Tesi etd-05062014-225803 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
BASSIU, ORIANA
URN
etd-05062014-225803
Titolo
La figura e la responsabilità del raccomandatario marittimo tra normativa privatistica e pubblicistica, con riferimenti agli ordinamenti di altri Paesi.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Nuzzo, Gabriele
Parole chiave
- marittimo
- raccomandatario
Data inizio appello
26/05/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto
Nel mio lavoro ho sottoposto a disamina la figura del raccomandatario nella sua evoluzione storica, normativa e giurisprudenziale, con particolare attenzione alla disciplina codicistica del 1942 ed a quelle contenuta nella successiva più ampia legge n.135/1977, ed ho infine riassunto la normazione dell’istituto nel diritto spagnolo, francese e greco.
Fin dai primordi della civiltà, i commerci si sono svolti prevalentemente per via d’acqua inizialmente lungo i fiumi e successivamente utilizzando il mare.
Non è un caso che tutte le grandi città del passato siano sorte lungo i fiumi e che il più antico testo di diritto della navigazione, ad oggi conosciuto, sia contenuto nelle 282 leggi del re Hammurabi di Babilonia scolpite nella famosa stele conservata al Louvres, risalenti a circa il 1750 a. c., e riguardi la navigazione lungo i fiumi Tigri ed Eufrate.
In tale corpo era, fra l’altro, disciplinata l’autorità e la responsabilità del comandante della nave.
Sotto il profilo commerciale, nelle consuetudini più remote, risalenti ai fenici ed ai greci, il comandante era anche incaricato di fare fronte ad ogni esigenza della nave comprese le operazioni di imbarco e sbarco delle merci, di approvvigionamento etc.
Con il passare del tempo e con lo sviluppo dei traffici marittimi, si rese necessaria l’istituzione di una figura ausiliaria che potesse snellire i compiti prima affidati al comandante connessi con le operazioni ed i negozi giuridici relativi all’arrivo ed alla partenza della nave, figura che nello sviluppo storico assunse varie vesti e denominazioni oggi compendiate nell’istituto della raccomandazione marittima
Consideratala complessità delle operazioni da svolgere in occasione dell’approdo della nave in porto, il raccomandatario, in qualità di rappresentante dell’armatore o del vettore -che insieme al proprietario formano l’impresa marittima - ha acquistato una sempre maggiore importanza.
Fino al 1977 la figura del raccomandatario era sostanzialmente regolata dal codice della navigazione che agli artt. 287 e ss. prende in considerazione soltanto la disciplina di quattro tipologie di contratti che possono legare il raccomandatario all’armatore/vettore.
Successivamente il legislatore con la legge n.135/77 ha avvertito l’esigenza di normare lo svolgimento di tale attività sottoponendola, secondo il modello delle professioni classiche, ad un controllo pubblicistico, tanto da punirne l’esercizio abusivo ai sensi dell’art. 348 c.p., in tutte le sue fasi, dall’accesso alla cancellazione dal registro, da un lato al fine di garantirne la professionalità, dall’altro con lo scopo di rendere il raccomandatario personalmente e solidalmente responsabile con l’armatore/vettore stranieri rispetto all’inadempimento di obbligazioni previste per la tutela dei terzi che abbiano contratto obbligazioni correlate all’arrivo e/o alla partenza della nave nonché di doveri previsti per la tutela del personale marittimo assunto suo tramite.
Tale legge qualifica l’attività in oggetto come una professione ma ciò collide con la previsione dell’art. 19 della l.135/1977 che prevede la possibilità che il raccomandatario possa essere sottoposto a fallimento.
Il rapporto di raccomandazione presuppone sempre il conferimento di un mandato nella pratica sempre con rappresentanza, indipendentemente dal rilascio di una procura scritta.
L’art. 290 del cod.nav. Prevede, tuttavia, altre figure di raccomandazione quali:
- Il raccomandatario senza rappresentanza, sostanzialmente inesistente, in quanto nel settore economico che ci interessa,non è ipotizzabili conferire un incarico di raccomandazione senza i relativi poteri rappresentativi, basti pensare allo svolgimento di pratiche amministrative presso l’A.M. o l’A.P..
- Il raccomandatario agente,regolato dalle norme civilistiche sul contratto di agenzia (art. 1742 e ss. c.c.), con l’osservazione che l’art. 2 della legge n. 135/77 contempla stranamente la possibilità di rapporti di agenzia occasionali.
