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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06162022-232232


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
TADDEI, ENRICO
URN
etd-06162022-232232
Titolo
Le aziende familiari e gli strumenti giuridici per attuare il passaggio generazionale. Il recesso consensuale: Il caso ALFA s.r.l.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof. Verona, Roberto
Parole chiave
  • strumenti giuridici
  • passaggio generazionale
  • usufrutto
  • azienda familiare
  • recesso consensuale
  • recesso
  • family buy-out
  • trust
Data inizio appello
11/07/2022
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
11/07/2092
Riassunto
Il presente elaborato si prefigge l’obiettivo di individuare gli strumenti giuridici utilizzabili dalle aziende familiari al fine di agevolare il trasferimento dell’azienda ai successori.
Tale tema si configura come un aspetto delicatissimo nella realtà delle aziende familiari che può essere risolto con una serie di strumenti giuridici posti in essere dal legislatore aventi lo scopo di risolvere le criticità che vanno manifestandosi in tali contesti.
In questo particolare tema sono stati illustrati una serie di strumenti giuridici, non utilizzati frequentemente, che facilitino il delicato processo del turnover generazionale.
L’intenzione di esplicitare l’utilizzo degli strumenti non convenzionali deriva dal fatto che il processo generazionale implica necessariamente dei cambiamenti che possono essere accompagnati con modalità diverse a seconda delle qualità peculiari delle aziende.
Inevitabilmente, il passaggio generazionale sottende una programmazione della successione che sia personalizzata sulle specifiche caratteristiche delle imprese e sull’obiettivo che la stessa proprietà intende attuare. Proprio a tal fine, si è voluto indagare su strumenti giuridici peculiari che si ponessero come “alternativi” a quelli convenzionali.
Sulla base di tale assunto, è risultato estremamente interessante analizzare la disciplina relativa al diritto di usufrutto come strumento atto a regolare il passaggio generazionale, in quanto, diritto avente, per sua natura, la specificità congenita di prevedere la coesistenza di due soggetti che sono tra loro regolati da specifiche norme di legge. L’istituto, prevedendo una sorta di compresenza stabile fra due soggetti, la generazione precedente e la generazione successiva, è apparso intrigante proprio al fine di approfondire in quali contesti, questo, possa essere utilizzato. Inoltre, il diritto reale di godimento, nel contemplare la coabitazione degli stessi, aventi, l’uno il ruolo di proprietario, peraltro svuotato del diritto di proprietà (il nudo proprietario) e, l’altro, il beneficiario del diritto di usufrutto, si è dimostrato singolare per cogliere con quali modalità vengano regolati i rapporti interni, in termini di proprietà e governance, nei casi in cui venga posto in essere un passaggio generazionale.
L’altro istituto analizzato, anch’esso non di comune utilizzazione e, di recente introduzione nell’ordinamento italiano, è il Trust. Il Trust è un istituto che, a causa della sua complessità e della sua forte matrice anglosassone, non ha avuto un'ampia condivisione soprattutto negli anni successivi al recepimento della direttiva europea che lo regolamenta. Negli anni recenti, grazie anche ai chiarimenti e alle interpretazioni dell’amministrazione finanziaria, ha avuto una maggiore implementazione soprattutto come atto dispositivo a tutela del patrimonio personale ma spesso, vista la sua peculiarità e specificità, è utilizzato esclusivamente da una ristretta élite di soggetti.
Nel presente elaborato, è stata investigata l’applicazione dell’istituto del Trust come mezzo in grado di assolvere il grande tema del passaggio generazionale, contrariamente all’indirizzo per il quale è stato regolato dalla legge che, per sua natura, lo identifica perlopiù come uno strumento atto a offrire una tutela del patrimonio personale.
A parere dello scrivente, l’istituto ha superato a pieno titolo le criticità per cui esso è stato indagato e, conseguentemente, offre importanti spunti di riflessioni su delicati casi di passaggio generazionale anche laddove le complessità delle tematiche familiari possano porre dei dubbi sul successo di tale operazione.
Infine, si è rivelato stimolante apprezzare l’applicazione della finanza strutturata ai casi di ricambio generazionale.
Molte volte, si ritiene che le operazioni finanziarie complesse non siano adattabili alle caratteristiche congenite delle aziende familiari, tuttavia, anche in tali ambiti l’applicazione della finanza strutturata è idonea a risolvere con notevole successo il concetto di ricambio generazione; in special luogo, nei casi in cui i soci familiari interessati alla prosecuzione dell’attività non abbiano le risorse finanziarie necessarie per procedere ad una preliminare rilevazione delle quote dei soci non interessati alla gestione.
Come ultimo tema, il presente elaborato, espone un caso operativo, in cui le problematiche relative alle aziende familiari sono state risolte mediante uno strumento non convenzionale e di recente condivisione da parte della dottrina e dalla prassi solidaristica: il c.d. Recesso Consensuale.
Sulla base di tale presupposto, si è quindi legittimata l’aspirazione di due terzi dei soci, fra loro familiari, di proseguire l’attività d’impresa limitatamente con soggetti aventi, con i medesimi, legami familiari, non contemplando la possibilità per il terzo socio, non familiare, di far parte della compagine sociale. La risoluzione della problematica connessa all’uscita del terzo socio non è apparsa tra le più banali in quanto, tra i partecipanti al capitale sociale vi erano ottimi rapporti “di collaborazione” e, pertanto, tutti i partecipanti avvertivano l’esigenza di trovare un equilibrato contemperamento tra gli interessi dei soci e gli interessi della società.
Per appagare le esigenze dell’una e dell’altra parte, i soci familiari, data una serie di circostanze, hanno deciso di optare, per dare seguito all’operazione di uscita della società, nonché del terzo socio, per il c.d. “Recesso Consensuale”.
Esso non trova una disciplina specifica in materia societaria all’interno del Codice Civile e, solo negli anni recenti e limitatamente alle società a responsabilità limitata, si è assistito ad una maggioranza di orientamenti condivisi da parte della prassi notarile e della dottrina nonché, indirettamente della Suprema Corte, che hanno avallato l’ipotesi del Recesso Consensuale. Nello specifico, in senso estremamente favorevole si è esposto il Consiglio Notarile di Firenze con la massima n. 53/2015, la quale ha suffragato l’ipotesi del recesso consensuale da società a responsabilità limitata precisando che è ammissibile al ricorrere di determinati requisiti.
E’ ovvio che, per concludere, data la notorietà della categoria professionale dalla quale deriva l’orientamento, questo, non possa che dettare una sorta di nuovo indirizzo giuridico attorno al quale si ritiene percorribile la soluzione, supportata dalla maggioranza della prassi notarile e dottrinale, la quale sostiene che, nelle società a responsabilità limitata, con il consenso unanime dei soci, si possa procedere alla liquidazione di uno dei soci stessi mediante danaro ovvero anche mediante beni sociali, ancorché non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso (“c.d. Recesso Consensuale”).
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