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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-08172021-155409


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
MEUCCI, GIULIA
URN
etd-08172021-155409
Titolo
Le liberalita indirette: profili della disciplina inter vivos e ricadute nel diritto successorio
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Murgo, Caterina
Parole chiave
  • liberalità indirette
  • liberalità non donative
  • donazioni indirette
  • negozio indiretto
  • tutela dei legittimari
  • tutela del terzo acquirente dal donatario
  • comunione legale
Data inizio appello
27/09/2021
Consultabilità
Completa
Riassunto
Oltre che attraverso il contratto di donazione delineato dall'art 769 c.c., è possibile realizzare una liberalità anche mediante un negozio avente causa tipica diversa da quella del contratto di donazione, ma tuttavia in grado di produrre, oltre all'effetto diretto che gli è proprio, anche, indirettamente, l'effetto liberale. Dall'analisi degli interventi dottrinali e giurisprudenziali emerge che le principali fattispecie poste in essere per realizzare un effetto liberale indiretto sono: l'acquisto di un immobile con denaro altrui, che si realizza allorquando la dazione di una somma non modica di denaro con intento liberale è seguita dall’acquisto, con quel denaro, di un immobile, da parte del beneficiario della somma; una recente pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha ammesso la sussistenza di donazione indiretta anche nel caso di immobile acquistato dalla moglie con denaro del marito depositato su un conto corrente cointestato. Altra fattispecie utilizzata di frequente è l’adempimento del terzo, il quale adempie l’obbligazione in luogo del debitore, realizzando così una liberalità indiretta nei suoi confronti. Nella prassi è frequente che un genitore , per aiutare il figlio nell’acquisto della prima, si surroghi in luogo di quest’ultimo nel pagamento del prezzo. Ancora, l’effetto liberale può essere indirettamente realizzato con il contratto a favore del terzo, caratterizzato dalla presenza di una clausola accessoria che fa deviare gli effetti del contratto posto in essere a favore di un terzo. La giurisprudenza ha ammesso anche che una liberalità indiretta possa realizzarsi attraverso un atto materiale. Le Sezioni Unite, con un’importante pronuncia del 2017, hanno invece negato che una liberalità indiretta possa realizzarsi tramite bonifico bancario. In occasione di tale sentenza, la Corte ha enunciato anche la tesi della c.d. “doppia causa”, sulla base della quale distinguere tra donazione e liberalità non donativa: quest’ultima risulta quando l’atto da cui scaturisce l’effetto liberale è dotato di una causa tipica autonoma, cui si aggiunge l’animus donandi. Ricorre invece una donazione quando lo spirito di liberalità è l’unica causa dell’attribuzione. I casi appena citati, peraltro non esaustivi, sono disciplinati non dalle norme che regolano la donazione, ma da quelle stabilite per la figura negoziale concretamente adottata a fini indiretti. In particolare, non si estende al negozio indirettamente adottato a fini di liberalità il requisito della forma ex art. 782 c.c.: la donazione indiretta è valida anche se non ha la forma dell’atto pubblico, purchè sia rispettata la forma prevista per il negozio adottato. Per tale motivo, il legislatore ha esteso a tale istituto alcune delle regole materiali proprie della donazione: anche la donazione indiretta è soggetta a riduzione e collazione, e sottoposta a revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli. Altri problemi sorgono poi dall’esigenza di bilanciare gli interessi dei terzi acquirenti dal donatario e la tutela dei diritti dei legittimari. Altra questione, per la quale la dottrina propone diversi ordini di soluzioni, è quella attinente all’accertamento della provenienza donativa. Per quanto riguarda l’applicazione della disciplina delle donazioni dirette alle fattispecie che realizzano liberalità non donative, in riferimento ai rapporti inter vivos, ci sono alcuni aspetti su cui si è maggiormente concentrato il dibattito dottrinale. L’aspetto di maggior rilevanza è quello del rapporto tra la disciplina delle donazioni indirette e il diritto di famiglia, e in particolare la comunione legale, in relazione alla quale sussistono alcune criticità. Queste sorgono essenzialmente con riguardo a quanto disposto dall’art. 179, lett. b) c.c., che individua come beni personali, e pertanto esclude dalla comunione legale, “i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”. Non c’è alcun riferimento esplicito alle donazioni indirette. Sarà necessario quindi verificare se un acquisto per donazione indiretta resti o meno escluso dalla comunione legale e, ove se ne ammetta l’esclusione, individuare le soluzioni pratiche percorribili per tutelare tutti gli interessi in gioco: del donatario indiretto, del coniuge e dei terzi. Si fanno infine alcuni cenni ai profili tributari con riguardo alle liberalità indirette.

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