- Il raccomandatario institore, lavoratore subordinato o raramente socio, preposto a capo di una sede principale o secondaria, dell'armatore o del vettore.
L’art 2 della legge 135/1977 precisa, a titolo esemplificativo, le funzioni proprie del raccomandatario che consistono nell’ “…..assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.”
Il raccomandatario è in definitiva un lavoratore autonomo quasi sempre un imprenditore individuale o collettivo.
La figura del raccomandatario di nave straniera onerata di maggiori obblighi rispetto al raccomandatario ordinario, in quanto prima della partenza della nave dal porto in cui opera, deve ricevere dal suo mandante una somma in denaro a garanzia delle obbligazioni che ha assunto in di lui nome. E’ inoltre tenuto ad auna complessa serie di obblighi ed incombenze finalizzati ad a garantire i lavoratori imbarcati suo tramite in ordine al pagamento delle retribuzioni, alla copertura assicurativa per infortuni, invalidità, malattia, vecchiaianon inferiore a quella obbligatoria per la legge italiana , al rispetto nei contratti di arruolamento dei principi giuslavoristici di ordine pubblico, alla sicurezza ed all’igiene della nave.
E’ infatti previsto che il raccomandatario sia solidalmente con il suo mandante nel caso in cui tali obbligazioni non siano rispettate.
Per esercitare l’attività è necessario che il raccomandatario sia dichiarato idoneo, previo superamento di un apposito esame, da una commissione istituita presso la Camera di Commercio.
Per ogni prestazione il raccomandatario è retribuito in base a tariffe minime obbligatorie, stabilite dalla Federagenti, la cui cogenza è stata sottoposta a censura da parte dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base del rilievo che esse limitano la concorrenza senza garantire la qualità dei servizi.
Il contratto di raccomandazione è stipulato tra il raccomandante (armatore o vettore) ed il raccomandatario. Tale contratto, non essendo soggetto a forma vincolata, può essere anche tacito. Per tale ragione può essere difficile verificare l’esistenza della raccomandazione, sennonché è stato ritenuto che le attività rientranti consuetudinariamente nell’ambito tipico della raccomandazione (come ricezione e riconsegna delle merci) attuano una contemplatio domini tacita, da cui consegue la rappresentanza sostanziale e processuale del raccomandatario.
Il raccomandatario inoltre non è tenuto a tutelare gli interessi dell’armatore per fattispecie che esulano dalle sue specifiche competenze, non assumendo conseguentemente alcuna responsabilità, a meno che non sia munito di apposita procura.
Al fine di tutelare gli interessi dell’armatore e dei terzi al raccomandatario sono attribuiti poteri di rappresentanza processuale dell’armatore. La tutela degli interessi dei terzi viene realizzata permettendo loro di poter risolvere le eventuali controversie giudiziarie contro l’armatore od il vettore attraverso la citazione in giudizio del raccomandatario.L’azione diretta nei confronti del raccomandatario ha la funzione di esonerare i terzi creditori dall’onere di individuare e ricercare l’armatore straniero debitore.
La rappresentanza processuale del raccomandatario è subordinata all’esistenza della rappresentanza sostanziale, e pertanto ne ha gli stessi contenuti e limiti.
L’eventuale sentenza di condanna pronunciata nei confronti del raccomandatario produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato-mandante. Conseguentemente l’azione esecutiva non potrà essere esperita direttamente nei confronti del raccomandatario e il suo patrimonio rimarrà estraneo rispetto ai debiti del rappresentato.
Un aspetto interessante da analizzare consiste nella politica della concorrenza, come sopra accennata. Con l’avvento dell’unione economica e monetaria, nel 1957, si è ravvisata la necessità che le politiche di concorrenza nazionali e comunitarie potessero convivere.Principio generale della politica comunitaria in merito è il divieto delle intese, quando consistono in accordi tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto d’impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato comune e possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.
Nell’ambito che a noi interessa si è posto il problema dell’esistenza di intese volte ad alterare le dinamiche competitive nel mercato dei servizi di Agenzia marittima attraverso un coordinamento delle strategie commerciali e in particolare delle politiche di prezzo, con conseguente prospettazione di violazione dell’art. 101 TFUE.
Un ultimo aspetto, sempre riguardante il diritto comunitario, ha come oggetto la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi,sia in maniera stabile che occasionale, nei paesi dell’UE. La direttiva è stata recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 Marzo 2010 n. 59 che ha disposto l’abrogazione di parti dell’art. 9 della l.135/1977.
