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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-07032020-113320


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
FERRETTI, GIULIA
URN
etd-07032020-113320
Titolo
Processo penale e partecipazione a distanza: il progressivo superamento della logica di eccezionalità
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Bonini, Valentina
Parole chiave
  • partecipazione
  • processo
  • distanza
Data inizio appello
20/07/2020
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
L'elaborato affronta l'evoluzione dell'istituto della partecipazione a distanza al processo. L'istituto in esame è stato per la prima volta previsto dal d. l. n. 306/1992 che inserì l'art. 147-bis nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In questo modo si concretizzò una prima completa forma di tutela dell'incolumità dei dichiaranti. Già precedentemente erano state predisposte delle forme di protezione che potevano consistere, ad esempio, nell'esame a porte chiuse ma l'inefficacia della disciplina portò all'elaborazione di nuove metodologie. L'ambito originario della partecipazione a distanza aveva, dunque, un raggio di applicazione limitato alle persone ammesse a programmi o misure di protezione e uno scopo preciso, rinvenibile nella necessità di creare nei loro confronti un cordone di protezione ed evitare, cioè, che persone che collaboravano con la giustizia potessero essere esposte a ritorsioni, frequenti nell'ambito dei processi di criminalità organizzata. Già in sede di conversione del d. l. n. 306/1992, l'ambito di applicazione della partecipazione a distanza venne esteso, riferendosi non più necessariamente a soggetti che avessero assunto lo status di collaborante sottoposto a misure di protezione. Cominciava a delinearsi la possibilità di ricorrere alla partecipazione a distanza anche quando fossero riscontrabili difficoltà nell'assicurare la presenza in aula della persona sottoposta ad esame. Il passo decisivo nell'ambito della partecipazione a distanza è rappresentato dalla legge n. 11/98. La legge in esame, oltre a costituire una novità dal punto di vista dell'allargamento dei presupposti, stabiliva che il luogo dove l'imputato si collegava in audiovisione era equiparato ad ogni effetto all'aula di udienza. Da questa affermazione emersero dubbi sulla disciplina introdotta, con riferimento alla compatibilità con il diritto di difesa, anche se già da prima si era ragionato sulle modalità che il collegamento audiovisivo dovesse rispettare. La riforma introdotta con la legge n. 11/98 doveva, quindi, confrontarsi con il diritto ad essere presente al dibattimento. Un passo decisivo nella conferma della validità dell'istituto è stato rappresentato dalla sentenza n. 342/99 che ha ritenuto elemento fondamentale e imprescindibile la partecipazione al processo ma ha anche affermato che questa potesse essere raggiunta senza la presenza fisica dell'imputato al dibattimento, qualora fossero presenti strumenti idonei ad assicurare la partecipazione alla stregua della presenza. Ulteriori cambiamenti alla partecipazione a distanza sono stati apportati con la riforma Orlando: si è trattato di una modifica che ha inciso profondamente sui presupposti della disciplina, andando nella direzione di una stabilizzazione di un istituto che era nato come eccezionale e temporaneo. Un ulteriore intervento sul piano della partecipazione a distanza si è registrato in questi ultimi mesi, a seguito dell'emergenza sanitaria. Preso atto infatti dell'impossibilità di proseguire l'attività giurisdizionale nei termini ordinari, si sono succeduti numerosi interventi del governo al fine di ricercare una soluzione: essi si sono, di fatto, tradotti, in un atteggiamento di favore nei confronti dello svolgimento da remoto delle udienze, con la conseguenza di una inevitabile riapertura del dibattito sulle compromissione delle garanzie difensive. L'analisi della partecipazione a distanza deve, infatti, essere sempre incentrata su un bilanciamento tra l'esigenza di evitare la presenza fisica all'udienza, a fronte di interessi prevalenti, quali potevano essere, nella disciplina originaria, la tutela della sicurezza dei dichiaranti, e l' esplicazione delle normali modalità di svolgimento del processo che rappresentano una garanzia per il diritto di difesa.
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