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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-05082019-143007


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
TAMAGNO, LORENZO
URN
etd-05082019-143007
Titolo
Il diritto all'oblio. L'essere dimenticati dall'era pre-digitale ad oggi.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Romboli, Roberto
Parole chiave
  • Direttive e Regolamenti europei.
  • Diritto all'oblio
  • Diritto di cronaca
  • Internet
  • Privacy
Data inizio appello
30/05/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
30/05/2089
Riassunto
Il diritto all’oblio è un diritto che si sviluppa tra il diritto alla riservatezza ed il diritto all’identità personale. Tra questi due diritti si sviluppa un diritto autonomo che risente delle caratteristiche di entrambi, ovvero tutte quelle informazioni che il soggetto potrebbe già aver perso in epoca remota. Quando queste due si sovrappongono ecco che nasce il diritto all’oblio.
La problematica maggiore era la collocazione nel nostro ordinamento giuridico sia della riservatezza che dell’oblio, a causa della mancanza di un fondamento giuridico. Solo recentemente la riservatezza ed il diritto all’oblio si sono affermati in dottrina ed in giurisprudenza.
Lo sviluppo di questo diritto presuppone una analitica diffusione dei mezzi di comunicazione. I primi casi di diritto all’oblio sono senza ombra di dubbio riconducibili alla carta stampata, per passare poi, con l’avvento di internet ad un interesse mondiale, cercando di studiare tale diritto e delimitarne i confini.
Per vedere una corte italiana affrontare il problema e decidere sul diritto all’oblio si è dovuto attendere il 1995, quando il tribunale di Roma con sentenza 15 maggio fece riferimento ed applicò il diritto all’oblio per condannare al risarcimento un editore. Il tribunale motivò la sentenza affermando che per tale questione mancava l’interesse pubblico. Questo è il primo caso giurisprudenziale sul diritto all’oblio.
Questa causa è importante perché ha alla base il principio di tale diritto, ovvero che dimenticare fatti passati permette di riassociarsi, ristabilire la coesione sociale. Il controllo dei dati permette al soggetto la libera costruzione della propria identità personale. L’individuo può attribuire alla sua vita un nuovo inizio e riordinare i fatti come preferisce.
In giurisprudenza l’affermazione del diritto alla riservatezza si ebbe principalmente a partire dagli anni 50, con i due casi ( Caruso e Petacci), che rappresentarono il punto di svolta in materia.
Nel caso caruso, la Corte di Cassazione di pronuncia affermando che “ nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, i singoli diritti della persona; pertanto non è vietato comunicare, sia preventivamente sia pubblicamente vicende, tanto più se immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongono l’obbligo del segreto”.
Nel caso Petacci invece la Corte di Appello di Milano ravvisò gli estremi della violazione del diritto alla riservatezza, nonché della reputazione dei vari membri della stessa famiglia Petacci.
La vera svolta si ebbe però a livello comunitario, dove fu approvata la direttiva 95/46 in materia di “Trattamento e libera circolazione dei dati personali”. I motivi principali che portarono alla realizzazione di una simile direttiva sono essenzialmente lo sviluppo tecnologico da un lato; e dall’altro la necessità di creare una disciplina uniforme che consentisse la libera circolazione di cose e persone.
Il diritto all’oblio, dal punto di vista strettamente costituzionale può essere analizzato in riferimento all’ articolo 2 della Costituzione, che consente l’inserimento della persona nella realtà sociale, con tutta un'altra serie di diritti ad esso collegabili, come il diritto all’immagine, al nome, all’onore, alla reputazione, alla riservatezza. Anche l’articolo 3, comma 2 della Costituzione, assume una certa rilevanza, andando a garantire il pieno sviluppo della persona umana. Dobbiamo poi necessariamente citare lo stretto rapporto tra diritto all’oblio ed articolo 27 della Costituzione che tutela il condannato dalla riesumazione di notizie datate. E’ possibile riscontrare anche un rapporto con l’articolo 21 della Costituzione, ovvero il diritto di cronaca e della libertà di pensiero.
Una sentenza assolutamente fondamentale nel percorso che analizziamo è sicuramente la sentenza 5525/2012 della Cassazione. Con tale sentenza abbiamo sostanzialmente un punto di svolta, perché la Corte “rinnova”l’istituto affermando un principio fondamentale, quello dell’aggiornamento della notizia.
Il diritto all’oblio, come anticipato, è strettamente collegato al diritto di cronaca. Proprio recentemente la prima sezione della Corte di Cassazione, con ord. 6919 del 20/03/2018, ha elencato 5 ipotesi in cui il diritto all’oblio può cedere il passo al diritto di cronaca. Secondo la Corte in particolare il bilanciamento tra questi due diritti va ad incidere sul modo di intendere la democrazia nella nostra attuale società, la quale da un lato pone alla base il pluralismo delle informazioni e dall’altro non può prescindere dalla tutela della personalità..
Andando a dare uno sguardo a livello europeo vediamo come l’entrata sulla scena della Direttiva 2002/58 è andata a modificare sostanzialmente la Direttiva 95/46, la quale comunque continuerà a trovare applicazione nell’ambito delle comunicazione elettroniche. L’articolo 3 della Direttiva 2002/58 va ad affermare che tale disposizioni si applicherà al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella comunità.
A seguire un criterio di ordine temporale possiamo menzionare ai fini del nostro studio anche la Direttiva 2006/24 ed in particolar modo la sentenza “Digital Rights Ireland”. Il legame che sussiste tra la Direttiva e la sentenza è piuttosto profondo, considerando che la sentenza prima citata rappresenta la causa di decesso della stessa Direttiva. La Direttiva ha come elemento essenziale e centrale l’art. 6 il quale va a fissare il limite temporale della normativa, ovvero il periodo all’interno del quale deve muoversi la conservazione del dato. La Corte di giustizia europea poi, nella controversia Digital Rights Ireland va ad affermare che le categorie di dati elencate nell’art. 5 della Direttva provocano una lesione della riservatezza ed è andata ad eccedere i limiti di proporzionalità.
Un altro caso importantissimo per contestualizzare il percorso fatto in tema di oblio è il “caso Google Spain”, dove la Corte si è andata a pronunciare circa l’obbligo del motore di ricerca di eliminare i link che permettono l’accesso ad alcune pagine web gestite da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona. In particolare sottolinea che le informazioni personali di un determinato soggetto non si sarebbero potute collegare tra di loro senza la presenza del motore di ricerca stesso, quindi secondo la Corte sarà necessario bilanciare gli interessi degli utenti ed i diritti fondamentali della persona interessata.
Nel 2016 poi è stato approvato il nuovo regolamento per la protezione dei dati personali, il quale ha lo scopo di dare una certezza giuridica alla società digitale. Tale regolamento attraverso tutta una serie di discipline è andato ad elaborare il principio di responsabilità, il quale si fonda sul fatto che il Titolare del trattamento adotti tutte le misure idonee per attuare la protezione dei dati, e che lo stesso utilizzi tutte le misure richieste dalla procedura stessa. Questo principio permetterò di bilanciare il rapporto tra utente e titolare dei dati.
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