Tesi etd-08302022-121627 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
LENZETTI, ALESSANDRO
URN
etd-08302022-121627
Titolo
I POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE PENALE: IL CONFINE TRA SISTEMA ACCUSATORIO ED INQUISITORIO
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
- sistema accusatorio e inquisitorio
Data inizio appello
26/09/2022
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
26/09/2092
Riassunto
IL POTERE DI ASSUMERE PROVE D’UFFICIO
1) IL POTERE ISTRUTTORIO DEL GIUDICE: L’INSOSTENIBILE LEGGERENZA DEL SISTEMA ACCUSATORIO
1.1. Diritto ed Antropologia Giuridica: il diritto nasce dal conflitto?
1.2. Il processo penale e la rivoluzione francese: storia di rivoluzionari conservatori?
1.3. Sistema Accusatorio e potere istruttorio del giudice
2) IL POTERE ISTRUTTORIO DEL GIUDICE NEL RITO A PROVA CONTRATTA
2.1. Radici e Finalità del Rito Abbreviato
2.2 Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti?
2.3 L’assunzione delle prove di cui al comma V
2.4 Rito Abbreviato ed assunzione d’ufficio delle prove: crisi del sistema accusatorio?
3) IL POTERE ISTRUTTORIO DEL GIUDICE NEL CONTRADDITORIO PIENO
3.1 L’assunzione ufficiosa di nuovi mezzi di prova
3.2 Prassi distorsive del dettato normativo
3.3 La tenuta del sistema accusatorio alla luce dell’art. 507 c.p.p.
4) IL POTERE ISTRUTTORIO DEL GIUDICE IN APPELLO
4.1 La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
4.2 L’assoluta necessità al bivio tra teoria e prassi
4.3 La prova definitiva
5) TERZIETÀ DEL GIUDICE, GIUSTO PROCESSO E PROVE ASSUNTE D’UFFICIO
5.1 Alla ricerca del processo accusatorio
Quello accusatorio e quello inquisitorio sono due modelli che sembrano trovare spazio nell’antica Roma.
Passando dall’età Repubblicana all’età postclassica, infatti, le “quaestiones perpetuae” cedono il passo alla “cognitio extra ordinem”.
Nelle quastiones il pretore, corroborato da un numero cospicuo di giurati delle varie classi sociali, dava inizio all’esercizio dell’azione penale.
L’incipit era una denuncia che poteva essere azionata da qualsiasi “cives” che il pretore doveva dichiarare procedibile dando il via all’accusa.
Era a questo punto compito di chi aveva mosso il processo la produzione di prove e testimonianze, mentre l’accusato procedeva a produrre quelle a suo discapito.
Passaggio successivo era l’interrogatorio ed il controinterrogatorio dei testimoni (in questa fase era prevista la presenza di avvocati) e successive arringhe, al termine delle quali venivano sentiti i giurati che stabilivano se la causa fosse sufficientemente chiarita o avesse bisogno di riassunzione.
Tutto si concludeva con il voto dei giurati, ciascuno dei quali dava il suo responso: assoluzione o condanna.
Sistema medievale.
All’interno del processo penale nell’Europa continentale l’inchiesta la fa da padrone dal ‘200 al ‘700 ed i giuristi medievali iniziano a delineare come inquisitorio il sistema che prevede l’iniziativa del giudice nell’accertamento dei fatti, mentre nel mondo anglosassone va delineandosi il sistema accusatorio, caratterizzato da un’iniziativa delle parti.
La divisione non è tuttavia sempre netta all’interno delle varie esperienze, sono infatti presso presenti variazioni o assenza di omogeneità all’interno dei territori presi in considerazione.
Genesi del sistema inquisitorio
Peculiarità dei riti processuali romani era un evoluto sistema a carattere accusatorio che, tuttavia, a causa delle tendenze accentratrici del clero e dei poteri pubblici laici, faticò ad affermarsi all’interno del contesto della società medievale.
La stessa chiesa ampliò il novero delle cause di competenza ecclesiastica ed introdusse il rito sommario per le cause di poco valore prima e delle cause per cui non era necessaria un’accusa per instaurare un procedimento poi;
Si trattava di illeciti riconosciuti pubblicamente o confessati dall’inquisito per i quali, nel 1252 Innocenzo IV rese legittima la tortura giudiziaria, misura che si proponeva in contrasto all’eresia dilagante.
