Tesi etd-06142017-105912 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
PAPINI, ALESSIA
URN
etd-06142017-105912
Titolo
IL PROBLEMA DELLA TUTELA DELLA MINORANZA NELLA CONVENZIONE DI MORATORIA
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof.ssa Abu Awwad, Amal
Parole chiave
- art. 182septies
- convenzione di moratoria
- minoranza
Data inizio appello
03/07/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il legislatore nel 2015 ha introdotto l'articolo 182septies l. fall. con il quale ha previsto l'accordo di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari e banche ed ha previsto la convenzione di moratoria.
La convenzione di moratoria, oggetto dell'analisi, si sostanzia in un accordo, tra l'impresa debitrice e gli intermediari finanziari e banche, con il quale tali intermediari finanziari e banche si impegnano a sospendere l'esigibilità dei crediti da loro vantati e a non pretenderne l'adempimento per un certo periodo.
La particolarità risiede nel fatto che se l'impresa debitrice riesce ad ottenere il consenso della maggioranza rappresentante almeno il 75% dei crediti "finanziari" si ha l'estensione automatica degli effetti prodotti dalla convenzione anche ai creditori non aderenti, la c.d. minoranza riottosa.
Resta ferma la possibilità per tali creditori di proporre opposizione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di stipula della convenzione con allegata la relazione del professionista attestatore, al Tribunale, il quale sarà chiamato a valutare determinati requisiti previsti espressamente dall'articolo 182septies l. fall.
La convenzione di moratoria, oggetto dell'analisi, si sostanzia in un accordo, tra l'impresa debitrice e gli intermediari finanziari e banche, con il quale tali intermediari finanziari e banche si impegnano a sospendere l'esigibilità dei crediti da loro vantati e a non pretenderne l'adempimento per un certo periodo.
La particolarità risiede nel fatto che se l'impresa debitrice riesce ad ottenere il consenso della maggioranza rappresentante almeno il 75% dei crediti "finanziari" si ha l'estensione automatica degli effetti prodotti dalla convenzione anche ai creditori non aderenti, la c.d. minoranza riottosa.
Resta ferma la possibilità per tali creditori di proporre opposizione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di stipula della convenzione con allegata la relazione del professionista attestatore, al Tribunale, il quale sarà chiamato a valutare determinati requisiti previsti espressamente dall'articolo 182septies l. fall.
File
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