Tesi etd-08022012-214125 |
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Tipo di tesi
Tesi di dottorato di ricerca
Autore
PERFETTO, ROSALBA
URN
etd-08022012-214125
Titolo
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per violazione dell'interesse legittimo
Settore scientifico disciplinare
IUS/01
Corso di studi
DIRITTO PRIVATO
Relatori
tutor Prof. Pagliantini, Stefano
Parole chiave
- oppositivo
- pretensivo
- risarcimento
- ritardo
- spettanza
Data inizio appello
27/09/2012
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’interesse legittimo è stato oggetto di rinnovate riflessioni da parte della dottrina e della giurisprudenza, anche alla luce del recente processo di codificazione, attuato mediante il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L’importante pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2011, confermando le intuizioni di autorevole dottrina, ha ribadito la natura sostanziale di detta posizione giuridica soggettiva. L’interesse legittimo, pertanto, non si dissolve in una generico diritto alla legittimità amministrativa, ovvero in un potere di reazione processuale, ma si configura quale posizione autenticamente sostanziale, ancorata in modo inscindibile ad un bene della vita. La dimensione di spettanza dell’utilità, che caratterizza dall’interno l’interesse legittimo, implica l’inadeguatezza di quelle teoriche che, assumendo un titolo contrattuale o paracontrattuale di responsabilità, fanno derivare la responsabilità della pubblica amministrazione dalla mera violazione di norme procedimentali. Per tale via, si ritengono risarcibili situazioni giuridiche procedimentali che nulla hanno a che fare con l’interesse legittimo, rivalutato in una dimensione sostanziale. Attraverso il filtro selettivo dell’ingiustizia, che rappresenta il proprium della responsabilità extracontrattuale, si consente di selezionare la categoria degli interessi risarcibili, evitando di approdare ad un’indiscriminata risarcibilità del danno per ogni violazione di posizioni giuridiche, qualunque sia la qualifica data agli interesse protetti. La via aquiliana potrebbe lasciare, in apparenza, irrisolto il problema della prova della colpa, che troverebbe una più agevole soluzione nei criteri di imputazione del danno definiti dall’articolo 1218 c.c.. Tuttavia, il problema è più apparente che reale; infatti, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, sono stati introdotti importanti meccanismi di semplificazione probatoria per il danneggiato, mediante il ricorso alle presunzioni semplici di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c.. Nel corso del lavoro, si è affrontata la tormentata questione dei rapporti tra azione per il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi e quella per l’annullamento. L’articolo 30 del Codice del processo amministrativo sembra positivamente fissare la proponibilità autonoma della domanda risarcitoria. Tuttavia, scorrendo l’articolo 30, al terzo comma, ci si avvede che in luogo di un termine di prescrizione per la proposizione dell’azione risarcitoria è previsto un termine di decadenza, che, come rilevato dalla dottrina, trasforma surrettiziamente il diritto al risarcimento del danno in una sorta di interesse legittimo al risarcimento del danno. Inoltre, si attua uno svuotamento dall’interno del diritto al risarcimento, ove il ricorrente non abbia impugnato il provvedimento, ovvero non abbia esperito gli altri strumenti di tutela previsti. E, infatti, stabilito che “nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbe potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”. L’introduzione di siffatti limiti non consente di configurare, dal punto di vista sostanziale, il rimedio risarcitorio come del tutto indipendente rispetto all’azione di annullamento. Permane netta, pertanto, l’impressione di una tutela risarcitoria ancora piegata all’atto, che pare confliggere con le esigenze di piena protezione dell’interesse legittimo costantemente invocate dalla dottrina.
File
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