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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-07052023-222556


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CAMUSO, LUCIA
URN
etd-07052023-222556
Titolo
Gli effetti del contratto e le sopravvenienze tipiche e atipiche
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bosetti, Francesco
Parole chiave
  • Sopravvenienze contrattuali
Data inizio appello
27/07/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
27/07/2093
Riassunto
Il tema delle sopravvenienze contrattuali da sempre interessa sia gli studiosi di diritto, sia i giuristi della prassi. Si è scritto molto a riguardo e ancora si scriverà molto perché può facilmente accadere che un contratto stipulato tempo addietro, in determinate circostanze, oggi non corrisponda più agli interessi economici delle parti, che sussistevano al momento della conclusione dello stesso. Nella fase dell’esecuzione di un contratto, infatti, non è infrequente che si verifichino delle circostanze sopravvenute, di fatto o di diritto, che non siano né controllabili né prevedibili dalle parti e che deviino l’esecuzione del contratto dal quadro originariamente predisposto dai contraenti. In questi casi difficilmente l’accordo negoziale potrà essere attuato, in quanto le utilità che le parti si erano ripromesse di raggiungere finiscono per modificarsi o addirittura venire meno.
L’improvvisa e drammatica emergenza sanitaria determinata dalla diffusione pandemica del Covid - 19 rappresenta uno spunto per svolgere un’ampia riflessione “di sistema” sul modo in cui l’ordinamento può e deve reagire alle conseguenze pregiudizievoli, che le sopravvenienze possono cagionare sugli equilibri economici contrattuali. I recenti avvenimenti pandemici hanno dato origine a circostanze che integrano pienamente le tradizionali fattispecie contemplate dal Codice civile in materia di sopravvenienze contrattuali. La pandemia rientra, infatti, nella nozione di “evento straordinario ed imprevedibile” (art. 1476 c.c.) che è idoneo a ostacolare la lineare esecuzione di un contratto e per questo rappresenta un fenomeno che il legislatore cerca di fronteggiare predisponendo istituti giuridici che ne contengano, per quanto possibile, le rischiose conseguenze sui rapporti contrattuali. Tuttavia, l’insorgenza dell’emergenza sanitaria ha assunto, inevitabilmente, anche i tratti di una crisi giuridica. Essa, infatti, ha posto innumerevoli quesiti stimolando riflessioni critiche intorno a molteplici istituti presenti nel sistema e il diritto dei contratti non è certamente rimasto indifferente ad una simile, incalzante evoluzione giuridica. Si evidenzierà, infatti, la parziale inadeguatezza dell’impianto codicistico nella gestione delle sopravvenienze, con tale intendendosi l’inappropriatezza tanto nella definizione della fattispecie, quanto nella predisposizione dei rimedi.
L’attenzione di questo scritto si concentrerà dapprima sulle sopravvenienze contrattuali e sull’apparato rimediale a cui le parti possano ricorrere dinnanzi ad accadimenti straordinari ed imprevedibili che, alterando il sinallagma negoziale, compromettano la fisiologica esecuzione dei loro reciproci rapporti; ed infine sul tema della rinegoziazione contrattuale.
Segnatamente, nel primo capitolo l’argomento de quo verrà inquadrato giuridicamente, definendo il concetto di sopravvenienza a partire dalle norme del Codice civile e analizzando successivamente le figure atipiche. Si analizzeranno gli effetti delle sopravvenienze che si ripercuotono sulle singole obbligazioni, determinandone un’eccessiva onerosità oppure rendendo impossibile la loro esecuzione, talvolta al punto da causarne l’estinzione. Il lockdown disposto dal mese di marzo 2020 ha, per esempio, impedito l’esecuzione di numerose tipologie di prestazioni che formavano oggetto di contratti, potendo in proposito costituire una causa di impossibilità sopravvenuta, talvolta di natura assoluta, ma più spesso di natura temporanea. In secondo luogo, si illustrerà come, all’interno di un rapporto sinallagmatico, la sorte delle singole prestazioni influenzi inevitabilmente quella delle controprestazioni, per arrivare poi a condizionare l’intero rapporto contrattuale. In particolare, la tipologia di negozio che risulta maggiormente esposta al rischio di aggravamento delle prestazioni è quella dei contratti di durata o a esecuzione differita o prolungata nel tempo. Il legislatore ha predisposto alcuni strumenti che consentono un’equilibrata distribuzione di tale rischio tra le parti, contemplando quindi la possibilità che il rapporto non sia compromesso (nel caso della impossibilità temporanea, di quella parziale, nonché nell’ipotesi di una reductio ad aequitatem). Tuttavia, è evidente come all’interno della disciplina generale del contratto siano in realtà predominanti i rimedi prettamente demolitori, che conducono a un’inevitabile caducazione del rapporto che sia stato alterato da sopravvenienze, primo fra tutti la risoluzione del contratto.
