Tesi etd-06062019-192155 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
MONCADA, DANIELE
URN
etd-06062019-192155
Titolo
L'istituto della Pace fiscale e del Condono in Italia
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof. Zanotti, Nicolò
Parole chiave
- condono
- Italia
- pace fiscale
Data inizio appello
08/07/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
08/07/2089
Riassunto
Partendo da una situazione antistante al condono, si è visto come questo istituto sia molto utilizzato da parte dei contribuenti, ogni qual volta lo Stato decida di attuarlo, ora si voglia per caratteri di urgenza ed economicità, ora si voglia per caratteri meramente politici.
Siamo partiti dagli antipodi dei condoni, dall’età imperiale Romana, dove per la prima volta venne concesso il più grande condono di tutti i tempi, nonché il primo del quale si ha memoria, per poi proseguire la nostra analisi analizzando il primo condono in Italia, del 1980.
Se questa è stata la base di partenza, sono stati studiati nel dettaglio quali siano i motivi che possano spingere lo Stato a concedere questo beneficio inedito nei confronti dei contribuenti. Il primo motivo era il carattere di urgenza, ovvero quel motivo per cui, lo Stato in crisi ha un bisogno immediato di entrate da parte dei contribuenti, e va incontro a questi ultimi favorendone l’accesso tramite uno sconto su sanzioni e interessi.
Il secondo motivo rientra invece nella sfera meramente politica, di favore nei confronti dei contribuenti, mascherando, secondo diversi autori che abbiamo precedentemente analizzato, il favore politico sotto la veste del bisogno di entrate da parte dello Stato.
Da questo incipit è partita un’analisi costituzionale, in cui diversi autori hanno dato il proprio contributo, nel sottolineare l’iniquità e il non rispetto della progressività. Principi questi ultimi, che vengono garantiti dalla Costituzione e che di per sé, sarebbero inviolabili. Ma se veramente fosse stato così, se veramente lo Stato avesse abusato del proprio potere perché i condoni non vennero riconosciuti come dei provvedimenti incostituzionali? Dopo diverse analisi siamo giunti al punto che per una molteplicità di motivazioni, i condoni non vennero mai dichiarati incostituzionali, per diverse motivazioni, una fra tutte la possibilità di accedere al condono e non un obbligo imposto dalla legge, motivo per cui il condono del 1991 non venne dichiarato incostituzionale.
L’analisi svolta da parte dei costituzionalisti è stata molto utile nei confronti del legislatore, in quanto se nei primi condoni veniva concesso un beneficio maggiore sulle mancanze dei contribuenti, i benefici concessi furono man mano più modici e più mirati.
Partendo dall’analisi costituzionale, abbiamo anche visto che la Pace fiscale è a tutti gli effetti un condono, ricalcandone i tratti essenziali e vedendo un indebito favore nei confronti del contribuente che non abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi tributari. Passando dalla costituzionalità e alla definizione della Pace fiscale solo sommariamente, in quanto analizzata nel dettaglio nel paragrafo conclusivo della nostra trattazione, nel corpus centrale della nostra argomentazione abbia visto l’evolversi dei condoni dal 1991 fino al 2019.
Nel condono del 1991, si è notato come vi siano stati dei fortissimi sconti su sanzioni e interessi, solo per riportare un esempio, in merito a mancanze o errori da parte del contribuente, che addirittura in dichiarazione dei redditi non avrebbe dovuto sostenere successivi versamenti, nel caso in cui nella dichiarazione dove fosse già stato versato almeno il 60% dell’imponibile accertato, e dunque esentato da eventuali versamenti sul restante 40%. Di fatti il condono del 1991 fu il secondo ad avere maggior successo, subito dietro al condono “tombale” del 2002, il quale viene invece ricordato come il primo della serie, per numero di contribuenti che hanno richiesto di aderirvi e entrate monetarie da parte dello Stato.
Sempre rimanendo sul primo esempio, in caso di parti mancanti nella dichiarazione per una parte dell’imponibile, il beneficio che ne traeva il contribuente era in questa circostanza del 50% del maggior imponibile dichiarato successivamente.
Questa tipologia d’esempio, ci fa cogliere già delle differenze fra i primi due condoni, in termini quantitativi. Ricordiamo inoltre che i condoni appena citati, non hanno riguardato soltanto questi aspetti, ma anche altre tipologie di atti, come per esempio le definizioni agevolate o ancora dei PVC. E se dunque vi era anche la possibilità di andare a definire le liti pendenti con l’amministrazione finanziaria, ci possiamo ricollegare a quello che poi venne svolto all’interno della prima e della seconda rottamazione.
Di fatti, proseguendo la nostra analisi, si è visto come le due tipologie di condoni che abbiamo enunciato, abbiano come oggetto principale e pressoché esclusivo, la definizione delle liti pendenti e delle cartelle dell’ex Equitalia.
Il Governo Renzi di quegli anni si incentrò tanto sulla definizione agevolata e sulle cartelle esattoriali, compiendo una modifica radicale che portò anche alla sostituzione dell’ente riscossore, ex Equitalia, e che dal 2016 è stata sostituita dall’attuale ente riscossione dell’Agenzia delle entrate.
