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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06302020-124539


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
LAMPREDI, IRENE
URN
etd-06302020-124539
Titolo
LA COLPA PENALE IN MATERIA SANITARIA: UNA LETTURA CRITICA DEGLI ITINERARI LEGISLATIVI
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. De Francesco, Giovannangelo
Parole chiave
  • art. 590-sexies c.p.
  • bias cognitivi (cognitive bias)
  • buone pratiche (good practices)
  • checklist
  • colpa generica (general fault)
  • colpa grave (gross negligence)
  • colpa lieve (slight fault)
  • colpa medica (medical fault)
  • grado della colpa (degree of guilt)
  • imperizia (unskillfulness)
  • imprudenza (imprudence)
  • in culpa sine culpa (guilt without guilt)
  • leges artis
  • legge Balduzzi (Balduzzi act)
  • legge Gelli-Bianco (Gelli-Bianco act)
  • liceità dell'attività medico-chirurgica
  • linee guida (guidelines)
  • medicina difensiva (defensive medicine)
  • negligenza (negligence)
  • posizione di garanzia del medico
  • principio di affidamento (principle of reliance)
  • protocolli (protocols)
  • regole deontologiche (ethical rules)
  • rischio consentito (permissible risk)
  • sentenza Cavazza (Cavazza ruling)
  • sentenza Mariotti (Mariotti ruling).
  • sentenza Tarabori (Tarabori ruling)
Data inizio appello
20/07/2020
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
20/07/2090
Riassunto
I rapporti tra diritto penale e medicina sono da sempre stati notoriamente conflittuali. L'essere sottoposti a processo penale incarna infatti ad oggi la più grande paura dei medici, essendo passati da un iniziale orientamento giurisprudenziale, che giudicava l'operato medico con larghezza di vedute e comprensione, ad atteggiamenti più rigorosi sia da parte della giurisprudenza stessa sia da parte della dottrina, prospettando così una responsabilizzazione sempre più pregnante. In una prima fase, che coincide all’incirca con la prima metà del secolo scorso, la responsabilità medica veniva addirittura circoscritta ai soli casi di condotta grossolanamente erronea, ritenendo che la colpa del sanitario fosse ravvisabile soltanto nell’errore inescusabile ovvero nella mancanza delle generali cognizioni della scienza medica. Le stesse categorie fondamentali del reato pertanto, come la colpa stessa, subiscono nel campo del diritto penale della medicina torsioni e distorsioni talvolta inedite, motivo per il quale necessitano di uno studio a sé stante.
La rivoluzione copernicana che in questo elaborato tenteremo di descrivere (accolta non senza alcun tipo di resistenza da parte della categoria) ci insegna che al centro del rapporto sta il paziente e non il sanitario, con la conseguenza che ciò non significa promuovere un arretramento della dignità e del ruolo del professionista, bensì mirare ad una equilibrata sintesi tra la tutela del diritto alla salute da una parte e della professionalità e serenità del medico dall'altra. La salute infatti non coincide, come spiega l'OMS, con l'assenza della malattia, bensì con il tendenziale benessere psico-fisico e sociale della persona e il ruolo del sanitario perciò primariamente consisterà nel rendere consapevole il paziente sia del suo destino sia delle soluzioni tecniche che vengono offerte dalla scienza del momento.
Lo studio in questione prende le mosse da una constatazione generale ma altrettanto fondamentale: nell'immaginario collettivo della categoria si è notoriamente creata una sorta di idealizzata (quanto agognata) intangibilità circa gli effetti dello stesso loro operato. Spesso i medici ritengono infatti che la possibilità di subire un processo penale sia una vera e propria ingiustizia, con la conseguenza che nel corso degli anni si sono affacciate alla realtà numerosissime associazioni volte alla tutela degli stessi che pertanto erano stati ingiustamente accusati. Che dal punto di vista pratico il lavoro del medico sia ormai (troppo) fortemente a rischio di rimprovero è innegabile: ma è ulteriormente da condannare la posizione di chi, di fronte ad un esito infausto o dannoso, vorrebbe ravvisare ad ogni costo la colpa del medico.
Tra tutto ciò che gravita intorno al mondo penale sanitario, ci concentreremo dunque essenzialmente sul sempiterno problema della ricerca di una definizione e di un limite alla colpa medica. Forse, la principale causa di tale situazione è proprio la mancanza di un terreno fertile e solido, in termini generali, in materia di colpa. Ancora troppi dubbi suscita questo concetto: la sua definizione (versa in colpa il soggetto che con la sua condotta consente il verificarsi di un evento da lui “non voluto”, una esplicitazione dunque in negativo) e il suo contenuto ad esempio, tanto da portare a chiedersi cosa sia oggi davvero la colpa penale. In altri termini, il vero problema della colpa potrebbe essere veramente la sua intrinseca carenza di tipicità. A ciò si aggiunga che l'analisi degli elementi, già di per sé complessa, tende esponenzialmente ad aumentare inserendoci all'interno di settori ontologicamente delicati, come quello dell'attività medica.
