Tesi etd-06022015-120316 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
NOIA, DOMENICA
URN
etd-06022015-120316
Titolo
Il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e le sinergie possibili con
i SGA. L’esempio del comparto siderurgico
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
STRATEGIE E GOVERNO DELL'AZIENDA
Relatori
relatore Prof.ssa Tarabella, Angela
Parole chiave
- 14001
- 231
- MOG
- reati ambientali
- responsabilità amministrativa
- SGA
- siderurgia
Data inizio appello
22/06/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’introduzione di un regime di responsabilità in sede penale ex D. Lgs. 231/2001, ha reso necessario un ripensamento delle modalità di organizzazione e gestione interna degli enti al fine di prevenire i reati esplicitamente previsti dalla norma.
L’estensione della stessa ai reati ambientali, con D. Lgs.121/11 e la relativa previsione di sanzioni di natura economica e interdittiva, ha ampliato le condizioni di vulnerabilità degli enti di fronte alla contestazione di un reato nel caso in cui non sia stato predisposto un modello organizzativo definito ad hoc.
A tal fine, sulla base dei principi indicati dalla stessa norma e con il contributo delle linee guida redatte dalle principali associazioni di categoria, è possibile strutturare un modello organizzativo gestionale che abbia le caratteristiche che esimano gli enti dalla responsabilità indicata.
La contestazione della “colpa” per deficit organizzativo e di vigilanza, può essere evitata o quantomeno minimizzata solo se si prova l’adeguatezza e l’idoneità del MOG adottato.
Per l’introduzione di un adeguato e idoneo modello occorre attivare un processo abbastanza complesso che consta di più fasi che comprendono: le attività di risk management, l’elaborazione del Codice etico, la nomina dell’OdV e lo svolgimento di attività di monitoraggio continuo necessari alla prevenzione dei rischi-reato ambientale.
Il MOG 231 così elaborato dovrà poi trovare una concreta attuazione, dovrà cioè risultare non solo adeguato alle caratteristiche e alle specificità dell’ente ma dovrà risultare concretamente funzionante. La fase di valutazione dell’efficace funzionamento è rimessa al giudice in caso di contestazione del reato per cui, in concreto, è assai difficile poter valutare ex ante la portata di esimenza dello strumento.
Queste valutazioni sono ancora più vere se applicate ai reati ambientali, per la loro natura contravvenzionale e la scelta del legislatore italiano di punire le condotte pericolose in astratto.
Nonostante sia la norma stessa ad indicare la rilevanza del MOG 231, questo resta uno strumento ad adozione volontaria. La facoltà di adozione fa si che gli enti lo percepiscano al pari di altri strumenti gestionali e quindi come un ulteriore aggravio di oneri, non essendo sempre chiare le conseguenze patibili in caso di contestazione di un illecito da parte delle autorità competenti.
Nei reati ambientali, al contrario di quanto occorso per quelli relativi alla sicurezza sul lavoro, gli enti non hanno potuto godere di un rimando ai sistemi di gestione volontari (ISO 14001 e EMAS) in modo che questi, opportunamente adeguati alle differenti finalità, possano garantirne l’efficacia esimente.
L’esempio della predisposizione del MOG 231 all’interno di un’acciaieria, ha riguardato il processo di adeguamento ai rischi ambientali di un modello organizzativo esistente, mediante l’estensione di un SGA funzionante passando attraverso un processo abbastanza complesso che ha riguardato più fasi: l’introduzione delle attività di risk management, l’elaborazione del Codice etico e l’integrazione con la Politica Ambientale, il ripensamento dell’OdV, l’adeguamento del sistema di deleghe, l’introduzione di un sistema sanzionatorio, l’adeguamento delle attività di monitoraggio continuo necessari alla prevenzione dei rischi-reato ambientale, insieme alle attività di formazione e coinvolgimento del personale.
Dalla lettura integrata dei due strumenti gestionali appaiono chiare le sinergie e i vantaggi conseguibili per l’impresa sempreché non si traducano in una mera dichiarazione di intenti.
Al momento, dallo studio condotto, si può ritenere che la presenza di un SGA, a maggior ragione se certificato, costituisca un buon punto di partenza metodologico per la predisposizione del MOG 231 e per usufruire delle potenzialità congiunte dei due strumenti in un ottica integrata e sinergica. Lo sforzo operativo consisterà in processi di adeguamento che rafforzino i SGA laddove già adottati ottenendo un’integrazione tale da consentire una gestione degli aspetti ambientali efficace anche nell’ottica del miglioramento continuo.
