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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06162013-231730


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
BASSANO, SILVANO
URN
etd-06162013-231730
Titolo
La chiamata in correita. Un passato travagliato, un futuro ancora incerto.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
  • chiamata de relato
  • chiamata in correità
  • collaboratore di giustizia
  • corroboration evidence
Data inizio appello
08/07/2013
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
08/07/2053
Riassunto
Il presente elaborato analizza le metodologie predisposte dal legislatore e dalla giurisprudenza per valutare l’affidabilità della chiamata in correità proveniente dal collaboratore di giustizia, prestando particolare attenzione all’ultimo intervento normativo che, sebbene indirettamente, è intervenuto sulla materia.
A tal fine, in una prima parte di questo scritto ( Capitolo I ) verrà analizzato il percorso che ha condotto la figura del collaboratore di giustizia e le sue conoscenze ad essere il cardine dell’accertamento giurisdizionale in relazione a procedimenti di criminalità organizzata e come, in questo, la chiamata in correità sia divenuta lo strumento probatorio prediletto.
Ripercorrendo alcuni degli interventi normativi ad essi dedicati, sarà possibile mettere in luce come, nel tempo, la fisionomia di tali soggettività sia stata trasformata per mano del legislatore, anche in base alle contingenze storiche.
Emergeranno, da ciò, alcune peculiarità del fenomeno del pentitismo; difatti, se da un lato si riconosce l’imprescindibilità degli apporti collaborativi ai fini della decodifica di ambiti criminali altrimenti difficilmente indagabili, tanto che il legislatore ha sempre cercato di incentivare l’opzione collaborativa predisponendo a tal fine un’apposita disciplina premiale, dall’altro, dovranno considerarsi le esigenze che a tale questione si ricollegano fisiologicamente . A fronte della scelta cooperativa, sarà necessario, ovviamente, garantire l’incolumità del pentito dalle vendette degli ex complici; contestualmente, però, si pone il problema della genuinità delle conoscenze che costoro possono introdurre nella realtà processuale.
È fuori di dubbio, infatti, che il collaboratore sia portatore di un sapere prezioso, ma infido. Proprio da questa convinzione è andata maturando, a livello giurisprudenziale e legislativo, la necessità di salvaguardare la realtà processuale dall’impiego di racconti mendaci provenienti dal pentito, evitando, così, deviazioni in sede processuale dalla ricerca della verità.
In un primo momento, però, il legislatore non si è occupato di questo profilo: impegnato a fronteggiare celermente vere e proprie emergenze nella lotta alla criminalità, ha dotato di un’apposita regolamentazione solo il momento tutorio, ritenendo sufficiente il baluardo offerto dalla codificazione dell’art. 192 co. 3° e 4° in tema di chiamata in correità ad assicurare la genuinità delle delazioni accusatorie dei collaboratori. Tale norma, ai fini della spendibilità della prova in questione, esclude che sia sufficiente la credibilità del dichiarante, ma impone la necessità integrativa di un riscontro a conferma dell’attendibilità della dichiarazione stessa.
In più di venti anni di vigenza, però, essa si è spesso dimostrata insufficiente ad assurgere a tale funzione.
Ai fini dell’evidenziazione dei deficit dimostrati dalla regola valutativa di cui all’art. 192 co. 3° c. p. p., verrà ripercorso il profilo storico che ha condotto alla codificazione dell’istituto della chiamata in correità ( Capitolo II ), cercando, così, di dimostrare come, da sempre, esso abbia posto problemi di interpretazione e gestione cui la giurisprudenza ha cercato di rispondere in maniere differenti; nel silenzio del codice di procedura penale abrogato si era determinato un serrato dibattito circa il valore ontologico da attribuire alla chiamata dove a chi riconosceva piena efficacia probatoria all’istituto, si contrapponevano coloro che degradavano il sapere del correo ad indizio o addirittura a mera notitia criminis.
