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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-05192010-131324


Tipo di tesi
Tesi di dottorato di ricerca
Autore
GIANI, VERONICA
URN
etd-05192010-131324
Titolo
Il servizio di gestione collettiva del risparmio: regole di comportamento, disciplina dei conflitti di interesse e soluzioni di trasparenza
Settore scientifico disciplinare
IUS/05
Corso di studi
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA, FINANZA E PROCESSO TRIBUTARIO
Relatori
tutor Prof. Giusti, Mauro
Parole chiave
  • regole di comportamento
  • gestione collettiva del risparmio
  • conflitti di interesse
Data inizio appello
14/12/2007
Consultabilità
Completa
Riassunto
La gestione collettiva del risparmio è il servizio che si realizza attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, oppure attraverso la gestione del patrimonio di Organismi di investimento collettivo del risparmio, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento in strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.
Nella prestazione del servizio, le Società di gestione del risparmio, cui è riservata appunto l’attività medesima, si devono attenere scrupolosamente a determinate regole finalizzate a garantire trasparenza nei loro comportamenti nell’esclusivo interesse degli investitori.
L’interesse dell’investitore si impone infatti come preminente criterio-guida dell’attività dell’intermediario in ragione dell’essenza stessa dell’attività di gestione di patrimoni altrui.
Tale criterio è pertanto espressamente indicato dal legislatore, assieme ai canoni comportamentali di diligenza, correttezza e trasparenza.
Il rispetto di tale principio richiede un apprezzabile grado di autonomia e trasparenza decisionale da parte della SGR.
L’indipendenza, funzionale all’esclusivo interesse degli investitori, è il predicato di una gestione protetta da influenze che possano derivare sia dall’assetto strutturale (interno o di gruppo) del soggetto che la esercita, sia dalle stesse modalità di svolgimento, da parte di quest’ultimo, delle proprie attività.
Il presente elaborato ha come primo obiettivo quello di fornire una ricognizione della legislazione nazionale (primaria e secondaria) e comunitaria, vigente ed in cantiere, in materia di servizio di gestione collettiva del risparmio, sia sotto il profilo dell’individuazione delle principali regole comportamentali imposte alle SGR nei rapporti con gli investitori, sia sotto il più specifico profilo dei conflitti di interesse, per tali intendendosi la circostanza in cui l’intermediario, nello svolgimento del servizio gestorio, è portatore di un interesse, anche solo potenzialmente, in conflitto con quello dell’investitore, ulteriore rispetto a quello insito nel sinallagma del rapporto contrattuale che lo lega al cliente.
A tal uopo, la normativa primaria impone, in via generale, alle SGR di organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse (trattandosi di elementi potenzialmente perturbatori rispetto al perseguimento dell’interesse esclusivo degli investitori, e dunque rispetto all’indipendenza della gestione), anche tra i patrimoni gestiti.
Le norme secondarie prevedono che gli intermediari debbano vigilare per l’individuazione dei conflitti di interessi e ne esemplificano alcune forme, distinguendo, all’interno della generale nozione di interesse direttamente o indirettamente in conflitto con quello degli investitori, i conflitti derivanti da rapporti di gruppo (c.d. SGR captive), da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo di appartenenza e dalla prestazione congiunta di più servizi.
Il complesso normativo citato si limita tuttavia ad identificare alcune forme tipiche di tali conflitti ed ad indicare, in termini piuttosto generici, i principi cui improntare la condotta (trasparenza, equo trattamento dei patrimoni gestiti,
etc.) e taluni presidi organizzativi, al contempo imponendo, tuttavia, agli intermediari medesimi di vigilare su tali conflitti.
Si alloca dunque principalmente sulla SGR il compito di individuare le fattispecie rilevanti di conflitto di interessi, di scegliere e porre in essere gli strumenti organizzativi volti a prevenirli e a gestirli, di applicare le regole specifiche di comportamento legate alla sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi.
Al riguardo assume quindi rilevanza l’autoregolamentazione, fronte che ha visto impegnate negli ultimi anni, sia le singole SGR con l’adozione di procedure organizzative interne atte a prevenire e vigilare sui conflitti di interesse, sia le associazioni di categoria (es. AIFI e ASSOGESTIONI).
