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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-05062021-193543


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
RUGLIONI, MARGHERITA
URN
etd-05062021-193543
Titolo
La gestione delle sopravvenienze perturbative del contratto: la risoluzione e l'ammissibilità di un obbligo generale di rinegoziazione alla luce dell'emergenza pandemica.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Dott.ssa Murgo, Caterina
Parole chiave
  • sopravvenienze perturbative
  • risoluzione del contratto
  • risoluzione e pandemia
  • obbligo di rinegoziazione
  • rinegoziazione e Covid-19
Data inizio appello
31/05/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
31/05/2061
Riassunto
Dopo la conclusione del contratto - ed in special modo nella fase esecutiva di esso - possono verificarsi degli eventi non regolati nell’accordo, che determinano uno squilibrio economico tra le prestazioni sinallagmatiche, o rendono la prestazione ancora da eseguire non più idonea a soddisfare l’interesse per cui il contraente si era impegnato. Si tratta di eventi che, ad esempio, possono rendere una prestazione impossibile da eseguire, o eccessivamente onerosa, o – come detto sopra - inidonea al soddisfacimento dell’interesse per il quale era stata convenuta.
Nonostante la regola “pacta sunt servanda” (art. 1372, 1°comma c.c.) sancisca l’irrilevanza di eventuali sopravvenienze rispetto al dovere di rispettare gli impegni assunti, il nostro legislatore ha concesso - al sopravvenire di eventi perturbativi - un rimedio; tuttavia, si tratta di una soluzione di tipo ablativo, vale a dire la risoluzione del contratto. Un istituto che, determinando lo scioglimento del rapporto contrattuale, spesso non va incontro alle esigenze effettive della parte pregiudicata dallo squilibrio, interessata piuttosto alla prosecuzione del contratto, ma a condizioni diverse.
In realtà, un rimedio manutentivo è stato contemplato dal legislatore, in particolare per l’ipotesi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. Tuttavia, l’”errore” è stato quello di prevedere questa soluzione a favore della parte sbagliata: il riferimento va, si vedrà, all’offerta di “reductio ad aequitatem” di cui al comma 3 dell’art. 1467 c.c., definita un’ipotesi sui generis di rinegoziazione . In poche parole, la parte contro la quale è stata invocata la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, può offrire all’altra la modificazione del contratto, al fine di riportarlo ad equità. La parte convenuta, tuttavia, è per certo la parte avvantaggiata dallo squilibrio contrattuale generato dall’evento sopravvenuto, e per tale ragione è da reputare la parte meno interessata al ripristino dell’equilibrio tra le prestazioni.
Alla luce di ciò, il legislatore avrebbe dovuto contemplare a favore della parte pregiudicata dallo squilibrio, un rimedio manutentivo del contratto. Però, dato che il legislatore non ha proceduto in tal direzione, la dottrina ha pensato di intraprendere degli studi proprio allo scopo di ricavare l’esistenza di una soluzione conservativa alle sopravvenienze perturbative; e si è visto, in particolare, sviluppare l’interesse nei confronti della rinegoziazione del contratto.
È stato, infatti, configurato nel nostro ordinamento un obbligo legale di rinegoziazione del contenuto dei contratti (in particolare, di durata) al sopravvenire di circostanze esterne, incidenti sull’economia del contratto. Un obbligo che è stato fatto discendere dall’art. 1375 c.c., secondo cui “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”. D’altronde, si ritiene ormai che la buona fede, nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, si presenti come un obbligo di solidarietà / un dovere di cooperazione che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte.
Come si vedrà, questa strada, nonostante le iniziali perplessità, sarà successivamente accolta anche da una parte della giurisprudenza.
Certamente, l’attuale contesto pandemico da Covid-19 ha portato ad affrontare di nuovo la questione della sussistenza dell’obbligo generale di rinegoziazione. E si avrà modo di osservare che sia gran parte della dottrina, sia gran parte della giurisprudenza di merito, sia addirittura la Suprema Corte, sono arrivate oggi a riconoscerne l’esistenza nel nostro ordinamento.
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