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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06212021-173832


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
LAVIOSA, ELENA
URN
etd-06212021-173832
Titolo
Il fenomeno del crowdfunding, il caso Gofundme e le raccolte fondi in tempo di pandemia
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO
Relatori
relatore Guidi, Marco Enrico Luigi
Parole chiave
  • Consob
  • industria 4.0
  • start up innovative
  • folla
  • covid19
  • finanziamento
  • reward based
  • equity based
  • social lending
  • donation based
  • crowdfunding
  • pandemia
  • Gofundme
  • trattamento fiscale
Data inizio appello
12/07/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
12/07/2091
Riassunto
Al fine di trattare compiutamente il tema centrale dell’elaborato, dedicato alle piattaforme di crowdfunding e più in generale alle nuove fonti di finanziamento della nuova realtà imprenditoriale e industriale globale, oltre che al caso pratico Gofundme, l’elaborato prende le mosse da alcune considerazioni generali riguardo all’industria 4.0, al quadro normativo generale connesso al suo sviluppo e al lavoro agile, oltre che da alcune considerazioni interessanti riguardo alle start up innovative, fenomeno anch’esso connesso con il nuovo concetto di Industria 4.0 oltre che prime beneficiarie dell’equity crowdfunding. Premesse tali osservazioni, l’elaborato si incentra sulla particolare fonte di finanziamento rappresentata dal crowdfunding, dandone una definizione, classificandone le diverse tipologie e analizzandolo da un punto di vista strutturale. Con il termine crowdfunding si intende appunto, una forma di finanziamento che, come sottolineato dalla dottrina, “punta a utilizzare una rete di contatti virtuali per raccogliere del denaro per un fine esplicito di tipo culturale, sociale o imprenditoriale”. Si tratta di un processo di finanziamento dal “basso” che mobilita persone e risorse correlando quattro elementi: amici, fondi, fiducia e passaparola. Da un punto di vista strutturale il crowdfunding coinvolge due figure di partecipanti: la persona o l’organizzazione che propone l’idea o il progetto da finanziare e l’insieme dei soggetti che supportano la proposta, ma centrale è la piattaforma stessa, che ha il compito di regolare gli scambi informativi ed effettuare una verifica preventiva sulla serietà dei proponenti, al fine di fornire protezione ai possibili contributori di denaro. Le piattaforme di crowdfunding possono essere classificate in diversi modelli: donazioni, reward based, social lending e equity based. Il modello donazioni rappresenta la versione virtuale della beneficienza, con soggetti che chiedono contributi per progetti sociali, umanitari e caritatevoli, e finanziatori che devolvono altruisticamente il proprio denaro non ricevendo in cambio alcuna ricompensa. Il modello reward-based prevede che i finanziatori ricevano qualche forma di premio per il loro contributo, solitamente si tratta di una ricompensa che consiste in una sorta di prenotazione sul prodotto che nascerà dall’iniziativa. Il modello social lending consiste nella raccolta di fondi tramite micro-prestiti, nell’ambito del quale si prevede che una comunità di prestatori metta a disposizione dei finanziamenti a medio termine a un gruppo di richiedenti. Infine, il modello equity based, che consiste nella raccolta di capitale online a fronte di una partecipazione al capitale di rischio, coinvolgendo un gran numero di operatori nella prospettiva di redditività futura dell’attività finanziata. Quest’ultimo modello ha trovato nell’elaborato un approfondimento più dettagliato sia con riferimento alle start-up innovative, prime beneficiarie dell’equity crowdfunding, sia con riferimento alla normativa primaria e secondaria. Per quanto riguarda il primo aspetto, è stato necessario prendere le mosse dal corpus normativo del D.L 179/2012 ai sensi del quale sono qualificate come tali le società di capitali di diritto italiano (comprese le cooperative) e le società europee residenti in Italia ex art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Sulla base di tale premessa, è possibile considerare innovativa la start-up che abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione ovvero la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Per stimolare ed agevolare lo sviluppo della start up innovativa, inoltre, sono state codificate una serie di deroghe alla disciplina societaria, alcune di carattere generale (come la disciplina sulla riduzione del capitale per perdite, estesa a tutte le start-up indipendentemente dalla forma societaria adottata), altre riservate esclusivamente alla start-up innovativa costituita nella forma di società a responsabilità limitata. Per quanto riguarda invece la normativa primaria e secondaria, il legislatore italiano ha mostrato la volontà di rilanciare la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture nazionali e la competitività del mercato interno, in vista di un loro efficace utilizzo nell'ambito delle operazioni di finanziamento di aziende start-up innovative come sopra esaminate. A completamento della normativa primaria, la Consob ha poi emanato il regolamento compendiato nella delibera 18592, attraverso cui si è istituito il registro dei gestori del portale come previsto dall'art. 50 quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (TUB), venendo, inoltre, disciplinati contenuto, requisiti richiesti e modalità di iscrizione, modifiche e revoche, nonché, individuandosi le informative che debbono essere rese sia in tema di start up oggetto dell'investimento che di offerte promosse e modalità di adesione. Infine, dopo aver delineato i tratti essenziali del trattamento fiscale delle piattaforme innovative, l’elaborato non ha tralasciato considerazioni relative al difficile periodo che abbiamo vissuto negli ultimi anni a causa del Covid-19, attraverso l’analisi del Caso Gofundme, piattaforma donation based, che, soprattutto durante il primo lockdown, ha permesso alla popolazione di raccogliere fondi al fine di incrementare e rinforzare le unità operative complesse delle strutture sanitarie nazionali. In un contesto di crisi come quello vissuto a marzo 2020, il crowdfunding è risultato essere il sistema più idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta, grazie al numero elevato di persone che vengono coinvolte e ai costi ridotti che comporta. La trattazione si conclude con alcune considerazioni relative alle prospettive future e alle modalità di superamento dei rischi e delle incertezze che questa forma di finanziamento porta con sé, come l’esigenza di un intervento normativo uniforme a livello europeo, in grado di tutelare gli investitori, e l’introduzione di una disciplina generale del fenomeno, in grado di allargare gli attuali confini della regolamentazione italiana.
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