Tesi etd-08252022-163631 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
MELCHIORRE, GIULIA
URN
etd-08252022-163631
Titolo
Profili problematici della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Marzaduri, Enrico
Parole chiave
- Art. 131-bis c.p.
- Particolare tenuità del fatto
- Presupposti processuali
- Presupposti sostanziali
- Riforme
Data inizio appello
26/09/2022
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
L’elaborato si concentra sull’analisi della particolare tenuità del fatto alla luce delle riforme intervenute nel corso dei tempi.
In primis l’attenzione vert sull’iter di approdo della riforma, d.lgs. 16 marzo 215, n. 28, approvato in attuazione della direttiva di legge delega contenuta nell’articolo 1 comma 1 lett.) m legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto all’interno del codice penale la nuova causa di non punibilità.
L’analisi procede con i rilievi costituzionali e i rapporti con due istituti analoghi, l’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e l’art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, fino alle riforme intervenute sull’articolo in esame nel corso dei tempi.
Nel proseguo l’elaborato si sofferma sui presupposti di diritto sostanziale.
Dalla natura giuridica della causa di non punibilità alla luce dei dibattiti che hanno preceduto il varo della riforma per poi soffermarsi sull’applicazione.
Precise sono le condizioni che devono sussistere per quanto attiene all’applicazione in concreto del nuovo istituto.
I limiti edittali: il legislatore ha circoscritto il nuovo istituto nel rispetto di detti limiti.
Inizialmente il riferimento era ai massimi edittali, – reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena – ad oggi con l’avvento della riforma Cartabia si è passati ai minimi edittali, – reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. –
L’offesa: di particolare tenuità per l’esiguità del danno e del pericolo sopportato dal bene giuridico protetto o dalla vittima del reato.
Questa a sua volta si suddivide in due indici-requisiti che attengono alla modalità dell’azione e all’esiguità del danno e/o del pericolo.
La condotta: il comportamento non deve essere abituale.
Dopo l’introduzione dell’articolo 131-bis all’interno del codice penale si sono susseguite una serie di modifiche al codice di procedura penale e altrettante al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 prevede, attraverso una modifica della disciplina dell’archiviazione, articolo 411 comma 1-bis, c.p.p., la possibilità di una declaratoria di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
A seguire l’attenzione verterà sul ruolo dell’indagato e della persona offesa alla luce dell’introduzione di una nuova ipotesi di archiviazione, che si differenzia nettamente rispetto alle altre ipotesi di archiviazione tradizionale.
Fino all’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata.
L’udienza preliminare e la sentenza di non luogo a procedere alla luce dell’articolo 131-bis c.p., il proscioglimento predibattimentale per particolare tenuità del fatto e la sentenza di non doversi procedere, il proscioglimento dibattimentale, l’articolo 129 c.p.p., la causa di non punibilità nei riti speciali e l’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione.
A conclusione dell’elaborato le prospettive de iure condendo: le riforme intervenute nel corso dei tempi fino ad un’attenta analisi della riforma Cartabia, approvata recentemente, agosto 2022, che ha modificato in maniera evidente l'articolo in esame.
In primis l’attenzione vert sull’iter di approdo della riforma, d.lgs. 16 marzo 215, n. 28, approvato in attuazione della direttiva di legge delega contenuta nell’articolo 1 comma 1 lett.) m legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto all’interno del codice penale la nuova causa di non punibilità.
L’analisi procede con i rilievi costituzionali e i rapporti con due istituti analoghi, l’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e l’art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, fino alle riforme intervenute sull’articolo in esame nel corso dei tempi.
Nel proseguo l’elaborato si sofferma sui presupposti di diritto sostanziale.
Dalla natura giuridica della causa di non punibilità alla luce dei dibattiti che hanno preceduto il varo della riforma per poi soffermarsi sull’applicazione.
Precise sono le condizioni che devono sussistere per quanto attiene all’applicazione in concreto del nuovo istituto.
I limiti edittali: il legislatore ha circoscritto il nuovo istituto nel rispetto di detti limiti.
Inizialmente il riferimento era ai massimi edittali, – reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena – ad oggi con l’avvento della riforma Cartabia si è passati ai minimi edittali, – reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. –
L’offesa: di particolare tenuità per l’esiguità del danno e del pericolo sopportato dal bene giuridico protetto o dalla vittima del reato.
Questa a sua volta si suddivide in due indici-requisiti che attengono alla modalità dell’azione e all’esiguità del danno e/o del pericolo.
La condotta: il comportamento non deve essere abituale.
Dopo l’introduzione dell’articolo 131-bis all’interno del codice penale si sono susseguite una serie di modifiche al codice di procedura penale e altrettante al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 prevede, attraverso una modifica della disciplina dell’archiviazione, articolo 411 comma 1-bis, c.p.p., la possibilità di una declaratoria di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
A seguire l’attenzione verterà sul ruolo dell’indagato e della persona offesa alla luce dell’introduzione di una nuova ipotesi di archiviazione, che si differenzia nettamente rispetto alle altre ipotesi di archiviazione tradizionale.
Fino all’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata.
L’udienza preliminare e la sentenza di non luogo a procedere alla luce dell’articolo 131-bis c.p., il proscioglimento predibattimentale per particolare tenuità del fatto e la sentenza di non doversi procedere, il proscioglimento dibattimentale, l’articolo 129 c.p.p., la causa di non punibilità nei riti speciali e l’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione.
A conclusione dell’elaborato le prospettive de iure condendo: le riforme intervenute nel corso dei tempi fino ad un’attenta analisi della riforma Cartabia, approvata recentemente, agosto 2022, che ha modificato in maniera evidente l'articolo in esame.
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