Tesi etd-06252019-111705 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ABAZI, INA
URN
etd-06252019-111705
Titolo
Alle origini del cd. "patto Marciano".
Considerazioni a margine della L. 119/2016.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Procchi, Federico
Parole chiave
- garanzie reali
- L. 119/2016.
- patto commissorio
- patto Marciano
Data inizio appello
12/07/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
12/07/2089
Riassunto
L'elaborato analizza in chiave storico-comparata e sistematica il patto marciano, strumento negoziale romanistico correttivo delle devianze di patto commissorio. L'attenzione per il patto Marciano e, di conseguenza, per la portata applicativa del patto commissorio si inserisce nell'ambito delle garanzie reali. Il presupposto della stretta connessione fra le due convenzioni ha costretto il dibattito entro quello del patto commissorio: individuare la ratio del divieto del patto commissorio e della sua illiceità avrebbe significato individuare le ragioni della liceità del patto Marciano al primo legato per struttura, funzione ed origine storica.
La dipendenza, del patto Marciano rispetto a quello commissorio è misurata proprio con riferimento alla nullità della lex commissoria sancita da Costantino intorno al 320 d.C. Tale proibizione si inserisce in un quadro storico di progressiva mitigazione della condizione debitoria, già iniziata secoli prima con l'aggiunta al pactum vendendi -sia nella fiducia che nel pignus- della clausola restitutoria dell'eccedenza.
Il patto marciano è in grado di scongiurare l'illiceità della convenzione commissoria poiché intervenuto l’inadempimento, il creditore avrebbe potuto trattenere la res in garanzia in qualità di compratore e il giusto prezzo del bene sarebbe stato fissato, non dalle parti, bensì da un soggetto terzo con conseguente restituzione al debitore del valore eccedente l’importo del debito.Il patto commissorio e soprattutto quello marciano sono tornati di attualità negli ultimi anni, avendo il nostro legislatore, nel 2016, previsto e regolato per la prima volta figure negoziali riconducibili al patto Marciano, che ha ricevuto così espresso riconoscimento nel nostro sistema positivo.
Hanno contribuito a favorire la scelta di rompere il silenzio sin qui mantenuto sulla convenzione marciana le aperture sempre più esplicite in favore dell’istituto che si sono registrate nella giurisprudenza degli ultimi anni, e, soprattutto, le spinte provenienti dall’ordinamento europeo, convergenti nella direzione di ammodernare il sistema delle garanzie del credito, alla cui inadeguatezza contribuisce l’inefficienza delle ordinarie procedure esecutive.
La dipendenza, del patto Marciano rispetto a quello commissorio è misurata proprio con riferimento alla nullità della lex commissoria sancita da Costantino intorno al 320 d.C. Tale proibizione si inserisce in un quadro storico di progressiva mitigazione della condizione debitoria, già iniziata secoli prima con l'aggiunta al pactum vendendi -sia nella fiducia che nel pignus- della clausola restitutoria dell'eccedenza.
Il patto marciano è in grado di scongiurare l'illiceità della convenzione commissoria poiché intervenuto l’inadempimento, il creditore avrebbe potuto trattenere la res in garanzia in qualità di compratore e il giusto prezzo del bene sarebbe stato fissato, non dalle parti, bensì da un soggetto terzo con conseguente restituzione al debitore del valore eccedente l’importo del debito.Il patto commissorio e soprattutto quello marciano sono tornati di attualità negli ultimi anni, avendo il nostro legislatore, nel 2016, previsto e regolato per la prima volta figure negoziali riconducibili al patto Marciano, che ha ricevuto così espresso riconoscimento nel nostro sistema positivo.
Hanno contribuito a favorire la scelta di rompere il silenzio sin qui mantenuto sulla convenzione marciana le aperture sempre più esplicite in favore dell’istituto che si sono registrate nella giurisprudenza degli ultimi anni, e, soprattutto, le spinte provenienti dall’ordinamento europeo, convergenti nella direzione di ammodernare il sistema delle garanzie del credito, alla cui inadeguatezza contribuisce l’inefficienza delle ordinarie procedure esecutive.
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