Thesis etd-06192013-134226 |
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Thesis type
Tesi di laurea magistrale LM5
Author
GIANI, IRENE
URN
etd-06192013-134226
Thesis title
Detenuti e (anche) clandestini: quali prospettive di rieducazione?
Department
GIURISPRUDENZA
Course of study
GIURISPRUDENZA
Supervisors
relatore Prof. Bresciani, Luca
Keywords
- rieducazione
- espulsione
- Stranieri detenuti
Graduation session start date
08/07/2013
Availability
Withheld
Release date
08/07/2053
Summary
Il lavoro affronta la delicata questione del trattamento rieducativo nei
confronti dei detenuti clandestini o irregolari, soggetti ad un provvedimento
di espulsione da eseguirsi in esito alla vicenda esecutiva. Dopo un focus sulla
situazione odierna che vede lo straniero un cliente privilegiato dei nostri
penitenziari e in seguito ad un’analisi dei fattori che concorrono a
determinarla, si passa ad analizzare la disciplina sull’espulsione contenuta
nel t.u. sull’immigrazione. In particolare ci si sofferma sulla previsione di
cui all’art. 16 comma 5 t.u. che da subito ha posto seri interrogativi di
compatibilità con l’art. 27 comma 3 Cost., peraltro respinti dalla Consulta nel
2004. Nel capitolo terzo ci si chiede, quindi, in che termini si possa parlare
di risocializzazione per i detenuti stranieri: quali i valori che devono
orientare il trattamento rieducativo? Quali gli effetti dell’espulsione sul’
opera di risocializzazione? Quali gli strumenti che, a livello di cooperazione
internazionale, possono o potrebbero contribuire ad una rieducazione
effettivamente praticabile? Il problema è rilevante, anche perché la Consulta,
con sentenza n. 78 del 2007 (che si pone su un piano di sostanziale
incompatibilità con l’ordinanza n. 226 del 2004), intervenendo a risolvere la
vexata quaestio in ordine alla fruibilità delle misure alternative alla
detenzione nei confronti di clandestini o irregolari, ha affermato l’esistenza
di un vero e proprio diritto fondamentale alla rieducazione che non può essere
mai totalmente compromesso in ragione di altre finalità pur ritenute
rilevanti.
Ma anche ammesso che la rieducazione in punto di esecuzione penale vada
astrattamente garantita anche agli stranieri da espellere, quali sono gli
strumenti attraverso i quali renderla effettiva? La legge di ordinamento
penitenziario si rivela, in questo senso, insufficiente, rispetto alle
specifiche esigenze dei detenuti non italiani.
confronti dei detenuti clandestini o irregolari, soggetti ad un provvedimento
di espulsione da eseguirsi in esito alla vicenda esecutiva. Dopo un focus sulla
situazione odierna che vede lo straniero un cliente privilegiato dei nostri
penitenziari e in seguito ad un’analisi dei fattori che concorrono a
determinarla, si passa ad analizzare la disciplina sull’espulsione contenuta
nel t.u. sull’immigrazione. In particolare ci si sofferma sulla previsione di
cui all’art. 16 comma 5 t.u. che da subito ha posto seri interrogativi di
compatibilità con l’art. 27 comma 3 Cost., peraltro respinti dalla Consulta nel
2004. Nel capitolo terzo ci si chiede, quindi, in che termini si possa parlare
di risocializzazione per i detenuti stranieri: quali i valori che devono
orientare il trattamento rieducativo? Quali gli effetti dell’espulsione sul’
opera di risocializzazione? Quali gli strumenti che, a livello di cooperazione
internazionale, possono o potrebbero contribuire ad una rieducazione
effettivamente praticabile? Il problema è rilevante, anche perché la Consulta,
con sentenza n. 78 del 2007 (che si pone su un piano di sostanziale
incompatibilità con l’ordinanza n. 226 del 2004), intervenendo a risolvere la
vexata quaestio in ordine alla fruibilità delle misure alternative alla
detenzione nei confronti di clandestini o irregolari, ha affermato l’esistenza
di un vero e proprio diritto fondamentale alla rieducazione che non può essere
mai totalmente compromesso in ragione di altre finalità pur ritenute
rilevanti.
Ma anche ammesso che la rieducazione in punto di esecuzione penale vada
astrattamente garantita anche agli stranieri da espellere, quali sono gli
strumenti attraverso i quali renderla effettiva? La legge di ordinamento
penitenziario si rivela, in questo senso, insufficiente, rispetto alle
specifiche esigenze dei detenuti non italiani.
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