logo SBA

ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06112021-185951


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ROSSI, CONSUELO
URN
etd-06112021-185951
Titolo
La vittima del reato e la giustizia riparativa in Italia
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Venafro, Emma
Parole chiave
  • giustizia riparativa restorative justice
Data inizio appello
19/07/2021
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
La giustizia riparativa è un modello di giustizia che non punta ad accertare la responsabilità penale del soggetto accusato di un reato per poi infliggere una pena, ma piuttosto mira a far sì che venga riparato il danno provocato alla vittima con la realizzazione del reato. Una riparazione che non deve essere intesa al mero risarcimento economico ma una riparazione più profonda che è diretta conseguenza di un percorso dialogico in cui le parti del reato stesso, ossia vittima e autore del fatto, si raccontano, raccontano il proprio vissuto, raccontano il fatto criminoso e quali emozioni e sofferenze questo ha scaturito in loro.
È un tipo di giustizia che non punta solo alla riparazione del danno cagionato alla vittima, la quale ritorna ad essere protagonista della risoluzione del conflitto sorto a seguito del reato, ma mira anche all’autoresponsabilizzazione del reo perché il racconto della sofferenza della vittima gli permette di comprendere il disvalore e gli effetti negativi della propria condotta criminosa.
Gli strumenti principali di cui si avvale la giustizia riparativa per la realizzazione di un percorso dialogico sono: la mediazione, che permette la realizzazione di un incontro diretto tra il reo e la vittima con la presenza di un soggetto terzo, imparziale ed equiprossimo (il mediatore); il family group conferencing che coinvolge non solo le parti del reato, ma anche le rispettive comunità di appartenenza (famiglia, amici, affetti...); il victim impact statement che consiste in una relazione scritta dalla vittima con l’intento di informare il giudice rispetto agli effetti pregiudizievoli derivanti dal reato; victim impact panel in cui un gruppo ristretto di vittime racconta la propria esperienza di vittimizzazione, le conseguenze e la sofferenza affrontata a seguito del reato ad un gruppo di autori surrogati, ossia che hanno commesso lo stesso crimine a danno di persone differenti rispetto a quelle che stanno ascoltando.
Le fonti sovranazionali, in particolare la Risoluzione 2002/12 adottata dall’Onu, a Raccomandazione (99) 19 adottata dal Consiglio d’Europa e la Raccomandazione (2018) 8 del Consiglio d’Europa, si sono interessate a questo nuovo modello di giustizia individuando i principi fondamentali della sua applicazione. Innanzitutto, è necessario che le parti esprimano il proprio consenso a partecipare ai percorsi di giustizia riparativa. Consenso che deve essere libero, informato, e revocabile in qualsiasi momento del percorso. Inoltre, le dichiarazioni che vengono rilasciate dalle parti nello svolgimento degli incontri non potranno essere utilizzate in sede processuale qualora il percorso di giustizia riparativa dovesse avere esito negativo (principio di confidenzialità).
In Italia gli strumenti di giustizia riparativa sono poco impiegati e soprattutto poco disciplinati. Lo strumento della mediazione trova riscontro positivo nel processo penale ad imputati minorenni, la quale potrà essere impiegata tramite l’applicazione di alcuni articoli del D.P.R 448/1988, in particolar modo dell’art. 9 (accertamenti sulla personalità del minorenne), art. 27 (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto), art. 28 (sospensione del processo e messa alla prova).
Con il d. lgs. 274/2000 venne disciplinato il processo dinanzi al giudice di pace il quale, come si evince dall’art. 2, deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione. Articoli che ben si prestano al raggiungimento di tale obiettivo sono: art. 29, comma 4, il quale prevede che il giudice, qualora il reato sia perseguibile a querela, debba promuovere la riconciliazione tra le parti anche avvalendosi dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. Altro articolo che ben si presta al perseguimento della riconciliazione tra le parti sono l’art. 34, il quale sancisce l’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto e l’art. 35, il quale richiede al reo di attivarsi in favore della vittima non solo offrendole la restituzione o il risarcimento del danno, ma, al contempo, estinguendo le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Per quanto riguarda il processo ordinario vanno menzionati l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, sancito dagli articoli 168 bis-168 quater c.p. e gli articoli 464 bis-464 nonies c.p.p., i quali prevedono che su richiesta del soggetto imputato è possibile sospendere il processo per un periodo di tempo, superiore a 2 anni per reati puniti con pena edittale detentiva congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, oppure superiore ad un anno per reati punibili con la sola pena pecuniaria, nel quale il soggetto dovrà sottoporsi ad un programma di trattamento nel quale dovrà essere prescritta la realizzazione di una mediazione. Il problema di questa prescrizione è che non sempre potrà essere applicata in quanto gli uffici e i centri di mediazione non sono distribuiti in maniera omogenea sul territorio italiano.
Nel 2017, con legge n. 103, venne introdotto l’art. 162 ter c.p. il quale prevede che il soggetto imputato, entro l’apertura del dibattimento, ha la possibilità di adottare riparare interamente il danno tramite la restituzione o il risarcimento e, ove possibile, tramite l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Articolo presentato come applicativo della giustizia riparativa quando in realtà non è così dal momento che non permette di realizzare un incontro diretto tra le parti per poter giungere alla risoluzione del conflitto. Inoltre, l’articolo richiede principalmente la riparazione integrale del danno tramite il risarcimento o restituzione mentre la giustizia riparativa persegue una riparazione che non mira alla sola riparazione materiale del danno, ma ritiene importante anche l’attivarsi in favore della vittima attivandosi per lenire la sua sofferenza, o le difficoltà insorte dal fatto criminoso.
Il 24 maggio 2021 è stata emessa la “Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L A.C. 2435” dalla quale si può evincere che c’è un interesse a modificare istituti già presenti nella disciplina del procedimento ordinario (ad esempio: non punibilità per particolare tenuità del fatto; estinzione del reato per condotte riparatorie; sospensione del processo per messa alla prova ecc.) per innestare programmi tipici della giustizia riparativa.
File