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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-07052020-182225


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
LENZI, BEATRICE
URN
etd-07052020-182225
Titolo
La tortura in carcere. I deludenti risultati di una riforma lungamente attesa.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
  • legge n.110/2017
  • limiti della legge
  • tortura
Data inizio appello
20/07/2020
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
20/07/2090
Riassunto
La tortura ed il carcere sono da sempre connesse tra di loro da un filo rosso.
Le prime convenzioni a livello europeo ed internazionele, volte a contrastare la tortura si sono avute all'inzio degli anni '50, e tra queste, due assumono particolare rilevanza: "la convenzione ONU contro la tortura" del 1984 e la "Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti" del 1987.
In seno ad esse sono contenute delle speciche disposizioni volte a prevenire, ed eventualmente reprimere, ogni forma di tortura sugli individui.
Con riferimento alla finalità di prevenire la tortura sono stati infatti istituiti degli specifi organismi di prevenzione non giurisdizionali: la CAT a livello internazionale e il CPT a livello europeo.
Tali organismi hanno il coompito di vigilare circa la conformità degli stati alle respettive convenzioni e sono dotati di poteri di controllo al fine di svolgere la loro funzione di prevenzione.
Nello specifico svolgono delle visite ispettive all'interno dei luoghi di detenzione per vigilare sulle condizione di detenzione, ed eventualmente, in caso di violazione, possono inviare dei rapporti agli Stati indicando eventuali aspetti problematici riscontrati.
Organismo analogo lo abbiamo anche a livello nazionale: " il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale" il quale per svolgere la sua funzione di prevenzione e di vigilanza si coordina con i Garanti locali e regionali.
Vengo svolte delle visite periodiche all'interno dei luoghi di detenzione e posso essere svolte visite ad hoc qualora siano riscontrati dei casi critici.
La convenzione europea per la prevenzione della tortura prevede altresì che ongi Stato introduca al proprio interno una fattispecie delittuosa ad hoc, così da poter assicurare delle pene adeguate in caso di tortura ad opera di pubblici ufficiali o incaricati di servizio pubblico.
L'italia ha oppemrato a tale obbligo soltanto nel 2017, dopo un lungo iter normativo e dopo varie monizioni della Corte EDU circa la mancata conformazione alla Connvenzione.
La legge 14 luglio 2017 ha introddoto all'interno del codice penale due nuove fattispecie di reato agli art.613-bi e ter, ma questè è stata oggetto di critiche da parte della dotrrina, della giurisprudenza, e di alcuni organismi internazioni.
La legge è stata fortemente critica sotto vari aspetti,le maggiori critiche sono state mosse con riguardo alla previsione di un reato "comune" e non "specifico" come previsto dalla Conveznione, sia per aver configurato come elemento soggettivo il dolo "generico" e non " specifico".
Tuttavia la riforma risulta insoddisfacente anche perchè si è limitata alla sola previsione di una fattispecie ad hoc, lasciando indisplinati aspetti essenziali che attengono alla realtà carcereria.
Il risultato di ciò è che le notevoli difficolta di proposizione di una denuncia da parte di un detenuto vittima di torture, con conseguente avvio di un procedimento penale, risultano acnora oggi molto elevate, ed appare altresì evidente che i casi di tortura in carcere non siano diminuiti.
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