Gli interventi normativi che cercheremo perciò di analizzare sono quelli succedutisi nel breve lasso di tempo di cinque anni, interventi legislativi tra l'altro di monumentale portata, la c.d. Legge Balduzzi (d.l. 13.9.2012, n. 158, convertito con modifiche dalla l. 8.11.2012) e la successiva Legge Gelli - Bianco (l. 8.3.2017, n. 24), che hanno apportato modifiche in gran quantità e cercato di fissare dei punti cardine sulle sabbie mobili all'interno delle quali tutta la compagine sanitaria era costretta a muoversi. Come vedremo nel corso della trattazione, anche gli scenari rivoluzionari che ci si proponeva di apportare con l'ultimo intervento sono di nuovo fonte di numerosi contenziosi per l'ambiguità di fondo del dettato normativo. Copiosità e problematicità sono infatti le parole caratterizzanti la recente giurisprudenza penale in materia di colpa medica, poiché si affiancano, ai tradizionali quesiti della colpa penale, ulteriori nodi non meno impegnativi da risolvere.


The relationship between criminal law and medicine has always been notoriously conflicting. Being subjected to criminal trial embodies, in fact, the greatest fear of doctors today, having moved from an initial jurisprudential orientation, which judged medical work with breadth of vision and understanding, to more rigorous attitudes both on the part of jurisprudence itself and on the part of doctrine, thus envisaging an increasingly pregnant empowerment. In a first phase, which coincided roughly with the first half of the last century, medical liability was even limited to cases of grossly erroneous conduct, believing that the fault of the health care professional was only to be found in the inexcusable error or in the lack of general knowledge of medical science. The same fundamental categories of the crime, therefore, like guilt itself, suffer, in the field of criminal law of medicine, twists and distortions that are sometimes unprecedented, which is why they need to be studied in isolation.
The Copernican revolution that we will try to describe in this paper (accepted not without any kind of resistance on the part of the category) teaches us that at the centre of the relationship is the patient and not the health care professional, with the consequence that this does not mean promoting a retreat in the dignity and role of the professional, but aims at a balanced synthesis between the protection of the right to health on the one hand and the professionalism and serenity of the doctor on the other. Health in fact does not coincide, as the WHO explains, with the absence of illness, but with the psycho-physical and social well-being of the person and the role of the health care professional will therefore primarily consist in making the patient aware of both his or her destiny and the technical solutions offered by the science of the moment.
The study in question is based on a general but equally fundamental observation: in the collective imagination of the category, a sort of idealized (as much as coveted) intangibility about the effects of their own work has notoriously been created. In fact, doctors often believe that the possibility of a criminal trial is a real injustice, with the consequence that over the years a great number of associations aimed at protecting them, who had therefore been unjustly accused, have appeared in reality. That from a practical point of view the work of the doctor is now (too much) strongly at risk of reprimand is undeniable: but it is further to condemn the position of those who, faced with an inauspicious or harmful outcome, would like to acknowledge the doctor's guilt at all costs.
Among all that gravitates around the world of criminal health care, we will therefore focus essentially on the eternal problem of seeking a definition and a limit to medical guilt. Perhaps the main cause of this situation is precisely the lack of a fertile and solid ground, in general terms, for guilt. There are still too many doubts about this concept: its definition (the person who is guilty is the one who, through his conduct, allows the occurrence of an event that he "did not want" to occur, an explanation therefore in negative) and its content, for example, so much so as to lead one to wonder what criminal guilt really is today. In other words, the real problem of guilt could really be its intrinsic lack of typicality. To this we should add that the analysis of the elements, already complex in itself, tends to increase exponentially by entering into ontologically delicate areas, such as medical activity.
The regulatory interventions that we will therefore try to analyze are those that have occurred in the short period of five years, legislative interventions of monumental scope, the so-called Balduzzi Law (d.l. 13.9.2012, n. 158, converted with amendments by the law. 8.11.2012) and the subsequent Gelli - Bianco Law (l. 8.3.2017, n. 24), which made changes in large quantities and tried to fix pivotal points on quicksand within which the entire health care structure was forced to move. As we will see in the course of the discussion, even the revolutionary scenarios that were proposed with the last intervention are again a source of numerous disputes due to the basic ambiguity of the normative dictate. Copiousness and problematicity are, in fact, the words characterizing the recent criminal jurisprudence in matters of medical guilt, since they are flanked, alongside the traditional questions of criminal guilt, by other no less demanding knots to resolve.
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