Le riforme furono assorbite gradualmente anche dalla giustizia laica che accettò gradualmente il processo senza un accusatore.
Trovare uniformità sul processo inquisitorio in Europa non è semplice a causa della sperimentazione del suddetto modello tra XV e XVIII secolo, determinati elementi sono tuttavia comuni:
INIZIATIVA: il processo poteva aprirsi a seguito di accusa o denuncia o anche su input del giudice.
INFORMAZIONE: prima fase nel corso della quale il giudice verificava se sussistevano i presupposti per la prosecuzione del processo e procedeva all’esame dei testimoni, in caso ci fossero gli elementi poteva scattare la carcerazione preventiva
ISTRUZIONE: si passava in questa fase all’ammissione delle prove ed al confronto incrociato dei testimoni, se non vi era certezza su innocenza o colpevolezza si procedeva alla tortura, strumento di cui si trova traccia nei testi romani e che la chiesa giustificava.
I tormenti erano avvalorati dalla presunzione di colpevolezza dell’imputato e la loro durata era decisa del giudice perché solo la confessione era la prova definitiva della commissione del reato.
La confessione così estorta doveva essere poi successivamente confermata dall’inquisito.
SENTENZA: aveva forma scritta ma mancava di motivazione, poteva essere assoluzione, condanna od un provvedimento intermedio se la prova fosse dubbia.
IMPUGNAZIONI: i giudizi di secondo grado erano proposti a giudici competenti per territorio, si arrivò anche ad un terzo grado di giudizio presso i tribunali supremi presso le corti dei principi.
L’illuminismo ed il sistema penale.
Sulle ali delle nuove idee del movimento illuminista, si diffuse in tutta Europa una spinta innovatrice che coinvolse anche il diritto: era necessario infatti garantire uniformità e certezza del diritto e per fare ciò si doveva attuare una lotta per una codificazione unitaria e, oltre a ciò, che i diritti fondamentali dell’individuo fossero rispettati.
In questo senso va la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino”, antesignana delle costituzioni novecentesche che dà spazio a principi cardine quali la presunzione di innocenza e la libertà personale dell’imputato.
Il riferimento per gli illuministi era il modello anglosassone anche se in maniera più idealizzata: avverso l’inquisizione, la tortura, la segretezza degli atti ed a favore del principio di non colpevolezza.
1) IL POTERE ISTRUTTORIO DEL GIUDICE: L’INSOSTENIBILE LEGGERENZA DEL SISTEMA ACCUSATORIO
1.1. Diritto ed Antropologia Giuridica: il diritto nasce dal conflitto?
1.2. Il processo penale e la rivoluzione francese: storia di rivoluzionari conservatori?
1.3. Sistema Accusatorio e potere istruttorio del giudice
2) IL POTERE ISTRUTTORIO DEL GIUDICE NEL RITO A PROVA CONTRATTA
2.1. Radici e Finalità del Rito Abbreviato
2.2 Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti?
2.3 L’assunzione delle prove di cui al comma V
2.4 Rito Abbreviato ed assunzione d’ufficio delle prove: crisi del sistema accusatorio?
3) IL POTERE ISTRUTTORIO DEL GIUDICE NEL CONTRADDITORIO PIENO
3.1 L’assunzione ufficiosa di nuovi mezzi di prova
3.2 Prassi distorsive del dettato normativo
3.3 La tenuta del sistema accusatorio alla luce dell’art. 507 c.p.p.
4) IL POTERE ISTRUTTORIO DEL GIUDICE IN APPELLO
4.1 La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
4.2 L’assoluta necessità al bivio tra teoria e prassi
4.3 La prova definitiva
5) TERZIETÀ DEL GIUDICE, GIUSTO PROCESSO E PROVE ASSUNTE D’UFFICIO
5.1 Alla ricerca del processo accusatorio
Quello accusatorio e quello inquisitorio sono due modelli che sembrano trovare spazio nell’antica Roma.
Passando dall’età Repubblicana all’età postclassica, infatti, le “quaestiones perpetuae” cedono il passo alla “cognitio extra ordinem”.
Nelle quastiones il pretore, corroborato da un numero cospicuo di giurati delle varie classi sociali, dava inizio all’esercizio dell’azione penale.
