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Tesi etd-05152017-115139


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
MARTINENGO, COSTANZA
URN
etd-05152017-115139
Titolo
Il ruolo delle parti nel patteggiamento
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Marzaduri, Enrico
Parole chiave
  • ruolo parti
  • patteggiamento
Data inizio appello
12/06/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
Se assumiamo che il procedimento penale ordinario costituisce il modello base, possiamo isolare due fondamentali tipi di modelli processuali che da esso si distinguono: i procedimenti differenziati e i procedimenti speciali.
Il patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e ss c.p.p. rientra in tale ultima categoria e si risolve in una volontaria sottomissione dell'imputato alla sanzione penale, basato su una sorta di composizione tra le parti sull'applicazione della pena e, dunque, sull'anticipata definizione del procedimento penale, con funzione anche deflattiva rispetto al procedimento ordinario di cognizione. Alla base dell'istituto si pone, quindi, l'imprescindibile accordo raggiunto tra imputato e Pubblico Ministero sull'intero contenuto della decisione richiesta al Giudice, il quale, se sussistono gli elementi, può o ratificarla per intero o rigettarla, non potendo assolutamente modificarla.
Prima della legge 134 del 2003 si poteva parlare solo del patteggiamento tradizionale, il quale prevedeva la possibilità di accordarsi per un reato fino a due anni con una contestuale riduzione della pena fino a un terzo a beneficio dell'imputato. A seguito della novella menzionata si è deciso di estendere l'ambito di operatività dell'istituto in esame fino a cinque anni, introducendo quello che viene chiamato nella prassi patteggiamento allargato.
Gli unici soggetti legittimati alla proposizione dell'accordo sono la parte privata e pubblica e cioè l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il Pubblico Ministero, i quali si accordano sul contenuto della richiesta da sottoporre al Giudice; inoltre, in tale contesto, non può avvenire la costituzione di parte civile, la quale rimarrà esclusa dall'accordo raggiunto contestualmente dai soli soggetti legittimati.
Il Giudice, prima di potersi pronunciare in merito all'accordo raggiunto tra le parti, ha il compito di condurre una verifica sull'ammissibilità della richiesta verificando una serie di fattori tra cui il fatto che il reato rientri tra quelli suscettibili di essere definiti con questa speciale procedura, anche in riferimento alle esclusioni oggettive e soggettive di cui l'art. 444, comma 1-bis c.p.p., appurando che la qualificazione giuridica prospettata dalle parti sia corretta e valutando che la pena concordata dalle parti sia congrua rispetto alle finalità che le sono proprie; a meno che non ricorra una delle situazioni previste dall'art. 129 c.p.p., nel qual caso egli sarà tenuto a pronunciare la corrispondente sentenza di proscioglimento.
Il patteggiamento è considerato non appellabile, escluso l'unico caso previsto a favore del Pubblico Ministero, ma esclusivamente ricorribile in cassazione.
Infine è il caso di affermare che recentemente il senato ha approvato il disegno di legge n. 2067 il quale prevede una serie di modifiche sia per la disciplina del patteggiamento che per la disciplina dell'impugnazione e in particolare il reinserimento dell'istituto, abrogato nel 2008, del concordato sui motivi di appello.
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