Tesi etd-06262017-083033 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ANDRILLI, VALERIA
URN
etd-06262017-083033
Titolo
L'incidente probatorio: disciplina dell'istituto e inquadramento sistematico
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bonini, Valentina
Parole chiave
- incidente probatorio
Data inizio appello
17/07/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’incidente probatorio è un istituto, regolato dal codice di rito del 1988, che consente alle parti di assumere la prova in una fase antecedente all’instaurazione del dibattimento. In presenza delle fattispecie tassativamente previste dall’art. 392 c.p.p., mediante tale istituto, invero, è possibile assumere anticipatamente una prova nella fase delle indagini preliminari ovvero, a seguito della sentenza n.77/1994, nella fase dell’udienza preliminare. Questo congegno è stato disciplinato come una parentesi, garantita dalla presenza di un organo giurisdizionale e attivabile a richiesta di parte al fine di assumere anticipatamente, con le modalità prescritte per il dibattimento e con la partecipazione necessaria di accusa e difesa, le fonti di prova soggette a pericolo di dispersione e, pertanto, non rinviabili alla fase dibattimentale.
L’istituto dell’incidente probatorio viene così a spostare il centro del processo dal dibattimento alle investigazioni e a costituire una importante deroga al principio di immediatezza, sacrificando al contempo l’oralità, la pubblicità e la concentrazione nonché riducendo l’efficacia di un reale contraddittorio.
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, il legislatore ha operato una serie di interventi sull’art. 392 c.p.p. i quali hanno esteso l’area dell’incidente probatorio anche a ipotesi espressamente svincolate dal presupposto della non rinviabilità della prova.
L’istituto dell’incidente probatorio viene così a spostare il centro del processo dal dibattimento alle investigazioni e a costituire una importante deroga al principio di immediatezza, sacrificando al contempo l’oralità, la pubblicità e la concentrazione nonché riducendo l’efficacia di un reale contraddittorio.
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, il legislatore ha operato una serie di interventi sull’art. 392 c.p.p. i quali hanno esteso l’area dell’incidente probatorio anche a ipotesi espressamente svincolate dal presupposto della non rinviabilità della prova.
File
Nome file | Dimensione |
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Indice.pdf | 52.42 Kb |
Tesi.pdf | 966.92 Kb |
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