L’incipit era una denuncia che poteva essere azionata da qualsiasi “cives” che il pretore doveva dichiarare procedibile dando il via all’accusa.
Era a questo punto compito di chi aveva mosso il processo la produzione di prove e testimonianze, mentre l’accusato procedeva a produrre quelle a suo discapito.
Passaggio successivo era l’interrogatorio ed il controinterrogatorio dei testimoni (in questa fase era prevista la presenza di avvocati) e successive arringhe, al termine delle quali venivano sentiti i giurati che stabilivano se la causa fosse sufficientemente chiarita o avesse bisogno di riassunzione.
Tutto si concludeva con il voto dei giurati, ciascuno dei quali dava il suo responso: assoluzione o condanna.
Sistema medievale.
All’interno del processo penale nell’Europa continentale l’inchiesta la fa da padrone dal ‘200 al ‘700 ed i giuristi medievali iniziano a delineare come inquisitorio il sistema che prevede l’iniziativa del giudice nell’accertamento dei fatti, mentre nel mondo anglosassone va delineandosi il sistema accusatorio, caratterizzato da un’iniziativa delle parti.
La divisione non è tuttavia sempre netta all’interno delle varie esperienze, sono infatti presso presenti variazioni o assenza di omogeneità all’interno dei territori presi in considerazione.
Genesi del sistema inquisitorio
Peculiarità dei riti processuali romani era un evoluto sistema a carattere accusatorio che, tuttavia, a causa delle tendenze accentratrici del clero e dei poteri pubblici laici, faticò ad affermarsi all’interno del contesto della società medievale.
La stessa chiesa ampliò il novero delle cause di competenza ecclesiastica ed introdusse il rito sommario per le cause di poco valore prima e delle cause per cui non era necessaria un’accusa per instaurare un procedimento poi;
Si trattava di illeciti riconosciuti pubblicamente o confessati dall’inquisito per i quali, nel 1252 Innocenzo IV rese legittima la tortura giudiziaria, misura che si proponeva in contrasto all’eresia dilagante.
Le riforme furono assorbite gradualmente anche dalla giustizia laica che accettò gradualmente il processo senza un accusatore.
Trovare uniformità sul processo inquisitorio in Europa non è semplice a causa della sperimentazione del suddetto modello tra XV e XVIII secolo, determinati elementi sono tuttavia comuni:
INIZIATIVA: il processo poteva aprirsi a seguito di accusa o denuncia o anche su input del giudice.
INFORMAZIONE: prima fase nel corso della quale il giudice verificava se sussistevano i presupposti per la prosecuzione del processo e procedeva all’esame dei testimoni, in caso ci fossero gli elementi poteva scattare la carcerazione preventiva
ISTRUZIONE: si passava in questa fase all’ammissione delle prove ed al confronto incrociato dei testimoni, se non vi era certezza su innocenza o colpevolezza si procedeva alla tortura, strumento di cui si trova traccia nei testi romani e che la chiesa giustificava.
I tormenti erano avvalorati dalla presunzione di colpevolezza dell’imputato e la loro durata era decisa del giudice perché solo la confessione era la prova definitiva della commissione del reato.
La confessione così estorta doveva essere poi successivamente confermata dall’inquisito.
SENTENZA: aveva forma scritta ma mancava di motivazione, poteva essere assoluzione, condanna od un provvedimento intermedio se la prova fosse dubbia.
IMPUGNAZIONI: i giudizi di secondo grado erano proposti a giudici competenti per territorio, si arrivò anche ad un terzo grado di giudizio presso i tribunali supremi presso le corti dei principi.
L’illuminismo ed il sistema penale.
Sulle ali delle nuove idee del movimento illuminista, si diffuse in tutta Europa una spinta innovatrice che coinvolse anche il diritto: era necessario infatti garantire uniformità e certezza del diritto e per fare ciò si doveva attuare una lotta per una codificazione unitaria e, oltre a ciò, che i diritti fondamentali dell’individuo fossero rispettati.
In questo senso va la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino”, antesignana delle costituzioni novecentesche che dà spazio a principi cardine quali la presunzione di innocenza e la libertà personale dell’imputato.
Il riferimento per gli illuministi era il modello anglosassone anche se in maniera più idealizzata: avverso l’inquisizione, la tortura, la segretezza degli atti ed a favore del principio di non colpevolezza.
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