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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-06192018-160512


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
VANACORE, NANCY
URN
etd-06192018-160512
Titolo
Il minore: parte formale e sostanziale del processo civile.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Cecchella, Claudio
Parole chiave
  • istituto dell'ascolto
  • difesa tecnica
  • minore
Data inizio appello
18/07/2018
Consultabilità
Completa
Riassunto
La figura del minore nell'ordinamento giuridico italiano non ha sempre trovato un giusto riconoscimento a livello legislativo: solo negli ultimi decenni il legislatore ha riservato una disciplina normativa che fosse in grado di assicurare a quest'ultimo una adeguata tutela.
Il minore, infatti, è stato per molto tempo considerato come un’oggetto sottoposto alla potestà dei genitori ed estraneo nei processi in cui si discuteva dei suoi diritti. Questa visione paternalistica del minore come individuo debole e fragile ha creato le condizioni per un ostracismo dello stesso dal compimento di una qualsiasi attività processuale, in violazione dei fondamentali principi del sistema, tra cui il diritto di difesa espressamente previsto all'articolo 24 della Carta Costituzionale.
Solo recentemente, grazie alla Legge 10 dicembre 2012, n. 219 e al D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, al minore sono stati riconosciuti diritti e interessi meritevoli di garanzia. Inoltre, alcune importanti convenzioni, quali la Convenzione di New York del 1989 e la Convenzione di Strasburgo del 1996, hanno disciplinato una serie di istituti fondamentali quali l’ascolto del minore e l’obbligo di difesa tecnica: il bambino deve, infatti, potersi esprimere nei procedimenti che lo vedono coinvolto, soprattutto in ambito legale, grazie all’ausilio di una figura professionale capace di garantire efficacemente il suo diritto di difesaTuttavia, nonostante questa cornice sistematica, il diritto positivo interno si è dimostrato restio ad adeguarsi a questi nuovi principi: il legislatore italiano, infatti, se da una parte ha previsto l’obbligatorietà dell’ascolto del minore nelle procedure familiari contenziose (tale onere non è così cogente nelle procedure che hanno come base della regolamentazione della crisi un accordo dei genitori), non ha fatto altrettanto in riferimento all’obbligo della difesa tecnica.
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