Occorre che le imprese siano più consapevoli non solo della necessità dell’introduzione del MOG 231 ma che questi sia davvero funzionale alla prevenzione dei rischi per cui, in caso di illeciti, si possa provare che siano accaduti eludendo fraudolentemente il modello predisposto.
Dall’integrazione di due modelli è chiaro che gli enti possano così non solo esimere dalla responsabilità ma anche raggiungere performance via via migliori in tema di gestione degli aspetti ambientali.
L’estensione della stessa ai reati ambientali, con D. Lgs.121/11 e la relativa previsione di sanzioni di natura economica e interdittiva, ha ampliato le condizioni di vulnerabilità degli enti di fronte alla contestazione di un reato nel caso in cui non sia stato predisposto un modello organizzativo definito ad hoc.
A tal fine, sulla base dei principi indicati dalla stessa norma e con il contributo delle linee guida redatte dalle principali associazioni di categoria, è possibile strutturare un modello organizzativo gestionale che abbia le caratteristiche che esimano gli enti dalla responsabilità indicata.
La contestazione della “colpa” per deficit organizzativo e di vigilanza, può essere evitata o quantomeno minimizzata solo se si prova l’adeguatezza e l’idoneità del MOG adottato.
Per l’introduzione di un adeguato e idoneo modello occorre attivare un processo abbastanza complesso che consta di più fasi che comprendono: le attività di risk management, l’elaborazione del Codice etico, la nomina dell’OdV e lo svolgimento di attività di monitoraggio continuo necessari alla prevenzione dei rischi-reato ambientale.
Il MOG 231 così elaborato dovrà poi trovare una concreta attuazione, dovrà cioè risultare non solo adeguato alle caratteristiche e alle specificità dell’ente ma dovrà risultare concretamente funzionante. La fase di valutazione dell’efficace funzionamento è rimessa al giudice in caso di contestazione del reato per cui, in concreto, è assai difficile poter valutare ex ante la portata di esimenza dello strumento.
Queste valutazioni sono ancora più vere se applicate ai reati ambientali, per la loro natura contravvenzionale e la scelta del legislatore italiano di punire le condotte pericolose in astratto.
Nonostante sia la norma stessa ad indicare la rilevanza del MOG 231, questo resta uno strumento ad adozione volontaria. La facoltà di adozione fa si che gli enti lo percepiscano al pari di altri strumenti gestionali e quindi come un ulteriore aggravio di oneri, non essendo sempre chiare le conseguenze patibili in caso di contestazione di un illecito da parte delle autorità competenti.
Nei reati ambientali, al contrario di quanto occorso per quelli relativi alla sicurezza sul lavoro, gli enti non hanno potuto godere di un rimando ai sistemi di gestione volontari (ISO 14001 e EMAS) in modo che questi, opportunamente adeguati alle differenti finalità, possano garantirne l’efficacia esimente.
L’esempio della predisposizione del MOG 231 all’interno di un’acciaieria, ha riguardato il processo di adeguamento ai rischi ambientali di un modello organizzativo esistente, mediante l’estensione di un SGA funzionante passando attraverso un processo abbastanza complesso che ha riguardato più fasi: l’introduzione delle attività di risk management, l’elaborazione del Codice etico e l’integrazione con la Politica Ambientale, il ripensamento dell’OdV, l’adeguamento del sistema di deleghe, l’introduzione di un sistema sanzionatorio, l’adeguamento delle attività di monitoraggio continuo necessari alla prevenzione dei rischi-reato ambientale, insieme alle attività di formazione e coinvolgimento del personale.
Dalla lettura integrata dei due strumenti gestionali appaiono chiare le sinergie e i vantaggi conseguibili per l’impresa sempreché non si traducano in una mera dichiarazione di intenti.
Al momento, dallo studio condotto, si può ritenere che la presenza di un SGA, a maggior ragione se certificato, costituisca un buon punto di partenza metodologico per la predisposizione del MOG 231 e per usufruire delle potenzialità congiunte dei due strumenti in un ottica integrata e sinergica. Lo sforzo operativo consisterà in processi di adeguamento che rafforzino i SGA laddove già adottati ottenendo un’integrazione tale da consentire una gestione degli aspetti ambientali efficace anche nell’ottica del miglioramento continuo.
Occorre che le imprese siano più consapevoli non solo della necessità dell’introduzione del MOG 231 ma che questi sia davvero funzionale alla prevenzione dei rischi per cui, in caso di illeciti, si possa provare che siano accaduti eludendo fraudolentemente il modello predisposto.
Dall’integrazione di due modelli è chiaro che gli enti possano così non solo esimere dalla responsabilità ma anche raggiungere performance via via migliori in tema di gestione degli aspetti ambientali.
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