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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-05122021-151329


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ACCARDO, MARIA
URN
etd-05122021-151329
Titolo
La giustizia amministrativa all'epoca dell'emergenza sanitaria Covid-19: la tenuta del sistema e l'impatto sulle tutele dei soggetti
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Giomi, Valentina
Parole chiave
  • covid-19
  • d.l. 18/2020
  • emergenza del decidere
  • oralità mediata
  • processo amministrativo
  • processo telematico
  • ruolo dei Tar
  • svolgimento alternativo delle udienze
  • tutela cautelare moncratica
Data inizio appello
31/05/2021
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Come risaputo “La pandemia da Covid19 ha comportato anche in Italia la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, con la conseguente previsione legislativa di un ampio strumentario di possibili restrizioni dei diritti e libertà individuali e collettivi, in funzione della salvaguardia del bene primario della vita umana e della salute individuale e collettiva.
Il sacrificio di diritti e libertà individuali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e protetti mediante riserva di legge, in primis della libertà di circolazione (per la quale la riserva di legge è ritenuta relativa) e della libertà di impresa, nella ponderazione con il bene primario della vita e della salute, è giustificato dal principio di precauzione e incontra a sua volta un limite invalicabile nel principio di proporzionalità e in quello di pertinenza e appropriatezza. Nel corso dell'elaborato vengono analizzate le conseguenze dell’emergenza Covid-19 sul processo amministrativo e sulla tutela dei diritti dei privati.Con l’articolo 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n.318 (c.d. “Cura Italia”) , il Governo ha predisposto un assetto di disposizioni emergenziali al fine di “ricercare un delicato punto di equilibrio atto a contemperare, da un lato, la tutela della salute dei consociati, bene giuridicoche assurge al rango di “diritto fondamentale” così come enunciato dall’art. 32 della Costituzione e, dall’altro, l’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, così come sancita anzitutto dall’art. 24 della stessa Carta fondamentale” . Si possono a tal proposito individuare tre diverse fasi legislative che hanno inciso sulla materia:
- Fase I (8 marzo 2020 - 15 aprile 2020), durante la quale viene disposta la sospensione di tutti i termini processuali , tranne che per il
procedimento cautelare e il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 di tutte le udienze pubbliche e camerali, fissate dall'8 marzo 2020 al 5 aprile 2020. Come si avrà modo di specificare nel prosieguo della trattazione, in tale periodo, la tutela cautelare di tipo collegiale viene sostituita dalla tutela cautelare monocratica, con conferma dei provvedimenti monocratici da parte del collegio dopo la data del 15 aprile 2020;
- Fase II (16 aprile 2020 - 30 giugno 2020), nella quale tutte le controversie fissate per la trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti processuali già depositati, riconoscendo alle parti la facoltà di presentare brevi note scritte.
- Fase III (1° giugno 2020 - 31 luglio 2020), durante la quale agli avvocati
difensori è consentito prendere parte all'udienza, ma unicamente tramite
9 collegamento da remoto. Dopo quanto analizzato, emerge proprio la peculiarità del processo amministrativo,la disciplina del processo amministrativo ai tempi della pandemia:
(i) ha dosato con saggezza i canoni di precauzione e di proporzionalità.
(ii) ha avuto un elevato grado di resilienza rispetto alle esigenze e difficoltà indotte dalla pandemia, sia quanto agli strumenti di lavoro (processo telematico e udienze da remoto), sia quanto agli istituti processuali che possono assicurare una proficua interlocuzione tra giudici e difensori anche a distanza;
(iii) ha garantito con misure generali, locali, e caso per caso, il diritto di difesa di tutte le parti processuali;
(iv) ha assicurato la continuità della funzione giudiziaria consentendo agli operatori della giustizia amministrativa – messi in condizione di lavorare nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria - di dare il loro contributo perché il Paese non si fermi e riparta.Le gravi emergenze, come quella drammaticamente rappresentata
dalla pandemia da coronavirus, idonee a recare un pregiudizio potenzialmente
irreversibile all’esistenza stessa di un ordinamento giuridico e della comunità
che lo compone, riportano all’attenzione, non solo del giurista, la funzione
originaria che assolve ogni forma di organizzazione socio-politica, vale a dire
la garanzia di sopravvivenza dei propri consociati. Le scelte istituzionali per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, soprattutto nella fase più acuta, sono state
adottate secondo una scala discendente di interessi da preservare, al cui apice
si collocano la vita e la salute dei singoli componenti della comunità politica
di riferimento ma le criticità maggiori si sono verificate:
a) nel sistema delle fonti, sul duplice versante dei rapporti tra governo e parlamento e tra i diversi livelli territoriali di governo;
b) nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.
La frammentazione normativa delle “regole dell’emergenza” si è rivelata uno dei punti maggiormente critici sul versante delle fonti, uno dei dati più sconcertanti è costituito dalla “sovrapposizione tra diversi modi di produzione emergenziale del diritto”, la produzione normativa emergenziale si è scontrata con due criticità della
strumentazione ordinaria: la repentina mutevolezza della situazione di fatto, cui
sembrava non riuscire a far fronte la stessa decretazione d’urgenza; il conflitto tra diversi valori tutti di rango costituzionale necessariamente da bilanciare, il bilanciamento è stato effettuato prevalentemente al livello normativo secondario (o nei decreti-legge, che però il parlamento non faceva a tempo a modificare e convertire) ma una buona “quota” di tale bilanciamento è stato rimesso all’applicazione delle misure: quindi all’amministrazione e al giudice.
Del resto è fisiologico, e anzi necessario, che, con l’espandersi dei poteri pubblici emergenziali, il giudice di quei poteri assuma un ruolo di tutela dei diritti e degli interessi in gioco, esponendolo alla necessità di effettuare egli stesso quel bilanciamento che non è compiutamente effettuato nella norma. Sullo sfondo impera proprio il bilanciamento degli interessi che, sia pure mediato dall’esercizio del potere amministrativo, è rimesso in ultima analisi proprio al giudice, questo perchè il giudice amministrativo si è rivelato il giudice “ad accessibilità immediata”.


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