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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06122024-185230


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CIACCHINI, ASYA
URN
etd-06122024-185230
Titolo
La rimessione della causa al giudice di primo grado. La Riforma Cartabia e i gravi motivi di violazione del contraddittorio
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Amadei, Davide
Parole chiave
  • Rimessione
Data inizio appello
15/07/2024
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’istituto della rimessione della causa al giudice di primo grado è, nel nostro ordinamento, un istituto sui generis, in quanto introduce una peculiarità sistematica nel processo civile. Tale istituto rappresenta un momento rescindente rispetto agli ordinari gradi di giudizio che caratterizzano il processo di cognizione ordinario, in quanto, nel nostro ordinamento, la rimessione della causa trova applicazione in sede d’appello con riguardo ad una sentenza impugnata che risulta affetta da vizi che attengono ai presupposti processuali ritenuti essenziali per la decisione nel merito. Il giudice di appello si trova, quindi, investito del potere di rimettere la causa al giudice di prime cure, con l’obiettivo che questi possa eliminare i vizi ed emettere sentenza nel merito. Al giudice di appello viene limitato il potere di decidere nel merito la questione. La disciplina della rimessione è contenuta all’interno degli art. 353 (pre- Riforma) e all’art. 354 c.p.c, i quali individuano i casi tassativamente previsti affinché tale istituto possa trovare applicazione.
La disciplina della rimessione della causa al primo giudice trova il suo fondamento nel principio del doppio grado di giurisdizione, tale principio non ha copertura costituzionale, ma è indispensabile per garantire alle parti la piena parità delle armi ai sensi dell’art. 24 e 111 Cost.. Il principio di tassatività che caratterizza le ipotesi della rimessione, è volto ad individuare il carattere chiuso dell’istituto, in quanto esclude qualsiasi possibilità di estensione analogica della disciplina della rimessione della causa. Le ipotesi tassativamente previste erano: ai sensi dell’art. 353 c.p.c. l’erronea declinatoria di giurisdizione e ai sensi dell’art. 354 c.p.c. operava: per causa di nullità per notificazione dell’atto introduttivo, per mancata integrazione del contraddittorio e per indebita estromissione di una parte, infine per mancata sottoscrizione del giudice e inesistenza della sentenza. La disciplina della rimessione ha subito notevoli modificazioni con l’entrata in vigore del d.lgs. 22 ottobre 2022 n. 149 che ha abrogato l’art. 353 c.p.c. e parte del suo contenuto è stato trasferito all’interno dell’art. 354 c.p.c... L’articolo 354 c.p.c. è stato modificato riducendo i casi tassativamente previsti dal legislatore, rimettendo la disciplina della rimessione ai soli motivi di grave violazione del contraddittorio eliminando tra le ipotesi tassative la “mancata sottoscrizione del giudice” e “inesistenza della sentenza”, con il fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio e della ragionevole durata del processo e, per fini di economia processuale.
The institution of referring the case to the judge of first instance is, in our system, a sui generis institution, as it introduces a systematic peculiarity in the civil trial. This institution represents a moment rescinding from the ordinary levels of judgment that characterize the ordinary cognitive process, since, in our system, the referral of the case is applied in the appeal with regard to a contested sentence which is affected by defects that they relate to the procedural prerequisites considered essential for the decision on the merits. The appeal judge is therefore vested with the power to refer the case to the judge of first instance, with the aim that he can eliminate the defects and issue a ruling on the merits. The power to decide the merits of the matter is limited to the appeal judge. The rules on remittance are contained in the articles. 353 (pre-Reform) and art. 354 c.p.c, which identify the cases strictly required for this institution to be applied. The regulation of referral of the case to the first judge is based on the principle of the double degree of jurisdiction, this principle does not have constitutional coverage, but is essential to ensure that the parties are guaranteed full equality of arms pursuant to the art. 24 and 111 of the Constitution. The principle of peremptoriness which characterizes the cases of referral is aimed at identifying the closed nature of the institution, as it excludes any possibility of analogical extension of the discipline of referral of the case. The strictly foreseen hypotheses were: pursuant to art. 353 c.p.c. the erroneous decline of jurisdiction and pursuant to art. 354 c.p.c. operated: due to nullity due to notification of the introductory document, due to failure to integrate the cross-examination and due to undue exclusion of a party, finally due to failure to sign the judge and non-existence of the sentence. The remittance regulations have undergone significant changes with the entry into force of Legislative Decree no. 22 October 2022. 149 which repealed the art. 353 c.p.c. and part of its content has been transferred within the art. 354 c.p.c... Article 354 c.p.c. was modified by reducing the cases strictly foreseen by the legislator, referring the regulation of referral only to the reasons of serious violation of the cross-examination, eliminating among the mandatory hypotheses the "failure of signature of the judge" and "non-existence of the sentence", with the aim of guaranteeing compliance of the adversarial principle and of the reasonable duration of the trial and, for procedural economy purposes.
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