Tesi etd-06152013-092557 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
GIANNOTTI, CATERINA
URN
etd-06152013-092557
Titolo
L'evoluzione della figura dell'armatore dal diritto romano ad oggi
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bellesi, Antonio
Parole chiave
- actio exercitoria
- armatore
- consolato del mare
- dichiarazione di armatore
- dominus
- esercizio della nave
- exercitor
- impresa di navigazione
- limitazione della responsabilità
- proprietà della nave
- responsabilità dell'armatore
- scialoja
Data inizio appello
08/07/2013
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
08/07/2053
Riassunto
L’opinione pubblica presta in questo momento particolare attenzione a vicende che rimandano al diritto della navigazione, risulta pertanto interessante delineare con chiarezza la figura di colui che è responsabile dell’esercizio della nave, ovvero dell’armatore.
La figura dell’exercitor, l’armatore, era definita con assoluto rigore nel diritto romano, e poteva coincidere o meno con la qualità di dominus, il proprietario della nave. Suo scopo era far navigare il mezzo per proprio conto ed a proprio rischio. L’assoluta evidenza riconosciuta al fattore navigazione determinava una netta distinzione fra la dimensione statica della nave e quella dinamica del suo esercizio.
Con il diritto medievale venne meno la distinzione classica tra dominus ed exercitor. L’impresa di navigazione si fece più complessa a causa del diffuso clima di insicurezza determinatosi in seguito alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Si delineò così la figura del patron in cui confluiscono dominus, exercitor e talvolta magister, comandante della nave.
Il diritto vigente riafferma la distinzione classica, recuperando quasi in toto l’istituto di origine romanistica. A tal proposito, fu determinante il ruolo di Antonio Scialoja, padre del Codice della Navigazione, nel dare risalto alla figura dell’armatore come responsabile della navigazione, configurazione che supera quella di mero attrezzatore ed equipaggiatore sul piano materiale.
La figura dell’exercitor, l’armatore, era definita con assoluto rigore nel diritto romano, e poteva coincidere o meno con la qualità di dominus, il proprietario della nave. Suo scopo era far navigare il mezzo per proprio conto ed a proprio rischio. L’assoluta evidenza riconosciuta al fattore navigazione determinava una netta distinzione fra la dimensione statica della nave e quella dinamica del suo esercizio.
Con il diritto medievale venne meno la distinzione classica tra dominus ed exercitor. L’impresa di navigazione si fece più complessa a causa del diffuso clima di insicurezza determinatosi in seguito alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Si delineò così la figura del patron in cui confluiscono dominus, exercitor e talvolta magister, comandante della nave.
Il diritto vigente riafferma la distinzione classica, recuperando quasi in toto l’istituto di origine romanistica. A tal proposito, fu determinante il ruolo di Antonio Scialoja, padre del Codice della Navigazione, nel dare risalto alla figura dell’armatore come responsabile della navigazione, configurazione che supera quella di mero attrezzatore ed equipaggiatore sul piano materiale.
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