Tesi etd-09012016-130239 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
LUCENTI, SARA
URN
etd-09012016-130239
Titolo
La pericolosita sociale nella prospettiva della de-istituzionalizzazione
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
- internamento
- misure di sicurezza
- pericolosità sociale
Data inizio appello
19/09/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
La trattazione della tesi nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione su un argomento, la definizione del concetto di pericolosità sociale ed il suo peso nella comminazione della misura di sicurezza del ricovero in OPG ed oggi nelle REMS. Nell’ottica del tentativo di realizzazzare la de-istituzionalizzazione dei folli-rei, destinatari di tali misure di sicurezza, spesso internati in strutture che poco hanno di terapeutico e riabilitativo.
Inizierò dunque, elencando nel primo capitolo le tipologie di apparato sanzionatorio che le principali scuole di pensiero penale, Scuola Classica e Scuola Positiva o Moderne Schule, hanno nel tempo elaborato nel tentativo di equilibrare due contrapposte esigenze, assicurare effettiva ed efficace tutela ai beni giuridici e rispettare i principi di garanzia del soggetto autore di reato, sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale. Esigenze che il Codice Rocco del 1930 cercò di coniugare basandosi sull’elaborazioni dottrinali della c.d. Terza Scuola, proponendo soluzioni nuove per il controllo ed il contenimento della criminalità, tramite il sistema del doppio binario, che entrerà comunque in crisi con la promulgazione della Carta Costituzionale, fino a trasformarsi nel XX secolo in un sistema a binari plurimi.
Chiude il primo capitolo, il paragrafo dedicato all’accertamento della pericolosità sociale dell’infermo di mente scandita da tre fasi, diagnosi, incidenza del disturbo sulla capacità di intendere e di volere e la valutazione del giudice.
Nel secondo capitolo tratto della nascita e dello sviluppo dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Tratteggiando, innanzitutto, la situazione antecedente agli OPG nati nel 1975 con l’emanazione dell’ordinamento penitenziario che li disciplina, quindi i manicomi criminali del XIX secolo, fortemente voluti dai positivisti, che per prassi verranno successivamente definiti come manicomi giudiziari ed identificati come istituti di pena speciale, dopo l'apertura della prima Sezione per maniaci all’interno della casa di pena di Aversa nel 1876. Definisco, poi, le principali tappe dell’iter legislativo che porteranno alle svolte degli anni ’70 del XX secolo ed alla Legge 345/1975 istitutiva dell’Ordinamento Penitenziario.
Importante per comprendere i cambiamenti ideologici e legislativi di quegli anni, sono le critiche alle istituzioni totali elaborate dal sociologo Erving Goffman, padre della definizione “istituzione totale” e denunciatore del fallimento delle finalità rieducative e curative di queste strutture, e le considerazioni del filosofo francese Michel Foucault che dedica i suoi studi alla follia, alla psichiatria e all’internamento psichiatrico, mosso dall’interesse nei confronti dei soggetti esclusi dalla società perché “diversi”.
Nel terzo capitolo, affronto l’argomento del difficile equilibrio e contemperamento di due diverse esigenze, quella curativa e quella custodiale. L’una importante poiché alla base di tutte le pene, che devono tendere alla rieducazione e risocializzazione, dovendo esser nel caso specifico degli infermi anche terapeutiche, e l’altra rilevante in termini di sicurezza sociale. Nella ricerca di un punto d’incontro, entra in gioco anche il difficile e mutevole rapporto tra la psichiatria ed il diritto, che negli ultimi decenni si sono mosse in direzioni contrapposte. Importante il contributo di Franco Basaglia, capostipite del movimento anti-psichiatrico, che con le sue rimostranze solleciterà la sfera politica sino a spingere il legislatore all’emanazione della Legge 180/1978, che nonostante disciplina principalmente i manicomi civili e la loro chiusura, avrà importanti riflessi sugli OPG e sul trattamento degli internati, da ora in poi orientato in direzione più terapeutica che contenitiva e punitiva.
