Tesi etd-06112013-172917 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
LIPPI, ILARIA
URN
etd-06112013-172917
Titolo
Il documento informatico. Profili sostanziali, probatori e di validazione temporale.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof.ssa Poletti, Dianora
Parole chiave
- documento
- informatico
- validazione temporale
Data inizio appello
27/06/2013
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
27/06/2053
Riassunto
La riflessione sul documento informatico, da qualche decina di anni, sta influenzando a livello teorico e pratico anche l’ambito del diritto, con particolare riferimento ai profili sostanziali e probatori. Infatti oggi, quando parliamo di documenti e delle loro condizioni di esistenza e di efficacia, non possiamo prescindere dal fatto che il concetto stesso di documento debba essere riveduto e aggiornato in modo da diventare compatibile con l'informatica.
La materia del documento informatico, pur essendo relativamente recente, è caratterizzata da una stratificazione normativa non priva di contraddizioni.
Sulla base di tali premesse, nel trattare del documento informatico non si poteva prescindere da una breve analisi del documento cartaceo scritto, soprattutto per confrontarlo con il documento informatico sotto i profili relativi alla forma e all'efficacia probatoria.
Nel primo capitolo viene preso in esame il documento scritto. Diventa interessante riflettere sulla <<durevolezza>> della scrittura, circa le grafie prodotte con tecniche anomale, come i segni tracciati con inchiostro simpatico, con succhi di frutta, con il sangue, per compressione di punte non inchiostrate, a matita, dunque facilmente cancellabili, nella consapevolezza che durata del documento nel tempo non vuol dire eternità, così come stabilità non vuol dire assoluta inalterabilità fisica. Occorre, poi, esaminare fino a che punto i dati della scrittura privata debbano necessariamente essere rappresentati con segni di tipo linguistico.
In un secondo momento si allargherà l’esame al ruolo della sottoscrizione. In particolare:
- alle modalità della sua apposizione, come nei casi della firma illeggibile, della sigla, della firma apposta a margine del documento, del segno di croce;
- alla sua funzione di piena prova delle dichiarazioni in essa contenute nella prospettiva del riconoscimento, disconoscimento, verificazione.
Dopo aver preso in esame la firma occorre esaminare la data, anche se non costituisce elemento essenziale di tutte i documenti scritti.
Infine, passando all’esame dell’efficacia probatoria occorre esaminare la dialettica che si sviluppa, all'interno di una determinata controversia, fra interesse ad affermare e interesse a negare la provenienza della scrittura da colui contro il quale è prodotta.
Nel secondo capitolo occorre trattare della dicotomia fondamentale inerente al rapporto tra contenente e contenuto, che attraversa la teoria del documento. Da un lato il documento è una cosa materiale (il foglio di carta recante i segni della scrittura, il nastro magnetico con la registrazione), percepibile direttamente dal giudice. Dall'altro lato, esso è fonte di informazione in relazione a un fatto passato, tramite un processo di rappresentazione o significazione.
Il documento, dunque, oltre che essere di ausilio per il giudizio, deve essere esso stesso oggetto di giudizio.
La risoluzione della questione dell'autenticità si pone come preliminare per poter considerare il documento un efficace strumento di conoscenza dei fatti.
Il profilo in esame riguarda la dimensione materiale del documento, in quanto oggetto proveniente dal passato, e l'indagine deve riguardare la genetica e la integrità del documento, il suo venire in essere e il suo conservarsi nel tempo senza alterazioni.
Quando il documento è il prodotto di un'attività umana, il fattore determinante per il giudizio sull'autenticità è la sua provenienza, ovvero l'identificazione del soggetto che ha creato il documento.
Il legislatore italiano ha disciplinato con una regola legale di valutazione il giudizio relativo alla provenienza di alcuni tipi di documento (si pensi alla scrittura privata, o all'atto pubblico), attraverso lo strumento della sottoscrizione, che impone al giudice di considerare il sottoscrittore come l'autore del documento.
Nuovi problemi sono posti oggi dal documento informatico, che è cosa differente dal normale documento cartaceo, sia pure prodotto con strumenti informatici, per il quale certamente valgono le stesse esigenze che si pongono per qualsiasi documento, ma che costituisce un terreno dibattuto per quanto riguarda la sottoscrizione (e la relativa questione di paternità del documento) e la sua funzione probatoria.
Si pone, poi, la questione del se al documento informatico debba ritenersi applicabile il meccanismo del disconoscimento e della verificazione, pensato dal legislatore per la scrittura privata sottoscritta e connesso con la sua particolare efficacia probatoria.
Nel terzo capitolo viene sviluppato il tema dell’efficacia sostanziale e probatoria dei documenti informatici, individuando, per ciascuno dei sei tipi attualmente esistenti, le peculiarità.
