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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-07222021-050825


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
NOBILI, GUELFO
URN
etd-07222021-050825
Titolo
La legislazione penale in materia di stupefacenti: morte dell'assuntore e profili di responsabilita in capo al cedente
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Venafro, Emma
Parole chiave
  • stupefacenti
  • morte
  • assuntore
Data inizio appello
27/09/2021
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Il presente lavoro è composto di tre capitoli sostanzialmente autonomi, ma interconnessi.
Nel primo capitolo è trattata la storia normativa della normativa penale sulle sostanze stupefacenti principalmente riferita alle ipotesi di condotte tenute da soggetti privi di autorizzazione ad interagire con sostanze vietate. Si da inoltre conto dell'evoluzione di tale normativa per quanto attiene la distinzione tra consumatore e spacciatore.
Il secondo capitolo affronta le principali questioni che ruotano attorno al diritto penale degli stupefacenti ed in particolare - dopo aver esaminato cosa si intende per "sostanza stupefacente" secondo il nostro ordinamento - viene chiarito il lessico della materia attraverso l'analisi di concetti quali lieve entità, particolare tenuità, ingente quantità. In tale sede viene anche spiegato il confine tra l'area penale e quella amministrativa delle condotte afferenti sostanze tabellate, ossia i criteri distintivi tra il fine di spaccio ed il fine di uso (esclusivamente) personale. In tale sede viene anche chiarito il concetto di "consumo di gruppo" e dichiarata la sua rilevanza meramente amministrativa, esponendone i limiti di configurabilità, potendosi così distinguere con riferimento ad una cessione di sostanza stupefacente le diverse conseguenze che la stessa comporti laddove configuri una violazione dell'art. 73, piuttosto che dell'art. 75, d.p.r. 309/90.
Il terzo capitolo affronta il tema del rapporto tra l'art. 73, d.p.r. 309/90 e l'art. 586, c.p., con particolare riguardo alle correnti di pensiero createsi attorno alla questione circa la necessità (o meno) di prevedere, per imputare l'evento non voluto all'agente, un coefficiente di partecipazione psicologica (colpevolezza) dell' agente stesso, che fosse requisito ulteriore per la punibilità rispetto alla sola sussistenza di un nesso di causalità tra il fatto-reato e l'evento non voluto.
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