Dedico un intero paragrafo alla Sentenza 139/1982 della Corte Costituzionale, poiché in un contesto sociale e politico fortemente mutato la Corte inizia ad occuparsi del tema dei folli-rei, sostituendosi al legislatore. La Consulta dichiara l’illegittimità di alcuni articoli del codice penale (artt. 222 primo comma, 204 secondo comma e 205 secondo comma), che non prevedevano l’accertamento della persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice, in caso di soggetto prosciolto per infermità psichica, cassando di fatto la presunzione di persistenza della pericolosità. Chiudo il capitolo elencando i soggetti per i quali il Codice Penale prevede il ricovero in OPG e nelle CCC (case di cura e custodia), mettendo in luce la forte eterogeneità degli internati, che necessitano quindi di percorsi differenziati ed individualizzati.
Inizio il quarto capitolo, con la fondamentale Sentenza 253/2003 della Corte Costituzionale. La Consulta dichiara l’incostituzionalità del rigido automatismo, che imponendo al giudice la prescrizione del ricovero in OPG, dell’infermo psichico autore di reato anche quando le misure alternative applicabili risulterebbero più adatte al trattamento terapeutico del soggetto, contrasta con gli articoli 3 e 32 della Costituzione. La sentenza farà da base per la positivizzazione del principio di sussidiarietà nell’applicazione della misura dell’internamento realizzata dalla legge n. 81/2014, della quale evidenzio l’iter legislativo e le principali novità che introduce nel sistema.
Merita trattazione l’importante impulso dato dalle risultanze, della “Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Sistema Sanitario Nazionale” del 2011, Presidente Ignazio Marino, che tramite ispezioni a sorpresa porterà alla luce le pessime condizioni igieniche, strutturali, gestionali e trattamentali, in cui versavano gli OPG.
Chiudo il capitolo descrivendo le nuove strutture di ricovero, ovvero le REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), realizzate in previsione per l’appunto di una de-istituzionalizzazione dei folli-rei, ricoverati non più strutture detentive e contenitive, ma sanitarizzate e terapeutiche. Aggiungo delle brevi considerazioni circa lo stato di avanzamento del processo di superamento degli OPG, nel quale sono impegnate soprattutto le regioni, con l’aiuto delle Relazioni trimestrali del Ministero della Salute e della Giustizia.
Nel quinto ed ultimo capitolo, affronto l’argomento del cambio di prospettiva nella valutazione della pericolosità sociale, elemento alla base della comminazione delle misure di sicurezza dell’internamento nei confronti dei folli-rei.
Inizio la trattazione con la fondamentale sentenza n. 186/2015 della Corte Costituzionale, scaturita dalla rimessione della questione di legittimità costituzionale del Trib. di Messina del 16 Luglio 2014, nei confronti della modifica apportata all’art. 3 ter della l. 9/2012 dalla l. 81/2014, che esclude nel caso di accertamento della pericolosità sociale da parte del giudice, il ricorso alle condizioni di cui all’art. 133, secondo comma, numero 4 del c.p.. L’esclusione, in base a quanto sostenuto dal legislatore, tende ad evitare che le condizioni di abbandono e marginalità del soggetto assumano un ruolo determinante nell’attribuzione della qualifica di soggetto socialmente pericoloso, ed inoltre che l’internamento possa dipendere da disfunzioni organizzative dei Dipartimenti di Salute Mentale (DPS). Il giudice a quo, invece, lamenta una base del giudizio prognostico reso unifattoriale e decontestualizzato. Risulta un concetto di pericolosità, sganciato dal contesto sociale che di fatto circonda il soggetto e che necessariamente ne influenza la condotta, dando vita ad un sistema bifasico, caratterizzato da un doppio giudizio prognostico, nel quale le condizioni al numero 4 dell’art. e ter, rilevano solo nella fase di decisione del quantum della pena.
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