Tesi etd-05052020-103048 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
GIUSTI, FRANCESCO
URN
etd-05052020-103048
Titolo
La tutela della vittima di violenza domestica e di genere
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Marzaduri, Enrico
Parole chiave
- domestica
- genere
- tutela
- violenza
- vittima
Data inizio appello
29/05/2020
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
29/05/2090
Riassunto
la tutela della vittima di violenza domestica e di genere con riferimento alla fonti nazionali e sovranazionali; Per vittimizzazione secondaria e ripetuta si intende lo stato di disagio a cui sono sottoposte le vittime di un reato nel vedersi costrette a reiterare più volte le narrazioni relative ad esso, anche ai fini di accertamento della loro credibilità e moralità.
Gli articoli 18-24 della Direttiva si interessano specificamente della protezione della vittima e dei loro familiari dal rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta. La Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 stabilisce inoltre specifici diritti di protezione della vittima, fra cui quello di audizione, informazione, assistenza, rimborso spese, tutela della vita privata.
A livello nazionale il Decreto Legislativo 11/2009 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” introduce la misura cautelare del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282 ter Codice procedura penale), e il reato di stalking previsto e punito dall’articolo 612 bis del codice penale.
Tale reato, rubricato come “atti persecutori”, riguarda la reiterazione di molestie, che fino all’introduzione dell’articolo 612 bis codice penale non veniva ritenuta penalmente rilevante, ovvero considerata come fattispecie autonoma. Si tratta di atti quali telefonate e messaggi ricevuti dalla vittima a qualsivoglia ora del giorno e della notte, offerta di regali non desiderati, pedinamenti, sorveglianza, che se presi singolarmente possono apparire innocui, ma la cui reiterazione può provocare uno stato d’ansia e paura che costringe la vittima a modificare le proprie abitudini ed a vivere in una perenne angoscia.
La legge prevede che la vittima di molestie possa, ancor prima della denuncia-querela, ricorrere alle autorità per chiedere che sia rivolto un ammonimento al responsabile delle vessazioni. Il Testo unico in materia di spese di giustizia stabilisce, inoltre, che per le vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti, è possibile accedere al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti. Il decreto del 2009 prevede anche l’attivazione di un numero verde a beneficio delle vittime di molestie. Il Decreto Legislativo n. 93/2013, che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, amplia i diritti processuali delle vittime di violenza domestica.
Gli articoli 342 bis e ter, inseriti nel Codice Civile con legge 154/2001, disciplinano l’ordine di protezione contro gli abusi familiari. Il giudice può, infatti, adottare misure urgenti per impedire comportamenti che mettano a rischio la serenità familiare. Il codice penale, all’articolo 572 disciplina il reato di maltrattamenti in famiglia. Importante è anche il Decreto legislativo 212/2015 attuativo della direttiva 2012/29/UE in materia di assistenza e protezione delle vittime di reati, il quale ha introdotto precisi obblighi informativi in favore delle persone offese. Tale decreto ha, difatti, inserito nel codice di procedura penale gli articoli 90 bis il quale prevede che alla persona offesa vengano fornite in lingua ad essa comprensibile informazioni in merito al procedimento, 90 ter il quale prevede comunicazioni in merito all’eventuale evasione o scarcerazione dell’accusato, 90 quater il quale identifica le condizioni di vulnerabilità dell’offeso, 143 bis che prevede ipotesi supplementari di nomina di un interprete...
Gli articoli 18-24 della Direttiva si interessano specificamente della protezione della vittima e dei loro familiari dal rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta. La Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 stabilisce inoltre specifici diritti di protezione della vittima, fra cui quello di audizione, informazione, assistenza, rimborso spese, tutela della vita privata.
A livello nazionale il Decreto Legislativo 11/2009 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” introduce la misura cautelare del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282 ter Codice procedura penale), e il reato di stalking previsto e punito dall’articolo 612 bis del codice penale.
Tale reato, rubricato come “atti persecutori”, riguarda la reiterazione di molestie, che fino all’introduzione dell’articolo 612 bis codice penale non veniva ritenuta penalmente rilevante, ovvero considerata come fattispecie autonoma. Si tratta di atti quali telefonate e messaggi ricevuti dalla vittima a qualsivoglia ora del giorno e della notte, offerta di regali non desiderati, pedinamenti, sorveglianza, che se presi singolarmente possono apparire innocui, ma la cui reiterazione può provocare uno stato d’ansia e paura che costringe la vittima a modificare le proprie abitudini ed a vivere in una perenne angoscia.
La legge prevede che la vittima di molestie possa, ancor prima della denuncia-querela, ricorrere alle autorità per chiedere che sia rivolto un ammonimento al responsabile delle vessazioni. Il Testo unico in materia di spese di giustizia stabilisce, inoltre, che per le vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti, è possibile accedere al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti. Il decreto del 2009 prevede anche l’attivazione di un numero verde a beneficio delle vittime di molestie. Il Decreto Legislativo n. 93/2013, che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, amplia i diritti processuali delle vittime di violenza domestica.
Gli articoli 342 bis e ter, inseriti nel Codice Civile con legge 154/2001, disciplinano l’ordine di protezione contro gli abusi familiari. Il giudice può, infatti, adottare misure urgenti per impedire comportamenti che mettano a rischio la serenità familiare. Il codice penale, all’articolo 572 disciplina il reato di maltrattamenti in famiglia. Importante è anche il Decreto legislativo 212/2015 attuativo della direttiva 2012/29/UE in materia di assistenza e protezione delle vittime di reati, il quale ha introdotto precisi obblighi informativi in favore delle persone offese. Tale decreto ha, difatti, inserito nel codice di procedura penale gli articoli 90 bis il quale prevede che alla persona offesa vengano fornite in lingua ad essa comprensibile informazioni in merito al procedimento, 90 ter il quale prevede comunicazioni in merito all’eventuale evasione o scarcerazione dell’accusato, 90 quater il quale identifica le condizioni di vulnerabilità dell’offeso, 143 bis che prevede ipotesi supplementari di nomina di un interprete...
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