Il quarto capitolo prende in esame il valore del documento informatico nel tempo. Così come per il documento cartaceo si pone il problema della data certa, per il documento informatico non solo occorre esaminare questo aspetto, ma il tempo rileva anche sotto un altro profilo. Tale peculiarità del documento informatico è legata, come vedremo, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di firma, in particolare ai certificati.
La materia del documento informatico, pur essendo relativamente recente, è caratterizzata da una stratificazione normativa non priva di contraddizioni.
Sulla base di tali premesse, nel trattare del documento informatico non si poteva prescindere da una breve analisi del documento cartaceo scritto, soprattutto per confrontarlo con il documento informatico sotto i profili relativi alla forma e all'efficacia probatoria.
Nel primo capitolo viene preso in esame il documento scritto. Diventa interessante riflettere sulla <<durevolezza>> della scrittura, circa le grafie prodotte con tecniche anomale, come i segni tracciati con inchiostro simpatico, con succhi di frutta, con il sangue, per compressione di punte non inchiostrate, a matita, dunque facilmente cancellabili, nella consapevolezza che durata del documento nel tempo non vuol dire eternità, così come stabilità non vuol dire assoluta inalterabilità fisica. Occorre, poi, esaminare fino a che punto i dati della scrittura privata debbano necessariamente essere rappresentati con segni di tipo linguistico.
In un secondo momento si allargherà l’esame al ruolo della sottoscrizione. In particolare:
- alle modalità della sua apposizione, come nei casi della firma illeggibile, della sigla, della firma apposta a margine del documento, del segno di croce;
- alla sua funzione di piena prova delle dichiarazioni in essa contenute nella prospettiva del riconoscimento, disconoscimento, verificazione.
Dopo aver preso in esame la firma occorre esaminare la data, anche se non costituisce elemento essenziale di tutte i documenti scritti.
Infine, passando all’esame dell’efficacia probatoria occorre esaminare la dialettica che si sviluppa, all'interno di una determinata controversia, fra interesse ad affermare e interesse a negare la provenienza della scrittura da colui contro il quale è prodotta.
Nel secondo capitolo occorre trattare della dicotomia fondamentale inerente al rapporto tra contenente e contenuto, che attraversa la teoria del documento. Da un lato il documento è una cosa materiale (il foglio di carta recante i segni della scrittura, il nastro magnetico con la registrazione), percepibile direttamente dal giudice. Dall'altro lato, esso è fonte di informazione in relazione a un fatto passato, tramite un processo di rappresentazione o significazione.
Il documento, dunque, oltre che essere di ausilio per il giudizio, deve essere esso stesso oggetto di giudizio.
La risoluzione della questione dell'autenticità si pone come preliminare per poter considerare il documento un efficace strumento di conoscenza dei fatti.
Il profilo in esame riguarda la dimensione materiale del documento, in quanto oggetto proveniente dal passato, e l'indagine deve riguardare la genetica e la integrità del documento, il suo venire in essere e il suo conservarsi nel tempo senza alterazioni.
Quando il documento è il prodotto di un'attività umana, il fattore determinante per il giudizio sull'autenticità è la sua provenienza, ovvero l'identificazione del soggetto che ha creato il documento.
Il legislatore italiano ha disciplinato con una regola legale di valutazione il giudizio relativo alla provenienza di alcuni tipi di documento (si pensi alla scrittura privata, o all'atto pubblico), attraverso lo strumento della sottoscrizione, che impone al giudice di considerare il sottoscrittore come l'autore del documento.
Nuovi problemi sono posti oggi dal documento informatico, che è cosa differente dal normale documento cartaceo, sia pure prodotto con strumenti informatici, per il quale certamente valgono le stesse esigenze che si pongono per qualsiasi documento, ma che costituisce un terreno dibattuto per quanto riguarda la sottoscrizione (e la relativa questione di paternità del documento) e la sua funzione probatoria.
Si pone, poi, la questione del se al documento informatico debba ritenersi applicabile il meccanismo del disconoscimento e della verificazione, pensato dal legislatore per la scrittura privata sottoscritta e connesso con la sua particolare efficacia probatoria.
Nel terzo capitolo viene sviluppato il tema dell’efficacia sostanziale e probatoria dei documenti informatici, individuando, per ciascuno dei sei tipi attualmente esistenti, le peculiarità.
Il quarto capitolo prende in esame il valore del documento informatico nel tempo. Così come per il documento cartaceo si pone il problema della data certa, per il documento informatico non solo occorre esaminare questo aspetto, ma il tempo rileva anche sotto un altro profilo. Tale peculiarità del documento informatico è legata, come vedremo, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di firma, in particolare ai certificati.
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