ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-09032013-212150


Tipo di tesi
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore
GIOVANNELLI, FEDERICA
URN
etd-09032013-212150
Titolo
L'esercizio dei diritti del minore . Autonomia e discernimento prima della maggiore eta .
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Breccia, Umberto
Parole chiave
  • Nessuna parola chiave trovata
Data inizio appello
04/10/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
La materia minorile manca di una sistemazione articolata e coerente .Solo attraverso il riordino sistematico di tutte le disposizioni di legge destinate ai soggetti non ancora adulti è possibile comporre il quadro integrale della persona minore . Per molto tempo la dottrina italiana e la giurisprudenza hanno studiato la condizione giuridica dei bambini e degli adolescenti guardando la rapporto genitori - figli .Dai primi anni del secolo ventunesimo hanno affrontato la stessa indagine ponendovi al centro il minore - persona e non più il minore - figlio . Egli non è soltanto un figlio : fuori dal nucleo familiare - suo naturale ambiente protettivo - pone in essere relazioni privatistiche . Questi, si erge, con il crescere dell’ età a protagonista della propria sfera esistenziale e patrimoniale, per effetto del progressivo perfezionarsi della sua capacità di discernimento e di una sempre più accentuata autonomia . Il problema di una già avviata ma non ancora completa formazione esistenziale della persona umana , rileva per tutta l’ attività giuridica in età evolutiva .Non fanno eccezione, quindi , neanche i contratti . Contrattare è un’attività fa parte del concreto esercizio della situazione esistenziale dei soggetti adulti e non . I giovani, infatti, anche ben prima di aver raggiunto la maggiore età concludono abitualmente contratti per l’ acquisto di beni e la fruizione di servizi.Solo orientativamente si può dire che i minori acquistano beni che vanno da un costo molto contenuto - come generi alimentari , giornali , oggetti di cancelleria, cosmetici , accessori per telefoni cellulari, e via dicendo - a un valore non proprio trascurabile , come ad esempio, articoli di abbigliamento , “ ricariche “ per telefonini , giochi elettronici , compact disc musicali . Nell’ ambito dei servizi , sempre semplificando, i passa dal trasporto urbano, all’ ingresso al cinema o alla discoteca, all’ iscrizione a corsi di vario contenuto . Nel nostro ordinamento questi contratti, però, pur essendo tradizionalmente ammessi entro certi limiti - cioè considerati validi anche se stipulati da minori - non trovano ancora un sicuro fondamento normativo . Il campo dei consumi è per proporzioni il più rilevante tra quelli che coinvolgono i minori. La crescente disponibilità economiche dei giovanissimi rispetto ai coetanei delle precedenti generazioni, la loro propensione al consumo, i loro specifici bisogni da soddisfare, fanno della contrattazione minorile un tempo presente . Il nostro legislatore, al di là della rigida alternativa capacità\incapacità , ha fatto ben poche scelte per regolare l’ attività contrattuale dei bambini e degli adolescenti . La disciplina codicistica dei contratti conclusi dal minore si esaurisce, infatti, sostanzialmente nella combinazione dell’ art. 2 con le norme in tema di annullabilità del contratto per incapacità di uno dei contraenti ( artt. 1425 e 1441 e segg. c.c. ) . Il contratto concluso direttamente dal minore non emancipato , anziché dal suo rappresentante legale, per il codice è infatti annullabile senza distinzione alcuna. La fattispecie del minore contraente , viene ad essere così disciplinata soltanto in negativo, prevedendo la san zione cui sottoposti i contratti eventualmente stipulati da un minore autonomamente . Il risultato è un mosaico interamente da comporre, al quale avvicinarsi servendosi degli strumenti ermeneutici . Il codice civile , le leggi speciali e le regole giurisprudenziali, al di là delle affermazioni di principio , non affrontano compiutamente il tema dei contatti negoziali del minore. Ragion per cui, è compito dell’ interprete, applicare di volta in volta, le regole che convengono in generale il consenso , l’ amministrazione del patrimonio, i rimedi, affinchè siano adattate alle fattispecie in cui una parte sia connotata da quel particolare “ status “ che si riconosce al minore . In uno studio di questo tipo si rivelano di grande aiuto delle incursioni in quelle realtà europee che tradizionalmente hanno mostrato una maggiore sensibilità a questi problemi . Oltre i confini nazionali, però, c’è la tendenza a considerare validi i contratti ad esecuzione immediata e di modesto importo conclusi da coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età