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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09022021-142806


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
GRAGNANI, ROSSANA
URN
etd-09022021-142806
Titolo
L'INTERRUZIONE FARMACOLOGICA DELLA GRAVIDANZA: ANALISI E ASPETTI ORGANIZZATIVI
Dipartimento
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
Corso di studi
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
Relatori
relatore Dott.ssa Pancetti, Federica
Parole chiave
  • farmacologica
  • voluntary
  • interruption
  • pregnancy
  • gravidanza
  • interruzione
Data inizio appello
21/09/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
21/09/2061
Riassunto
Oggi in Italia qualsiasi donna può richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Dal 1978 questo intervento è regolato dalla legge 194, “Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza”, che sancisce le modalità del ricorso all’aborto volontario. L’intervento può essere effettuato presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e le strutture private convenzionate e autorizzate dalle Regioni.
L’Ivg può essere praticata dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure quando siano state accertate gravi anomalie del feto che potrebbero danneggiare la salute psicofisica della donna. In entrambi i casi, lo stato patologico deve essere accertato e documentato da un medico del servizio ostetrico e ginecologico che pratica l’intervento, che può avvalersi della collaborazione di specialisti.
La richiesta di Ivg è effettuata personalmente dalla donna. Nel caso delle minorenni, è necessario l’assenso da parte di chi esercita la potestà o la tutela. Tuttavia se, entro i primi 90 giorni, chi esercita la potestà o la tutela è difficilmente consultabile o si rifiuta di dare l’assenso, è possibile ricorrere al giudice tutelare. Nel caso in cui la donna sia stata interdetta per infermità di mente, la richiesta di intervento deve essere fatta anche dal suo tutore o dal marito, che non sia legalmente separato.
La legge indica chiaramente che l’interruzione volontaria della gravidanza non è un mezzo per il controllo delle nascite. Pertanto, il medico che esegue l’intervento è tenuto a fornire alla donna tutte le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, oltre che sui procedimenti abortivi.

Esistono due modalità sostanzialmente diverse per l’esecuzione di una IVG: chirurgica e farmacologica.
Con la circolare di aggiornamento delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine”, pubblicata dal ministero della Salute il 12 agosto 2020, sono cambiate le modalità di esecuzione dell’aborto farmacologico in Italia.

Finalità di questa tesi è quella di effettuare un’attenta analisi, anche degli aspetti organizzativi, dell’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica.

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Today in Italy, any woman can request voluntary termination of pregnancy (Ivg) within the first 90 days of gestation for health, economic, social or family reasons. Since 1978, this intervention has been governed by Law 194, "Rules for the protection of maternity and on voluntary termination of pregnancy", which establishes the procedures for resorting to voluntary abortion. The intervention can be carried out at public facilities of the National Health Service and private facilities affiliated with and authorized by the Regions.
The IVG can be practiced after the first 90 days when pregnancy or childbirth involves a serious danger to the life of the woman, or when serious abnormalities of the fetus have been ascertained that could damage the psychophysical health of the woman. In both cases, the pathological state must be ascertained and documented by a doctor of the obstetric and gynecological service who performs the intervention, who can make use of the collaboration of specialists.
Ivg's request is made personally by the woman. In the case of minors, the consent of the person exercising parental authority or guardianship is required. However, if, within the first 90 days, whoever exercises authority or guardianship is difficult to consult or refuses to give consent, it is possible to appeal to the tutelary judge. In the event that the woman has been banned for mental illness, the request for intervention must also be made by her guardian or by her husband, who is not legally separated.
The law clearly indicates that voluntary termination of pregnancy is not a means of birth control. Therefore, the doctor who performs the surgery is required to provide the woman with all the information and indications on the regulation of births, as well as on abortion procedures.
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