In questo quadro di grande incertezza interviene il legislatore nel 1988, dedicando al tema l’art. 192 co. 3° e 4° c. p. p. che riconosce valore probatorio alle propalazioni etero - accusatorie, subordinandolo, però, alla presenza necessaria di adeguati riscontri estrinseci. Con la codificazione della cd. corroboration necessaria, quindi, vengono previste direttive rivolte al giudice nell’esercizio del suo libero convincimento le quali, però, non vengono ulteriormente specificate. È così che, nella volontaria indeterminatezza della norma, si è delineato un protagonismo della giurisprudenza nell’enucleazione dei moduli da seguire e che ha individuato una tripartizione dell’ iter valutativo indicato al giudice di fronte ad una chiamata in correità: disamina della credibilità del dichiarante, della consistenza della dichiarazione ex se considerata e, infine, dei riscontri esterni.
All’analisi specifica di questi sarà dedicata la terza parte del presente elaborato ( Capitolo III ) e questo al fine di indagare l’efficacia dei moduli operativi alla luce dei quali condurre tali accertamenti in relazione alla particolare figura del collaboratore di giustizia e metterne in luce le carenze. Particolare attenzione verrà riservata al meccanismo della mutual corroboration, in base al quale possono fungere da riscontri alle dichiarazioni etero - accusatorie anche altre chiamate in correità, ed al tema della chiamata de relato, in cui l’oggetto dell’ esternazione accusatoria sono circostanze di fatto riferite al propalante da altri. Questo consentirà di individuare il problema della possibile concertazione e pianificazione delle accuse per mano di più propalanti e di come gli schemi valutativi elaborati dalla giurisprudenza per stornare tale pericoli si siano spesso dimostrati inadeguati.
I rilievi critici mossi permetteranno di dubitare della capacità dell’art. 192 co. 3° a garantire la spendita in giudizio di sole delazioni genuine ed evidenzieranno, altresì, la necessità di cautele diverse, operanti anche in fasi differenti del procedimento probatorio ( Capitolo IV ).
Nell’occasione, vedremo come tale consapevolezza sia stata condivisa dal legislatore sin dagli anni novanta, traducendosi in un’istanza di modificazione dell’articolo stesso, onde circoscriverne in maniera più specifica l’operatività. Quest’appello, però, è andato acquietandosi con l’emanazione della l. n. 45 del 2001 ( Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza ), fatto che testimonia lo stretto legame intercorrente tra fenomeno collaborativo e chiamata in correità: con l’introduzione di strumenti atti ad assicurare una più efficace selezione dei collaboratori e a garantire la genuinità delle loro dichiarazioni già nella fase di acquisizione e formazione della prova e con la sanzione dell’inutilizzabilità a presidiarli, l’esigenza di una rimodulazione dell’articolo summenzionato è andata scemando.
In questo contesto, sarà opportuno approfondire i profili di maggiore criticità che caratterizzavano la disciplina previgente dedicata ai collaboratori di giustizia ( d. l. n. 8 del 1991, convertito con modificazione nella l. n. 82 del 1991 ) per dare ulteriore risalto alle innovazioni apportate con il recente intervento normativo e che fanno dell’affidabilità del soggetto il fulcro dell’odierno sistema. Verranno presentati, in linea generale, i nuovi meccanismi introdotti con l. n. 45 del 2001 al fine di rimarcarne l’importanza ai fini della presente indagine
Seguirà, quindi, un’analisi dei profili più preganti, in tema di affidabilità, della nuova normativa volti ad evitare il rischio di inquinamento probatorio ( Capitolo V ): le ripercussioni della qualità della collaborazione sul momento tutorio, gli impegni incombenti sul pentito e gli ulteriori accorgimenti che sostanziano il cd. dovere di riservatezza, il cd. verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, infine, il divieto di difensore comune.
Nell’ultima parte del presente lavoro, troverà sede una riflessione volta a riconsiderare l’istituto della chiamata in correità alla luce delle nuove cautele occorse con l. n. 45 del 2001; le osservazioni cercheranno, anche con l’ausilio dell’ultima pronuncia a S. U. della Corte di cassazione, di conciliare esigenze di tutela dal pentito con la tematica del libero convincimento giudiziale, in una visione più pragmatica del procedimento penale che, ciclicamente, viene a riproporsi in giurisprudenza
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