Tesi etd-08262021-152027 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ARRIA, ALESSANDRO
URN
etd-08262021-152027
Titolo
I limiti alla circolazione delle partecipazioni azionarie: le clausole di drag along e di tag along
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Kutufà, Ilaria
Parole chiave
- azioni
- drag along
- gradimento
- limiti alla circolazione delle azioni
- prelazione
- s.p.a.
- tag along
Data inizio appello
27/09/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
27/09/2091
Riassunto
Negli ultimi anni, ha iniziato a diffondersi negli statuti societari italiani l’introduzione delle c.d. clausole di co-vendita. Tali pattuizioni derivano dagli ordinamenti giuridici di common law, e, nonostante non siano esplicitamente disciplinate dal nostro codice civile, possono essere annoverate tra le disposizioni che limitano la circolazione delle azioni. Si tratta di particolari clausole, poiché impongono ai soci scelte obbligate che derivano da decisioni di altri soci: così, nel caso della clausola di tag along, il socio di maggioranza che intende trasferire le proprie partecipazioni sarà costretto, su volontà del socio di minoranza, a garantire l’impegno all’acquisto, da parte del terzo acquirente e alle stesse condizioni economiche, anche delle quote di minoranza. Nel caso della clausola di drag along, invece, il socio di minoranza sarà obbligato a vendere le proprie azioni qualora il socio di maggioranza decida di alienare la propria partecipazione. Trattandosi di clausole atipiche, le maggiori diatribe riguardano la loro legittimità e le loro modalità di introduzione nello statuto mediante una deliberazione assunta a maggioranza o all'unanimità.
Riguardo al primo aspetto,in riferimento alla clausola di drag along, è stato osservato che, se da un lato detta clausola assicura ai soci di minoranza di poter usufruire delle vantaggiose condizioni economiche offerte al socio di maggioranza per la cessione delle partecipazioni, dall’altro lato detta clausola potrebbe essere usata per estromettere coattivamente gli stessi soci di minoranza. Per evitare che la suddetta pattuizione di drag along assuma i connotati di uno strumento volto a favorire l’esclusione della minoranza, il Tribunale di Milano, nell’Ordinanza 31 marzo 2008, ha riconosciuto la legittimità della clausola stessa a condizione che sia garantita al socio, obbligato alla cessione del proprio pacchetto azionario, l’equa valorizzazione della partecipazione. Per quanto riguarda, invece, la seconda problematica ci si è interrogati sulla necessità di una deliberazione a maggioranza ovvero all’unanimità per inserire tali clausole nello statuto in un momento successivo alla costituzione della società. In una recente pronuncia, il Tribunale di Milano con un provvedimento del 2011, ha affermato l’indispensabilità dell’unanimità dei soci ai fini dell'introduzione della clausola di drag along nello statuto sociale, ed in particolare dei soci di minoranza, i quali sono posti in una posizione di soggezione di fronte alla volontà del socio di maggioranza di alienare la sua partecipazione. Invece, per la clausola tag along, si ritiene sufficiente una deliberazione a maggioranza, poiché essa non priva i soci di minoranza del potere di disporre delle proprie quote sociali.
Riguardo al primo aspetto,in riferimento alla clausola di drag along, è stato osservato che, se da un lato detta clausola assicura ai soci di minoranza di poter usufruire delle vantaggiose condizioni economiche offerte al socio di maggioranza per la cessione delle partecipazioni, dall’altro lato detta clausola potrebbe essere usata per estromettere coattivamente gli stessi soci di minoranza. Per evitare che la suddetta pattuizione di drag along assuma i connotati di uno strumento volto a favorire l’esclusione della minoranza, il Tribunale di Milano, nell’Ordinanza 31 marzo 2008, ha riconosciuto la legittimità della clausola stessa a condizione che sia garantita al socio, obbligato alla cessione del proprio pacchetto azionario, l’equa valorizzazione della partecipazione. Per quanto riguarda, invece, la seconda problematica ci si è interrogati sulla necessità di una deliberazione a maggioranza ovvero all’unanimità per inserire tali clausole nello statuto in un momento successivo alla costituzione della società. In una recente pronuncia, il Tribunale di Milano con un provvedimento del 2011, ha affermato l’indispensabilità dell’unanimità dei soci ai fini dell'introduzione della clausola di drag along nello statuto sociale, ed in particolare dei soci di minoranza, i quali sono posti in una posizione di soggezione di fronte alla volontà del socio di maggioranza di alienare la sua partecipazione. Invece, per la clausola tag along, si ritiene sufficiente una deliberazione a maggioranza, poiché essa non priva i soci di minoranza del potere di disporre delle proprie quote sociali.
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