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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-07012020-115019


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
BELVISO, ALESSIA
URN
etd-07012020-115019
Titolo
L'AUTONOMIA DEI CONIUGI E GLI ACCORDI IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bosetti, Francesco
Parole chiave
  • autonomia e separazione consensuale
Data inizio appello
22/07/2020
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’elaborato si propone di analizzare l’autonomia negoziale dei coniugi ed il contenuto degli accordi in sede di separazione consensuale. La materia in questione è stata tanto legata alla tradizione, quanto radicalmente modificata in tempi recenti. Dopo una introduzione storica, nella quale si è evidenziato come il concetto di indissolubilità del matrimonio e la concezione pubblicistica della famiglia siano stati per molti anni princìpi cardine dell’ordinamento, con il passare del tempo e con l’avvento della Costituzione, l’attenzione del legislatore si è spostata dal “gruppo” al “singolo” ed è venuto meno il concetto di indissolubilità del matrimonio. Solo però nel 1970 con l’introduzione del divorzio nel nostro ordinamento vi è stato il passaggio radicale dalla concezione autoritaria della famiglia e del matrimonio, fino ad allora dominante, alla visione incentrata sulla libertà personale dei membri della famiglia stessa.
L’ordinamento oggi offre due soluzioni per risolvere la crisi coniugale, e cioè gli istituti della separazione consensuale e di quella giudiziale. La separazione dunque rappresenta uno degli avvenimenti a cui si può andare incontro successivamente al matrimonio, da cui discende la necessità di regolare le linee essenziali tra i coniugi. In questo modo i nubendi possono regolare anche durante il rapporto di coniugo e prima dell’insorgere della crisi, una sorta di patto in cui stabilire i loro propri comportamenti in quella fase delicata che va dal deposito del ricorso per separazione, consensuale o giudiziale, sino al provvedimento di omologa. L’ammissibilità di questi accordi e la valorizzazione della nuova concezione di autonomia coniugale, rappresenta oggetto di un’altra indagine.
L’art. 160 c.c. vieta gli accordi tra coniugi in deroga ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, e per questo è interessante interrogarsi sul carattere assoluto o meno di tale disposizione normativa. Sicuramente si può distinguere l’esistenza di un nucleo fondamentale di interessi che il legislatore ha delineato come indisponibili. Mi soffermerò dunque anche ad analizzare il grado di elasticità che oggi può raggiungere il tema dell’autonomia coniugale.
Dalla discussione si evince il fatto che non ha più senso porsi ancora il problema dell’esistenza o meno dell’autonomia coniugale, ormai da ritenere pienamente riconosciuta nel nostro sistema. L’unica questione che potrebbe porsi riguarda le possibili manifestazioni di tale forma di autonomia e dei suoi limiti. L’elaborato dunque parte dall’analisi del concetto di autonomia coniugale, per poi dipanarsi attraverso le varie declinazioni che il tema può assumere quando si verifica la rottura del patto coniugale.
Gli accordi patrimoniali tra coniugi in occasione della crisi matrimoniale come qualsiasi altro contratto atipico, trovano la loro legittimazione nell’art. 1322 c.c. che sancisce il principio di libertà contrattuale per realizzare interessi meritevoli di tutela nel rispetto delle norme imperative. Qui dunque si ha un nodo da risolvere, ovvero quello di analizzare quali siano gli spazi in cui i privati possano autonomamente disciplinare i propri interessi in campo familiare, caratterizzato da numerosi profili pubblicistici diretti a tutelare interessi di natura superiore. Dopo aver risolto tale questione ed aver quindi stabilito in quali ipotesi e a quali condizioni gli accordi fra coniugi diretti a regolare la crisi matrimoniale siano validi ed efficaci, ci si deve soffermare sull’individuazione del loro profilo causale.
Infine si andrà ad esaminare il contenuto patrimoniale e le varie tipologie con i rispettivi profili causali, degli accordi nella separazione consensuale. L’accordo nella separazione consensuale costituisce la manifestazione dell’autonomia negoziale come atto di libera scelta riservata ai coniugi attraverso il quale hanno la possibilità di suggellare i loro rapporti personali e patrimoniali provvedendo ad una accurata regolamentazione della vita. I negozi familiari infatti essendo strutturalmente degli atti unilaterali o bilaterali, si perfezionano attraverso l’accordo stesso. Chiaramente sta ai coniugi decidere quale ambito regolamentare, potendo anche solo manifestare il loro consenso alla vita da separati privo di qualsivoglia ulteriore pattuizione. Gli accordi possono inoltre interessare rapporti non direttamente collegabili alla cessazione volontaria della convivenza, né legati da nessi causali al regime della separazione o associabili ai residuali diritti ed obblighi matrimoniali. Possono contenere una pluralità di negozi tra loro collegati da una connessione oggettiva, ma soprattutto dall’intenzione per i coniugi di raggiungere uno scopo comune. Gli ex sposi possono pattuire l’assegnazione della casa di proprietà di un solo coniuge o di ambedue, in favore del coniuge affidatario, determinando in capo al beneficiario un diritto personale di godimento. Ancora essi possono attuare dei trasferimenti con funzione solutoria, diretti a sostituire gli obblighi di mantenimento dell’assistenza coniugale. Gli accordi di separazione personale tra i coniugi, possono infine contenere oltre le pattuizioni di ordine personale relative ai figli anche attribuzioni patrimoniali (spesso immobiliari) o di altri diritti reali (quali usufrutto, abitazione o uso), divisione dei beni comuni, ma anche la determinazione e revisione dell’assegno di mantenimento.
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