Tramite la prima e la seconda rottamazione, tantissimi contribuenti decisero di accedervi e videro anche un favore legislativo dal punto di vista sanzionatorio e di imposte comminate, riducendo nettamente l’ammontare inizialmente dovuto nei confronti dello Stato. Tutto quello di cui abbiamo fin ora discusso, ha posto poi le basi per la nuovissima Pace fiscale, la quale va nuovamente incontro al contribuente anche contro le varie critiche mosse nei suoi confronti, e che ritorna per così dire, ad essere nuovamente un “condono a tutti gli effetti”.
Di fatti, non riguarda esclusivamente la definizione delle liti pendenti e delle cartelle esattoriali, ma riguarda anche il saldo e stralcio dei debiti nei confronti dello Stato al di sotto dei 1000 euro, e anche una fase di saldo e stralcio delle situazioni preesistenti.
Nell’analisi della Pace fiscale, dopo aver osservato la praticità del decreto legge 119/2018, successivamente convertito in Legge, abbiamo anche osservato come si coordinasse con le normative precedenti. Quello del coordinamento, è un problema spettante al legislatore, il quale, quando decide di adoperare una nuova legge deve coordinarla con quanto già esistente all’interno dell’ambito normativo.
Questa operazione sembra essere ben riuscita grazie a un ottimo coordinamento con le rottamazioni precedenti, le quali, in caso di mancata ultimazione dei pagamenti, avrebbero potuto causare delle incomprensioni. Scansato tale pericolo, grazie a delle circolari integrative da parte dell’Agenzia delle entrate e degli interventi che sono stati compiuti da parte dei giornalisti del Sole 24 Ore nell’incontro ormai annuale di Telefisco 2019, abbiamo analizzato delle problematiche di tipo applicativo della normativa.
Le problematiche appena enunciate, come si vede nel dettaglio nell’ultimo paragrafo dell’elaborato, hanno soltanto rilevato per alcuni aspetti specifici, come per esempio nel caso in cui il contribuente voglia fare un accertamento con adesione e al contempo richiedere la definizione agevolata, accedendo alla Pace fiscale, del proprio PVC.
Tirando le somme si è visto l’iter di quello che sono stati i condoni, cosa hanno significato per le casse dello Stato con un’entrata one shot rinunciando a sanzioni e interessi, e le motivazioni che lo hanno spinto a scendere a patti con il contribuente. Abbiamo inoltre visto la costituzionalità, aspetto fondamentale inerente ai condoni, e l’evolversi dell’istituto fino ai giorni nostri con un riutilizzo all’interno della Pace fiscale da parte del Governo attuale, per poi osservarne le criticità pratica e di coordinamento.
Siamo partiti dagli antipodi dei condoni, dall’età imperiale Romana, dove per la prima volta venne concesso il più grande condono di tutti i tempi, nonché il primo del quale si ha memoria, per poi proseguire la nostra analisi analizzando il primo condono in Italia, del 1980.
Se questa è stata la base di partenza, sono stati studiati nel dettaglio quali siano i motivi che possano spingere lo Stato a concedere questo beneficio inedito nei confronti dei contribuenti. Il primo motivo era il carattere di urgenza, ovvero quel motivo per cui, lo Stato in crisi ha un bisogno immediato di entrate da parte dei contribuenti, e va incontro a questi ultimi favorendone l’accesso tramite uno sconto su sanzioni e interessi.
Il secondo motivo rientra invece nella sfera meramente politica, di favore nei confronti dei contribuenti, mascherando, secondo diversi autori che abbiamo precedentemente analizzato, il favore politico sotto la veste del bisogno di entrate da parte dello Stato.
Da questo incipit è partita un’analisi costituzionale, in cui diversi autori hanno dato il proprio contributo, nel sottolineare l’iniquità e il non rispetto della progressività. Principi questi ultimi, che vengono garantiti dalla Costituzione e che di per sé, sarebbero inviolabili. Ma se veramente fosse stato così, se veramente lo Stato avesse abusato del proprio potere perché i condoni non vennero riconosciuti come dei provvedimenti incostituzionali? Dopo diverse analisi siamo giunti al punto che per una molteplicità di motivazioni, i condoni non vennero mai dichiarati incostituzionali, per diverse motivazioni, una fra tutte la possibilità di accedere al condono e non un obbligo imposto dalla legge, motivo per cui il condono del 1991 non venne dichiarato incostituzionale.
L’analisi svolta da parte dei costituzionalisti è stata molto utile nei confronti del legislatore, in quanto se nei primi condoni veniva concesso un beneficio maggiore sulle mancanze dei contribuenti, i benefici concessi furono man mano più modici e più mirati.
