Tesi etd-05062019-162444 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PRATESI, ENRICO
URN
etd-05062019-162444
Titolo
L'intervento dello Stato per la promozione dello sport
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Passalacqua, Michela
Parole chiave
- aiuti di Stato
- economia
- promozione dello sport
- sport
Data inizio appello
30/05/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
30/05/2089
Riassunto
Attraverso l’elaborato ho cercato di dimostrare come l’attività sportiva abbia assunto una dimensione economica progressivamente crescente nelle economie dei paesi sviluppati, da quando, alla fine degli anni Sessanta, dapprima negli Stati Uniti e successivamente nei paesi europei, essa è stata sempre più strutturata seguendo criteri di profitto, attraverso organizzazioni manageriali, ed estendendo la logica di mercato ad attività precedentemente impostate secondo criteri del tutto diversi.
L’Unione Europea ha da sempre manifestato un certo interesse per la materia sportiva, in considerazione del suo ruolo inizialmente preponderante sotto il profilo sociale, pedagogico, culturale.
Nel secondo capitolo ho evidenziato come lo sport, soprattutto quando praticato ad alti livelli, può costituire a tutti gli effetti un’attività economica, come tale assoggettata alle regole europee in materia di mercato interno e concorrenza e, pertanto, certamente rientrante nel novero delle competenze generali dell’Unione.
È solo grazie all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e dell’art. 165 TFUE, che l’Unione Europea è stata finalmente investita di una competenza specifica in materia di sport, anche se occorre tenere conto del decisivo apporto prestato anche in tale ambito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare (e non a caso) avuto riguardo all’individuazione delle peculiarità e dei limiti della dimensione economica dello sport nel confronto con tutte le altre attività riconducibili al contesto mercantile.
In linea generale, i procedimenti svoltisi di fronte alla Corte riguardano principalmente la necessità di tutelare il corretto svolgimento delle attività economiche nel mercato interno, mediante il rispetto delle libertà fondamentali e della libera concorrenza.
Nel terzo capitolo, invece, ho sottolineato come, in tutti gli Stati membri dell'UE, lo sport sia finanziato in vario modo anche dalle autorità pubbliche.
Alcune misure, ad esempio importi molto bassi di aiuti che rientrano nel regolamento de minimis, possono rimanere al di fuori dell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Laddove le condizioni previste in tale articolo siano soddisfatte, gli aiuti di Stato sono in linea di principio incompatibili con la legislazione UE, salvo nei casi in cui sia applicabile una delle deroghe di cui al medesimo articolo 107.
Sebbene gli aiuti di Stato allo sport non rientrino in quanto tali nel regolamento generale di esenzione per categoria, ad essi si possono applicare alcune delle disposizioni di tale regolamento e in questi casi essi si possono considerare compatibili senza bisogno di notifica preventiva alla Commissione.
In tutti gli altri casi, un nuovo aiuto deve essere notificato in anticipo alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e può essere concesso solo dopo che la Commissione ha adottato una decisione favorevole.
Dalla mia analisi è emerso come ci siano state fino ad ora poche decisioni riguardanti aiuti di Stato allo sport e, come in altri settori in una situazione simile, le parti interessate abbiano ripetutamente chiesto ulteriori chiarimenti in merito al finanziamento delle infrastrutture e delle organizzazioni sportive.
Tutta la questione ruota quindi attorno alla definizione di attività economica e di mercato: se il mercato manca, e ci si trova di fronte ad un caso di sport dilettantistico, le risorse statali potranno essere liberamente allocate; viceversa, laddove manchi la dimensione mercantile, il finanziamento ad opera delle autorità pubbliche non potrà essere concesso.
L’Unione Europea ha da sempre manifestato un certo interesse per la materia sportiva, in considerazione del suo ruolo inizialmente preponderante sotto il profilo sociale, pedagogico, culturale.
Nel secondo capitolo ho evidenziato come lo sport, soprattutto quando praticato ad alti livelli, può costituire a tutti gli effetti un’attività economica, come tale assoggettata alle regole europee in materia di mercato interno e concorrenza e, pertanto, certamente rientrante nel novero delle competenze generali dell’Unione.
È solo grazie all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e dell’art. 165 TFUE, che l’Unione Europea è stata finalmente investita di una competenza specifica in materia di sport, anche se occorre tenere conto del decisivo apporto prestato anche in tale ambito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare (e non a caso) avuto riguardo all’individuazione delle peculiarità e dei limiti della dimensione economica dello sport nel confronto con tutte le altre attività riconducibili al contesto mercantile.
In linea generale, i procedimenti svoltisi di fronte alla Corte riguardano principalmente la necessità di tutelare il corretto svolgimento delle attività economiche nel mercato interno, mediante il rispetto delle libertà fondamentali e della libera concorrenza.
Nel terzo capitolo, invece, ho sottolineato come, in tutti gli Stati membri dell'UE, lo sport sia finanziato in vario modo anche dalle autorità pubbliche.
Alcune misure, ad esempio importi molto bassi di aiuti che rientrano nel regolamento de minimis, possono rimanere al di fuori dell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Laddove le condizioni previste in tale articolo siano soddisfatte, gli aiuti di Stato sono in linea di principio incompatibili con la legislazione UE, salvo nei casi in cui sia applicabile una delle deroghe di cui al medesimo articolo 107.
Sebbene gli aiuti di Stato allo sport non rientrino in quanto tali nel regolamento generale di esenzione per categoria, ad essi si possono applicare alcune delle disposizioni di tale regolamento e in questi casi essi si possono considerare compatibili senza bisogno di notifica preventiva alla Commissione.
In tutti gli altri casi, un nuovo aiuto deve essere notificato in anticipo alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e può essere concesso solo dopo che la Commissione ha adottato una decisione favorevole.
Dalla mia analisi è emerso come ci siano state fino ad ora poche decisioni riguardanti aiuti di Stato allo sport e, come in altri settori in una situazione simile, le parti interessate abbiano ripetutamente chiesto ulteriori chiarimenti in merito al finanziamento delle infrastrutture e delle organizzazioni sportive.
Tutta la questione ruota quindi attorno alla definizione di attività economica e di mercato: se il mercato manca, e ci si trova di fronte ad un caso di sport dilettantistico, le risorse statali potranno essere liberamente allocate; viceversa, laddove manchi la dimensione mercantile, il finanziamento ad opera delle autorità pubbliche non potrà essere concesso.
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