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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06302021-121956


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ACCOGLI, FLORIANA
URN
etd-06302021-121956
Titolo
La vittima e il processo penale: da oggetto di protezione a soggetto del procedimento
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bonini, Valentina
Parole chiave
  • diritti partecipativi
  • diritti informativi
  • protezione
  • persona offesa
  • vittima
Data inizio appello
19/07/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
19/07/2091
Riassunto
La tesi si pone lo scopo di analizzare l’evoluzione della tutela della vittima e la sua progressiva affermazione all’interno del procedimento. Nella prima parte dell’elaborato si analizzano le fasi storiche attraverso le quali si è tentato di definire il concetto di vittima. Nella dottrina criminologica e vittimologica si parla costantemente di vittima del reato, se ne susseguono le definizioni, i pochi spazi ad essa dedicati dalla cosiddetta scuola classica si ampliano nelle successive analisi della scuola positiva poiché si afferma l’idea che per studiare il fatto criminale sia necessario considerare il reo con tutte le sue caratteristiche ma anche la vittima con tutti i suoi elementi distintivi a carattere biofisiologico e sociale, oltre che i suoi rapporti col reo. Proprio gli insegnamenti tratti dalla cosiddetta criminologia dell’azione si concretizzano in un primo momento in sede europea. Partendo dalla considerazione che la vittima è stata quasi del tutto dimenticata dalle norme del diritto processuale penale, rivolte soprattutto alla realizzazione di una sfera garantistica a difesa dell’imputato, attraverso gli strumenti di soft law e di hard law provenienti dal Consiglio d’Europa si raccomanda agli Stati membri l’adozione di una serie di misure volte a tutelare le vittime in ogni fase del procedimento ed a prevenire episodi di vittimizzazione secondaria. L’analisi delle fonti si concentra poi, sulla decisione quadro 2001/220/GAI, che rappresenta il primo vero quadro di sintesi della politica dell’Unione in favore della vittima, e sulla successiva direttiva 2012/29/UE che si pone, invece, come lo strumento dell’Unione più ampio e più evoluto in tema di vittime. Si evidenzia poi, come il pluralismo delle fonti sovranazionali sin qui richiamate ed il contributo della giurisprudenza della Corte e.d.u. abbiano influito sulla nostra legislazione penale nella quale si sono susseguiti interventi frammentari poiché riferiti a fenomenologie criminose identificate e quindi circoscritte. Attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza, con il fine di fornire una risposta immediata al bisogno di sicurezza, si sono apportate numerose modifiche al codice di rito che hanno riguardato il settore delle cautele; si è così creato un sotto-sistema cautelare a tutela della vittima debole caratterizzato da funzioni di natura special-preventiva. Si analizzano, quindi, gli strumenti che, nel nostro ordinamento, risultano emblematici a tal proposito: l’allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell’art.282-bis c.p.p. e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter c.p.p. Si accenna inoltre, alle modifiche intervenute sul corredo cautelare già esistente e nello specifico sugli arresti domiciliari: il riferimento è al comma 1-bis dell’art. 284 c.p.p., introdotto con la l.9 agosto 2013, n.94. Infine, si è dedicata l’ultima parte dell’elaborato all’analisi dei diritti informativi e partecipativi della persona offesa. Dopo aver individuato le previsioni di segno generale contenute nell’art. 90-bis c.p.p. ed averne evidenziato anche le lacune e le criticità ci si è concentrati sugli oneri informativi previsti dall’art. 282-quater c.p.p. posti in capo all’autorità giudiziaria che abbia adottato un provvedimento con cui si applica l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento. Infine, si analizzano l’art. 299 comma 2-bis c.p.p., l’art. 90-ter e i commi 3 e 4bis dell’art. 299 c.p.p. Si sottolinea come, proprio dai commi 3 e 4bis dell’art. 299 c.p.p., emerga un rafforzamento delle prerogative della persona offesa anche attraverso l’istituzionalizzazione del suo intervento attivo nelle procedure cautelari con la previsione per cui il difensore e la persona offesa possono presentare memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p.
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