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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-06232014-111001


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
LAZZARESCHI, VALENTINA
URN
etd-06232014-111001
Titolo
L'affidamento in prova per i tossicodipendenti. Misura terapeutica o strumento di governo della popolazione carceraria?
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Dott. Bresciani, Luca
Parole chiave
  • misura terapeutica
  • misura alternativa
  • Legge Gozzini
  • L. 354/1975
  • art. 47-bis o.p.
  • affidamento in prova speciale
  • affidamento terapeutico
  • programma terapeutico
  • stato di tossicodipendenza
Data inizio appello
07/07/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto
La tesi si propone di evidenziare la funzione “vera” di una misura alternativa, che, nata con il dichiarato proposito di agevolare il programma terapeutico di recupero dei tossicodipendenti, è andata sempre più assumendo chiare connotazioni di strumento di controllo su un settore (quello, per l’appunto, dei tossicodipendenti) della popolazione carceraria in continua espansione e di difficile gestione all’interno degli istituti penitenziari. Dopo una sintetica esposizione del quadro di riferimento delle fonti internazionali che dettano le linee-guida per la “gestione” dei condannati a pena detentiva che siano tossicodipendenti, il lavoro si sviluppa attraverso un’attenta ricostruzione delle vicende storiche che hanno caratterizzato l’evoluzione di una disciplina che ha visto la luce a metà degli anni Ottanta, poco prima del varo della l. 663/1986, e che poi è stata sottoposta dal legislatore a continue rivisitazioni (dai contenuti, per la verità, non sempre coerenti). Si passa, poi, alla descrizione dei presupposti, di carattere tanto soggettivo quanto oggettivo, ai quali è subordinata la concessione della misura. Particolare attenzione è stata prestata, da questo punto di vista, ai problemi connessi alla definizione dello status di tossicodipendente e alle implicazioni derivanti dalla scelta (che appare particolarmente discutibile) di “aprire le porte” dell’affidamento speciale anche a favore di chi non abbia già in corso un programma di recupero, ma semplicemente manifesti la volontà di sottoporsi alla terapia di disintossicazione. In questa sede, sono altresì esaminati i percorsi giurisprudenziali e dottrinali che hanno tracciato le interferenze fra la disciplina contenuta nell’art. 94 d.P.R. 309/1990 e il regime delle preclusioni che trae origine dagli artt. 4-bis e 58-quater o.p. Un altro profilo di interesse – specialmente al fine di “testare” la funzione che in concreto la misura è destinata ad assolvere – si è rivelato la disciplina di accesso all’affidamento terapeutico, dal momento che il legislatore sembra chiaramente mostrare la volontà di ridurre in tutti i modi la presenza di tossicodipendenti in carcere, per un verso, promuovendo una “selezione” nell’accesso al carcere (attraverso il meccanismo disciplinato dall’art. 656 c.p.p.) e, per l’altro, favorendone un’uscita anticipata (con la previsione della possibilità di un’applicazione provvisoria della misura da parte del magistrato di sorveglianza). Da quest’ultimo punto di vista, peraltro, si è potuta constatare l’ennesima oscillazione dal punto di vista normativo nella materia de qua, avendo la l. 49/2006 imposto – secondo una logica di valorizzazione delle istanze di sicurezza, a tutto discapito delle esigenze legate alla finalità (sempre proclamata, peraltro, in sede politica) terapeutica della misura - un vistoso irrigidimento dei presupposti cui è condizionata l’applicazione in via provvisoria della misura a favore del tossicodipendente che si trovi ristretto in carcere. L’ultima parte del lavoro è dedicata, infine, all’analisi del contenuto della misura e alle vicende che possono accompagnarsi alla sua esecuzione. Particolare interesse, sotto questo profilo, ha suscitato la previsione che consente l’estensione della misura quando l’interessato abbia positivamente portato a compimento la parte più strettamente medica del programma. Una soluzione che, ancora una volta, pare confermare l’intento del legislatore di “piegare” il profilo terapeutico dell’affidamento speciale alle esigenze di una più facile gestione della popolazione carceraria.
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