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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-05252022-112928


Tipo di tesi
Tesi di dottorato di ricerca
Autore
GIULIANI, CAMILLA
URN
etd-05252022-112928
Titolo
L'art. 295 c.p.c.: ambito di operatività e problemi applicativi.
Settore scientifico disciplinare
IUS/15
Corso di studi
SCIENZE GIURIDICHE
Relatori
tutor Prof. Menchini, Sergio
Parole chiave
  • ragionevole durata dei processi
  • dipendenza di cause civili
  • sospensione necessaria
  • art. 295 c.p.c.
  • conflitto di giudicati
  • pregiudizialità tecnica
  • pregiudizialità-dipendenza
Data inizio appello
06/06/2022
Consultabilità
Completa
Riassunto
Nel nostro paese l’eccessiva durata dei processi civili si inserisce in un ampio contesto di inefficienze e disfunzioni, ciascuna delle quali necessita di incisivi ed organici interventi di riforma.
Uno dei meccanismi ritenuti maggiormente confliggenti con il principio della ragionevole durata del processo è proprio l’istituto della sospensione necessaria, disciplinato dall’art. 295 c.p.c.
Lo studio della sospensione necessaria ha conosciuto due diversi periodi, passando da una analisi del medesimo orientata al solo esame del dato letterale, al fine di dare significato al concetto di “dipendenza” richiamato dalla disposizione, ad un approccio in chiave valoriale, il quale ha orientato gli interpreti nel senso di un ampliamento o restrizione del suo campo di applicazione. In particolare, la sospensione si pone a metà strada tra due fondamentali esigenze: da un lato, assicurare una giustizia in tempi celeri e, dall’altro, evitare l’adozione di decisioni confliggenti, come corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale. È evidente, allora, che, a seconda che si attribuisca priorità al primo principio piuttosto che al secondo, e viceversa, si arriverà a ritenere l’art. 295 c.p.c., rispettivamente, un vincolo ingiustificato, o una fondamentale garanzia processuale.
Ciò costituisce una premessa necessaria, in quanto occorre fin da ora dare atto del fatto che non esiste una soluzione incontrovertibile quanto all’effettivo ambito di applicazione della disposizione, e questo anche per l’ambiguità del dato positivo.
Nel presente lavoro, quindi, si cercherà di determinare i confini dell’istituto, individuando, dapprima, i limiti esterni al medesimo, ovvero i casi in cui non può dirsi in alcun modo sussistente una connessione tra diritti tale da integrare il concetto di dipendenza a cui la norma fa riferimento.
Quest’opera di eliminazione mentale ci consentirà di individuare i limiti interni all’art. 295 c.p.c., ovvero il tipo di connessione che deve sussistere tra i diritti perché possa porsi effettivamente il problema di un arresto forzato del processo; questa verrà identificata nel rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico.
Una volta individuati i medesimi, passeremo ad una analisi degli altri meccanismi di prevenzione del conflitto di giudicati, i quali, insieme all’art. 295 c.p.c., hanno la funzione di evitare il prodursi di decisioni confliggenti in ordine alle medesime pretese, ovvero a diritti in vario modo connessi.
Successivamente, passeremo ad esaminare le varie ricostruzioni, proposte in dottrina e giurisprudenza, che, pur mosse dal comun denominatore del collegamento tra l’art. 295 c.p.c. e la pregiudizialità, si differenziano nettamente circa la determinazione del suo effettivo campo di applicazione.
In seguito, tenteremo di dare una soluzione al problema, evidenziando come l’istituto della sospensione necessaria entri effettivamente in gioco solo nel caso in cui i diritti sostanziali risultino collegati da una relazione di pregiudizialità-dipendenza c.d. necessaria o qualificata.
Da ultimo, dopo aver elaborato una proposta ricostruttiva, analizzeremo alcuni casi di connessione per pregiudizialità tecnica, sui quali la giurisprudenza è recentemente tornata a pronunciarsi, al fine di meglio comprendere il meccanismo da noi prospettato e, in particolare, di trarre le opportune conclusioni relativamente all’atteggiamento di disfavore che viene assunto nei confronti dell’istituto della sospensione necessaria.
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