Il secondo capitolo, infatti, sarà dedicato proprio all’esame del sistema rimediale al quale è possibile ricorrere laddove sopraggiunga un impedimento patologico tale da compromettere il regolare svolgimento delle relazioni negoziali delle parti. Alla luce del rapporto dialettico tra la conservazione del vincolo e la sua definitiva estinzione, si analizzeranno prima i meccanismi di carattere ablativo e successivamente gli strumenti di natura manutentiva che consentano la prosecuzione del contratto. In concreto, l’indagine muoverà dal dato testuale cercando di fornire una rassegna completa di tutti i mezzi codicistici astrattamente invocabili dai contraenti e perverrà all’identificazione di soluzioni non tipizzate, extra codicistiche, che emergono dall’autonomia privata e dalle elaborazioni sviluppatesi in dottrina e in giurisprudenza. Si osserverà, inoltre, come la propensione della disciplina generale del contratto alla caducazione del rapporto costituisca, in realtà, un limite alla piena tutela dei contraenti. In particolare, è difficile individuare istituti giuridici che soddisfino l’esigenza di quella parte che, pur subendo la sopravvenienza, non ha al contempo nessun interesse al radicale scioglimento del rapporto. È emblematica la posizione del conduttore di un immobile adibito ad uso commerciale che, nel rispetto dei divieti imposti dalle misure anticontagio, non abbia potuto esercitare la propria attività per numerosi mesi, incorrendo in una crisi di liquidità tale per cui il canone locatizio relativo a quei mesi sia divenuto eccessivamente oneroso. L’effettivo interesse della parte è rappresentato, in questo caso, dalla conservazione del rapporto a seguito di un adeguamento dello stesso alle mutate circostanze. Se da un lato la disciplina generale del contratto contenuta nel Codice civile presenta una simile lacuna, lo stesso non può dirsi della legislazione speciale di matrice europea che, nel regolare i contratti fra professionista e consumatore, dimostra un generale favor verso la conservazione del rapporto. A fronte di una sopravvenienza che alteri l’originario equilibrio del contratto, pregiudicando uno dei contraenti, dovrebbe essere a disposizione delle parti un rimedio conservativo ossia la rinegoziazione del contenuto dell’accordo.
Il terzo capitolo sarà, infine, dedicato proprio alla rinegoziazione; affioreranno con centrale rilievo la rinegoziazione del regolamento negoziale e, più in generale, il ruolo del giudice in applicazione del principio di buona fede, entrambi istituti che hanno assunto tratti di assoluta preminenza nell’attuale dibattito suscitato dalla pandemia. Ad oggi, un obbligo di rinegoziazione del contratto in capo alla parte non svantaggiata dalla sopravvenienza può essere attribuito esclusivamente in via convenzionale, mediante l’introduzione di apposite clausole di gestione del rischio. È auspicabile, che siffatto obbligo acquisti la perentorietà che solo una norma di legge può attribuire. Ricostruire l’esistenza di un obbligo legale di rinegoziazione tramite il rinvio ai principi generali di correttezza (ex art. 1175 c.c.) e buona fede nell’esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.) è certamente possibile ed è quanto è stato elaborato da dottrina e giurisprudenza. Tuttavia, gli esempi costituiti da altri ordinamenti, quale quello tedesco o quello francese, così come da principi sovranazionali quali sono i principi UNIDROIT e PECL, dimostrano come la lacuna presentata dalla disciplina generale del contratto del Codice civile italiano possa essere colmata esclusivamente mediante l’introduzione di un’apposita disposizione legislativa, che definisca i presupposti, il contenuto e gli effetti dell’obbligo di rinegoziazione. Proprio a questo fine è stata proposta, con il disegno di legge n.1151/2019, una possibile innovazione del Codice civile italiano, che tuttavia non ha ancora trovato attuazione.
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