L’intervento dell’Autorità Garante ha dichiarato, pertanto, illegittimo l’obbligo del raccomandatario di risiedere nella località in cui opera, e quindi, pur mantenendosi l’obbligo d’iscrizione presso un solo elenco, egli può svolgere la propria attività in più porti e non solo in quello di residenza.
Fin dai primordi della civiltà, i commerci si sono svolti prevalentemente per via d’acqua inizialmente lungo i fiumi e successivamente utilizzando il mare.
Non è un caso che tutte le grandi città del passato siano sorte lungo i fiumi e che il più antico testo di diritto della navigazione, ad oggi conosciuto, sia contenuto nelle 282 leggi del re Hammurabi di Babilonia scolpite nella famosa stele conservata al Louvres, risalenti a circa il 1750 a. c., e riguardi la navigazione lungo i fiumi Tigri ed Eufrate.
In tale corpo era, fra l’altro, disciplinata l’autorità e la responsabilità del comandante della nave.
Sotto il profilo commerciale, nelle consuetudini più remote, risalenti ai fenici ed ai greci, il comandante era anche incaricato di fare fronte ad ogni esigenza della nave comprese le operazioni di imbarco e sbarco delle merci, di approvvigionamento etc.
Con il passare del tempo e con lo sviluppo dei traffici marittimi, si rese necessaria l’istituzione di una figura ausiliaria che potesse snellire i compiti prima affidati al comandante connessi con le operazioni ed i negozi giuridici relativi all’arrivo ed alla partenza della nave, figura che nello sviluppo storico assunse varie vesti e denominazioni oggi compendiate nell’istituto della raccomandazione marittima
Consideratala complessità delle operazioni da svolgere in occasione dell’approdo della nave in porto, il raccomandatario, in qualità di rappresentante dell’armatore o del vettore -che insieme al proprietario formano l’impresa marittima - ha acquistato una sempre maggiore importanza.
Fino al 1977 la figura del raccomandatario era sostanzialmente regolata dal codice della navigazione che agli artt. 287 e ss. prende in considerazione soltanto la disciplina di quattro tipologie di contratti che possono legare il raccomandatario all’armatore/vettore.
Successivamente il legislatore con la legge n.135/77 ha avvertito l’esigenza di normare lo svolgimento di tale attività sottoponendola, secondo il modello delle professioni classiche, ad un controllo pubblicistico, tanto da punirne l’esercizio abusivo ai sensi dell’art. 348 c.p., in tutte le sue fasi, dall’accesso alla cancellazione dal registro, da un lato al fine di garantirne la professionalità, dall’altro con lo scopo di rendere il raccomandatario personalmente e solidalmente responsabile con l’armatore/vettore stranieri rispetto all’inadempimento di obbligazioni previste per la tutela dei terzi che abbiano contratto obbligazioni correlate all’arrivo e/o alla partenza della nave nonché di doveri previsti per la tutela del personale marittimo assunto suo tramite.
Tale legge qualifica l’attività in oggetto come una professione ma ciò collide con la previsione dell’art. 19 della l.135/1977 che prevede la possibilità che il raccomandatario possa essere sottoposto a fallimento.
Il rapporto di raccomandazione presuppone sempre il conferimento di un mandato nella pratica sempre con rappresentanza, indipendentemente dal rilascio di una procura scritta.
L’art. 290 del cod.nav. Prevede, tuttavia, altre figure di raccomandazione quali:
- Il raccomandatario senza rappresentanza, sostanzialmente inesistente, in quanto nel settore economico che ci interessa,non è ipotizzabili conferire un incarico di raccomandazione senza i relativi poteri rappresentativi, basti pensare allo svolgimento di pratiche amministrative presso l’A.M. o l’A.P..
- Il raccomandatario agente,regolato dalle norme civilistiche sul contratto di agenzia (art. 1742 e ss. c.c.), con l’osservazione che l’art. 2 della legge n. 135/77 contempla stranamente la possibilità di rapporti di agenzia occasionali.
- Il raccomandatario institore, lavoratore subordinato o raramente socio, preposto a capo di una sede principale o secondaria, dell'armatore o del vettore.
L’art 2 della legge 135/1977 precisa, a titolo esemplificativo, le funzioni proprie del raccomandatario che consistono nell’ “…..assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.”
Il raccomandatario è in definitiva un lavoratore autonomo quasi sempre un imprenditore individuale o collettivo.
