutica è stata aspramente criticata dalla dottrina maggioritaria, la quale ha correttamente sottolineato che il nuovo delitto si presenti del tutto avulso rispetto agli elementi costitutivi propri dell’art. 434 c.p.
Tale rivisitazione “creativa” dell’altro disastro ha trovato compiuta realizzazione nel c.d. processo Eternit di Torino, in cui per la prima volta nella storia del nostro ordinamento penale, la pubblica accusa ha scelto di ricorrere ai soli delitti contro la collettività con l’intento di perseguire migliaia di eventi lesivi occorsi in danno delle popolazioni esposte ad amianto. Nel quarto capitolo, si studiano tutti e tre i gradi di giudizio, evidenziando come le varie Corti abbiano interpretato le due disposizioni ed il perché in Cassazione – al netto delle polemiche, spesso sterili, che ne sono seguite – si è giunti a dichiarare la prescrizione del reato. La pronuncia della Suprema Corte ha mostrato tutti i limiti della scelta della giurisprudenza di impiegare i reati contro l’incolumità pubblica.
Era evidente che un intervento del legislatore non fosse più rimandabile; ed infatti dopo una lunga attesa ed un estenuante iter alle Camere, è stata approvata di recente la l. 68/2015, la quale, per la prima volta, ha introdotto nel nostro codice penale i delitti contro l’ambiente, e in particolare un’innovativa e interessante fattispecie di disastro ambientale. Nell’ultimo capitolo, analizzandone gli elementi costitutivi più importanti, si cerca di capire se tale figura sia applicabile alla responsabilità da amianto.
In chiusura del lavoro, si prova a spiegare perché, probabilmente, allo stato degli atti non sussista nel nostro sistema penale una fattispecie che possa esser efficacemente impiegata nella responsabilità penale da amianto.
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