Nel capitolo III viene pertanto dedicato ampio spazio alla tematica dell’autoregolamentazione, con particolare riferimento ai codici di comportamento adottati dalle associazioni di categoria (es. AIFI e ASSOGESTIONI) ed alla conseguente adesione su base volontaria da parte delle singole SGR.
La normativa in materia è peraltro in fase di marcata e complessa evoluzione, sia in sede comunitaria sia in sede nazionale. In questi mesi si va infatti compiendo l’attuazione della Direttiva n. 2004/39/CE sui Mercati di Strumenti Finanziari (di seguito, Direttiva MIFID, dall’acronimo inglese Markets in Financial Instruments Directive) con la conseguente approvazione delle correlate modifiche del TUF e con l’adozione di nuovi regolamenti da parte delle Autorità di Vigilanza.
Il processo di recepimento è iniziato nel mese di gennaio 2007 nell'ordinamento nazionale, attraverso l'inserimento, nella legge comunitaria del 2006, dei principi di delega al Governo per l’emanazione del decreto delegato finalizzato alla modifica del D.lgs. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza) necessaria per il concreto recepimento delle nuove norme contenute nella MIFID.
Una volta emanato il decreto delegato di modifica del Testo Unico della Finanza, le Autorità di Vigilanza, con efficacia 1 novembre 2007, hanno provveduto ad implementare la nuova disciplina nei propri Regolamenti attuativi del TUF, in particolare quello concernente gli intermediari (Regolamento n. 11522/98), quello relativo ai mercati (Regolamento n. 11766/98) ed il Provvedimento Banca d’Italia del 14 aprile 2005.
Sebbene la Direttiva MIFID escludesse chiaramente dall’ambito di applicazione la disciplina degli OICR, la normativa nazionale ha ritenuto tuttavia di estendere anche al servizio di gestione collettiva del risparmio le novità introdotte in materia di servizi di investimento, proprio al fine di evitare un forte disallineamento tra la normativa applicabile alle SGR che esercitano il solo servizio di gestione individuale (che rientra tra i servizi di investimento disciplinati dalla MIFID) e quelle che esercitano il più ampio servizio di gestione collettiva del risparmio.
Nel Cap. II saranno pertanto analizzate tutte le novità che andranno ad impattare sulla struttura organizzativa, le regole di condotta ed il sistema dei controlli interni.
Nel ripercorrere l’evoluzione in atto si sono peraltro avvertiti indici contraddittori.
Con particolare riferimento alla disciplina dei conflitti di interesse la materia in Italia si articolava su due livelli: quello delle misure organizzative che l'intermediario deve predisporre per ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, e quello dei doveri di comportamento nei confronti degli Investitori nei casi di conflitto (equo trattamento).
La strada seguita dal legislatore comunitario diverge da questa in un passaggio fondamentale: mentre, infatti, rimane sostanzialmente immutato l’obbligo delle SGR di dotarsi di misure organizzative interne tali evitare l’emergere di conflitti e, soprattutto, che questi possano arrecare un danno agli investitori, completamente innovativo è, invece, l’obbligo di identificazione di conflitti, che si traduce in un monitoraggio costante delle diverse attività svolte dalle SGR sotto il profilo dell’emergere di eventuali conflitti con gli OICR ed i partecipanti agli stessi, quale necessario presupposto di ogni successivo intervento per la loro gestione.
Inoltre ciascuna SGR è tenuta a definire ora una politica di gestione dei conflitti di interesse che sia efficace e finalizzata a raggiungere gli obiettivi predefiniti dal legislatore (sia comunitario che nazionale).
Il precetto normativo del legislatore cambia: non più “Evitate l’emergere dei conflitti di interessi” bensì “dotatevi di una politica di regole di organizzazione idonee ad identificare i conflitti ed a gestirli affinché la SGR possa rispettare le altre regole di condotta”.
La normativa è ovviamente ancora in fase di approfondimento; il bilancio di attuazione della stessa lo si potrà fare solo a seguito dell’approccio che avranno le Autorità di Vigilanza in fase ispettiva.
Tuttavia, nel Capitolo IV del presente elaborato, alla luce delle diverse problematiche emerse, sono state azzardate alcune proposte di soluzione della problematica del conflitto di interesse, soprattutto anche alla luce della best practice internazionale.
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