prevista dalla legge . L’ analisi delle regole adottate da alcune realtà giuridiche diverse dalla nostra , al fine di disciplinare l’ attività contrattuale del minore , si dimostra molto importante , per vari e comprensibili motivi . In primo luogo, vi è modo così, di valutare il peso che il fenomeno ha assunto al di fuori dei nostri confini . In secondo luogo, si danno non pochi spunti di riflessione sugli argomenti più agili e più sicuri , che sono stati costruiti in altri sistemi . In terzo luogo, si segnalano i presupposti di una possibile evoluzione nel tempo della capacità contrattuale del minore . Un organico e puntuale intervento legislativo, sarebbe sicuramente utile a risolvere in modo non equivoco tutti i problemi che ruotano attorno al fenomeno dei contratti del minore per il minore . Non si constata l’ intenzione del nostro legislatore si intervenire in tale senso , sebbene gli esperti del settore lamentino da tempo che quella vigente è una disciplina vetusta ed inadatta a governare la realtà . Le proposte di qualche anno fa in tema di microcontrattualità ( Bozza Cendon 2007 , Progetto Gandolfi ) non sono divenuti norme di legge . Pertanto, l’ attività contrattuale del minore continua ad essere studiata dentro un quadro normativo che, dall’ entrata in vigore del codice civile ad oggi, non ha subito radicali mutamenti. In Italia la regola è - per via interpretativa - che il minore non ha capacità contrattuale sebbene gli siano riconosciuti alcuni spazi di capacità con riguardo ad alcuni atti di natura patrimoniale . E’ il caso dei contratti di lavoro subordinato ( art. 2, 2° comma c.c. ) ; dei contratti conclusi mediante raggiri ( art. 1426 c.c. ); del diritto d’ autore ( legge n. 633 del 1941 ); dei conti correnti giovanili ( T.U. n. 395 del 1993, D.M. 6 giugno 2000 e D.M. 9 gennaio 2003 ) ; dei contratti per l’ esercizio dei diritti personali ( dottrina ) ; degli atti minuti della vita quotidiana( dottrina ) . Oggi - come in passato - non ha una piena libertà contrattuale . Nel vecchio continente prende a delinearsi una regola secondo cui il minore ha strumenti non pieni ma comunque rilevanti di capacità contrattuale .La fattispecie dei contratti del minore - come tutte le situazioni giuridicamente rilevanti - implica la composizione di contrapposti interessi .In questo caso i “ poli “ non sono solo l’ incapace e la sua controparte contrattuale pienamente capace , ma in qualche modo anche gli stessi genitori che esercitano la potestà ( o il tutore ) . Può accadere che i figli - concludendo operazioni economiche ad insaputa dei genitori mal dispongano dei propri beni e di quelli dei suoi familiari .La prole sono soggetti presumibilmente inesperti e privi del discernimento necessario per comprendere il valore ed il significato dei singoli atti giuridici , e soprattutto dei contratti . Questi li concludono , non soltanto in stato di incapacità , ma anche trovandosi in un momento della vita dove non è certo che abbiano una maturità intellettiva e volitiva tale , da comprenderne il contenuto . Il legislatore ha previsto espressamente uno strumento di protezione specifico degli interessi patrimoniali del minore, dotato di tratti peculiari rispetto all’ istituto dell’ annullabilità del contratto ( art. 1441 e segg . c.c. ).Si tratta - secondo il parere largamente condiviso degli esperti - di una difesa predisposta a favore del soggetto incapace di agire ; essendo riservata al minore una volta acquistata la capacità di agire o al suo rappresentante legale, ed essendo preclusa alla controparte contrattuale pienamente capace . Non è possibile prevedere se vi saranno in futuro degli sviluppi legislativi in merito ai contratti del minore a livello nazionale ; il quadro normativo , infatti , potrebbe rimanere come è adesso , subire variazioni, fino a ulteriormente evolversi .Nel nostro ordinamento giuridico - come in tanti altri - rimane normativamente irrisolto un aspetto ; come sia possibile arginare l’ invadenza di chi speculi sulla propensione al consumo allo scopo di ottenere un lucro supplementare . Gli strumenti giuridici di tutela, non sono di aiuto al riguardo , poiché operano in un momento successivo alla conclusione dell’ atto . Sappiamo che legge vieta ma non impedisce fisicamente ai minori di contrattare con i soggetti pienamente capaci ( art. 1425, 1° comma c.c. ).Una soluzione potrebbe essere quella di vietare agli adulti di instaurare rapporti contrattuali di un certo importo con i minori . Un ‘ altra potrebbe essere quella di prevede delle sanzioni per i genitori che non impediscono in alcun modo la conclusione dell’ atto , nel tentativo di aumentare l’ attenzione nei confronti dei loro diretti discendenti .
File