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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06272023-183613


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CARBONARA, ELVIRA
URN
etd-06272023-183613
Titolo
La separazione delle carriere della magistratura giudicante e requirente. Un tema ancora attuale.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Dal Canto, Francesco
Parole chiave
  • Magistratura giudicante e requirente
  • Separazione delle carriere
Data inizio appello
17/07/2023
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Considerata la panacea per risolvere tutti i problemi della giustizia, la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri rappresenta una discussione viva ormai da decenni. Come il più “classico” dei dibattiti esistenti nel nostro Paese torna all’attualità di ogni discussione scientifica e politica tutte le volte che il nostro ordinamento si appresta ad affrontare una riforma della giustizia e, per talune ragioni, mirando a realizzare un rinnovamento del sistema giudiziario viene fortemente ostacolata dalla magistratura. Al fine di comprendere la portata oggettiva della questione, questo elaborato prende le mosse, in primis, dal concetto di separazione delle carriere e prosegue richiamando il quadro normativo dedicato al vigente statuto costituzionale del pubblico ministero, magistrato la cui carriera la si vorrebbe distanziare da quella del giudice. Lungo questa via, poi, sono state esaminate le argomentazioni poste a fondamento del dibattito dottrinario e i decreti-legge di natura ordinaria e costituzionale intervenuti sul tema. Sono state richiamate, inoltre, le discussioni parlamentari avanzate nelle scorse legislature insieme a quelle attualmente in corso di esecuzione e le strade percorse dalle leggi di riforma dell’ordinamento giudiziario che, così, succedutesi nel corso degli anni, hanno trasformato la figura del giudice e quella del pubblico ministero consentendo la prefigurazione dell’attuale sistema e “modello italiano di magistrato”. Attuazione legislativa, che, nel complesso delle modifiche apportate nei vari ambiti dell’ordinamento giudiziario, incidendo sull’organizzazione dei magistrati ordinari ha proceduto a regolamentare la disciplina sul transito dei passaggi dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, la quale, nel tempo, si è resa sempre più funzionale all’opera del distanziamento che si vorrebbe attuare in magistratura. Uno sguardo, poi, oltre i confini nazionali ha consentito di avanzare un’analisi comparata sulla questione che ci occupa. In che termini va inquadrata la questione sulla separazione delle carriere tra i magistrati ordinari? E, perché si insiste in termini di riforma sulla necessità di separare la carriera del giudicante da quella requirente posto che il pubblico ministero è un magistrato come il giudice e con lo stesso ne condivide l’appartenenza al percorso comune e al medesimo ordine? Premettendo che nell’ordinamento giudiziario italiano i magistrati ordinari condividono la stessa carriera e vengono reclutati mediante un concorso che è l’unico che consente l’accesso al corpo giudiziario e che il Consiglio superiore della magistratura quale organo di autogoverno è competente dei loro trasferimenti e dei loro procedimenti disciplinari, la Carta Costituzionale ai sensi dell’art. 104 stabilendo che “la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere” e che “la giustizia è amministrata in nome del popolo” (art. 101), distingue i magistrati tra di loro soltanto per una diversità di funzioni (art. 107, comma 3). Su una tale cornice costituzionale, introdurre una separazione delle carriere vorrebbe dire assumere un incarico e svolgere il relativo operato posto fin dall’introduzione all’accesso in magistratura quale esercizio di una funzione frutto di una scelta irreversibile. Il dibattito nel nostro Paese, però, è molto più ampio ed investe varie argomentazioni riconducibili a due principali e differenti posizioni. Quanto alla prima, essa è propensa al mantenimento del sistema attuale e cioè al mantenimento della perfetta unitarietà delle carriere. In questo senso, vengono invocati i valori derivanti dalla “cultura della giurisdizione”, uno status che contraddistingue i magistrati ordinari e li configura quali organi imparziali volti all’affermazione della giustizia. Tale condizione permetterebbe al pubblico ministero di comprendere la portata del ragionamento giuridico su cui il giudice si concentrerà (consentendogli, così, la presentazione della migliore delle tesi accusatorie) e si presterebbe a salvaguardare le garanzie di indipendenza della giurisdizione. Oggi, e, cioè, in base all’attuale quadro normativo vigente e nei limiti degli sbarramenti previsti dall’ultimo intervento legislativo in materia, tale condizione viene mantenuta e consente al giudice di passare al ruolo del pubblico ministero e viceversa, per non più di una volta nell’arco dell’intera carriera. Tra i sostenitori del sistema attuale, l’idea di un approfondimento legislativo che sfoci in una separazione netta delle carriere arreca la preoccupazione che essa porti con sé un’involuzione e cioè una perdita di quella cultura della giurisdizione che deve essere propria del magistrato requirente affinché egli non si trasformi in un superpoliziotto, non entri nella sfera dell’amministrazione e non si ponga in una condizione di vicinanza dal potere esecutivo. Per tali ragioni, essi sono per la non cedibilità sull’unità dell’ordine. Quanto alla seconda, questa, è volta, invece, all’introduzione di una più rigida separazione. I fautori di tale posizione argomentano a partire dalla configurazione del requirente come parte del processo penale e non come giudice, spostando la questione su un piano tecnico, di efficienza ovvero adeguamento al processo penale riformato. Una riforma nel segno di una separazione delle carriere, nell’attenuazione del rapporto di colleganza tra i magistrati, garantirebbe l’equo e giusto processo e porrebbe le basi per l’eliminazione di possibili condizionamenti passibili di violazione dei principi della terzietà del giudice e dell’imparzialità della decisione. Dunque, sull’ assetto così considerato, verrebbe ad essere assicurata la terzietà del giudice che, così sigillata dall’assunzione da parte dello stesso di una posizione super partes, lo porrebbe, finalmente, su un piano differente sia rispetto a quello dell’accusa sia rispetto a quello della difesa. Ciò condurrebbe, inoltre, ad un’altra conseguenza e ovvero l’eliminazione di possibili situazioni in cui nello svolgimento di un processo il giudicante assista all’esercizio di una funzione requirente da parte di un pubblico accusatore quale magistrato che in passato ha assunto la veste di membro e collega del ramo della giudicante. Ciò, per i fautori della separazione delle carriere, non è banale perché segnerebbe una “vicinanza intellettuale” che potrebbe influenzare il magistrato giudicante predisponendolo, in senso positivo, più verso le posizioni del requirente (con cui ne ha condiviso il concorso, carriera e la formazione) che non verso quelle del difensore legale. Come è noto, tra le due impostazioni di cui sopra (quella più netta della separazione delle carriere e quella della unicità delle stesse) si manifestano, poi, delle tendenze intermedie sia volte a differenziare le carriere sia volte a distinguere le funzioni. Pertanto, mentre una reale separazione delle carriere comporterebbe un accesso al corpo giudiziario e percorsi professionali differenziati, una distinzione delle carriere terrebbe conto dell’introduzione di limiti e sbarramenti al transito libero tra una funzione e l’altra e viceversa. La distinzione delle funzioni, invece, riguarderebbe eventuali misure inerenti ad aspetti funzionali. Ai fini della regolamentazione del rapporto tra magistrati dei giudici e quelli dei pubblici ministeri, negli ordinamenti giudiziari degli Stati non sempre si registra l’adozione di uno dei suddetti orientamenti, riscontrandosi, talvolta, una fusione tra questi.
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