La figura del raccomandatario di nave straniera onerata di maggiori obblighi rispetto al raccomandatario ordinario, in quanto prima della partenza della nave dal porto in cui opera, deve ricevere dal suo mandante una somma in denaro a garanzia delle obbligazioni che ha assunto in di lui nome. E’ inoltre tenuto ad auna complessa serie di obblighi ed incombenze finalizzati ad a garantire i lavoratori imbarcati suo tramite in ordine al pagamento delle retribuzioni, alla copertura assicurativa per infortuni, invalidità, malattia, vecchiaianon inferiore a quella obbligatoria per la legge italiana , al rispetto nei contratti di arruolamento dei principi giuslavoristici di ordine pubblico, alla sicurezza ed all’igiene della nave.
E’ infatti previsto che il raccomandatario sia solidalmente con il suo mandante nel caso in cui tali obbligazioni non siano rispettate.
Per esercitare l’attività è necessario che il raccomandatario sia dichiarato idoneo, previo superamento di un apposito esame, da una commissione istituita presso la Camera di Commercio.
Per ogni prestazione il raccomandatario è retribuito in base a tariffe minime obbligatorie, stabilite dalla Federagenti, la cui cogenza è stata sottoposta a censura da parte dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base del rilievo che esse limitano la concorrenza senza garantire la qualità dei servizi.
Il contratto di raccomandazione è stipulato tra il raccomandante (armatore o vettore) ed il raccomandatario. Tale contratto, non essendo soggetto a forma vincolata, può essere anche tacito. Per tale ragione può essere difficile verificare l’esistenza della raccomandazione, sennonché è stato ritenuto che le attività rientranti consuetudinariamente nell’ambito tipico della raccomandazione (come ricezione e riconsegna delle merci) attuano una contemplatio domini tacita, da cui consegue la rappresentanza sostanziale e processuale del raccomandatario.
Il raccomandatario inoltre non è tenuto a tutelare gli interessi dell’armatore per fattispecie che esulano dalle sue specifiche competenze, non assumendo conseguentemente alcuna responsabilità, a meno che non sia munito di apposita procura.
Al fine di tutelare gli interessi dell’armatore e dei terzi al raccomandatario sono attribuiti poteri di rappresentanza processuale dell’armatore. La tutela degli interessi dei terzi viene realizzata permettendo loro di poter risolvere le eventuali controversie giudiziarie contro l’armatore od il vettore attraverso la citazione in giudizio del raccomandatario.L’azione diretta nei confronti del raccomandatario ha la funzione di esonerare i terzi creditori dall’onere di individuare e ricercare l’armatore straniero debitore.
La rappresentanza processuale del raccomandatario è subordinata all’esistenza della rappresentanza sostanziale, e pertanto ne ha gli stessi contenuti e limiti.
L’eventuale sentenza di condanna pronunciata nei confronti del raccomandatario produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato-mandante. Conseguentemente l’azione esecutiva non potrà essere esperita direttamente nei confronti del raccomandatario e il suo patrimonio rimarrà estraneo rispetto ai debiti del rappresentato.
Un aspetto interessante da analizzare consiste nella politica della concorrenza, come sopra accennata. Con l’avvento dell’unione economica e monetaria, nel 1957, si è ravvisata la necessità che le politiche di concorrenza nazionali e comunitarie potessero convivere.Principio generale della politica comunitaria in merito è il divieto delle intese, quando consistono in accordi tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto d’impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato comune e possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.
Nell’ambito che a noi interessa si è posto il problema dell’esistenza di intese volte ad alterare le dinamiche competitive nel mercato dei servizi di Agenzia marittima attraverso un coordinamento delle strategie commerciali e in particolare delle politiche di prezzo, con conseguente prospettazione di violazione dell’art. 101 TFUE.
Un ultimo aspetto, sempre riguardante il diritto comunitario, ha come oggetto la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi,sia in maniera stabile che occasionale, nei paesi dell’UE. La direttiva è stata recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 Marzo 2010 n. 59 che ha disposto l’abrogazione di parti dell’art. 9 della l.135/1977.
L’intervento dell’Autorità Garante ha dichiarato, pertanto, illegittimo l’obbligo del raccomandatario di risiedere nella località in cui opera, e quindi, pur mantenendosi l’obbligo d’iscrizione presso un solo elenco, egli può svolgere la propria attività in più porti e non solo in quello di residenza.
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