Partendo dall’analisi costituzionale, abbiamo anche visto che la Pace fiscale è a tutti gli effetti un condono, ricalcandone i tratti essenziali e vedendo un indebito favore nei confronti del contribuente che non abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi tributari. Passando dalla costituzionalità e alla definizione della Pace fiscale solo sommariamente, in quanto analizzata nel dettaglio nel paragrafo conclusivo della nostra trattazione, nel corpus centrale della nostra argomentazione abbia visto l’evolversi dei condoni dal 1991 fino al 2019.
Nel condono del 1991, si è notato come vi siano stati dei fortissimi sconti su sanzioni e interessi, solo per riportare un esempio, in merito a mancanze o errori da parte del contribuente, che addirittura in dichiarazione dei redditi non avrebbe dovuto sostenere successivi versamenti, nel caso in cui nella dichiarazione dove fosse già stato versato almeno il 60% dell’imponibile accertato, e dunque esentato da eventuali versamenti sul restante 40%. Di fatti il condono del 1991 fu il secondo ad avere maggior successo, subito dietro al condono “tombale” del 2002, il quale viene invece ricordato come il primo della serie, per numero di contribuenti che hanno richiesto di aderirvi e entrate monetarie da parte dello Stato.
Sempre rimanendo sul primo esempio, in caso di parti mancanti nella dichiarazione per una parte dell’imponibile, il beneficio che ne traeva il contribuente era in questa circostanza del 50% del maggior imponibile dichiarato successivamente.
Questa tipologia d’esempio, ci fa cogliere già delle differenze fra i primi due condoni, in termini quantitativi. Ricordiamo inoltre che i condoni appena citati, non hanno riguardato soltanto questi aspetti, ma anche altre tipologie di atti, come per esempio le definizioni agevolate o ancora dei PVC. E se dunque vi era anche la possibilità di andare a definire le liti pendenti con l’amministrazione finanziaria, ci possiamo ricollegare a quello che poi venne svolto all’interno della prima e della seconda rottamazione.
Di fatti, proseguendo la nostra analisi, si è visto come le due tipologie di condoni che abbiamo enunciato, abbiano come oggetto principale e pressoché esclusivo, la definizione delle liti pendenti e delle cartelle dell’ex Equitalia.
Il Governo Renzi di quegli anni si incentrò tanto sulla definizione agevolata e sulle cartelle esattoriali, compiendo una modifica radicale che portò anche alla sostituzione dell’ente riscossore, ex Equitalia, e che dal 2016 è stata sostituita dall’attuale ente riscossione dell’Agenzia delle entrate.
Tramite la prima e la seconda rottamazione, tantissimi contribuenti decisero di accedervi e videro anche un favore legislativo dal punto di vista sanzionatorio e di imposte comminate, riducendo nettamente l’ammontare inizialmente dovuto nei confronti dello Stato. Tutto quello di cui abbiamo fin ora discusso, ha posto poi le basi per la nuovissima Pace fiscale, la quale va nuovamente incontro al contribuente anche contro le varie critiche mosse nei suoi confronti, e che ritorna per così dire, ad essere nuovamente un “condono a tutti gli effetti”.
Di fatti, non riguarda esclusivamente la definizione delle liti pendenti e delle cartelle esattoriali, ma riguarda anche il saldo e stralcio dei debiti nei confronti dello Stato al di sotto dei 1000 euro, e anche una fase di saldo e stralcio delle situazioni preesistenti.
Nell’analisi della Pace fiscale, dopo aver osservato la praticità del decreto legge 119/2018, successivamente convertito in Legge, abbiamo anche osservato come si coordinasse con le normative precedenti. Quello del coordinamento, è un problema spettante al legislatore, il quale, quando decide di adoperare una nuova legge deve coordinarla con quanto già esistente all’interno dell’ambito normativo.
Questa operazione sembra essere ben riuscita grazie a un ottimo coordinamento con le rottamazioni precedenti, le quali, in caso di mancata ultimazione dei pagamenti, avrebbero potuto causare delle incomprensioni. Scansato tale pericolo, grazie a delle circolari integrative da parte dell’Agenzia delle entrate e degli interventi che sono stati compiuti da parte dei giornalisti del Sole 24 Ore nell’incontro ormai annuale di Telefisco 2019, abbiamo analizzato delle problematiche di tipo applicativo della normativa.
Le problematiche appena enunciate, come si vede nel dettaglio nell’ultimo paragrafo dell’elaborato, hanno soltanto rilevato per alcuni aspetti specifici, come per esempio nel caso in cui il contribuente voglia fare un accertamento con adesione e al contempo richiedere la definizione agevolata, accedendo alla Pace fiscale, del proprio PVC.
Tirando le somme si è visto l’iter di quello che sono stati i condoni, cosa hanno significato per le casse dello Stato con un’entrata one shot rinunciando a sanzioni e interessi, e le motivazioni che lo hanno spinto a scendere a patti con il contribuente. Abbiamo inoltre visto la costituzionalità, aspetto fondamentale inerente ai condoni, e l’evolversi dell’istituto fino ai giorni nostri con un riutilizzo all’interno della Pace fiscale da parte del Governo attuale, per poi osservarne le criticità pratica e di coordinamento.
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