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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-04162016-192817


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
BRACCIALI, ALESSIA
URN
etd-04162016-192817
Titolo
La disciplina del transfer pricing
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof. Zanotti, Nicolò
Parole chiave
  • transfer pricing
  • valore normale
Data inizio appello
09/05/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
L'art. 110, comma 7 del T.U.I.R. riassume la posizione assunta dall'ordinamento italiano sul contrasto alle frodi fiscali e sulla lotta alle operazioni elusive perché impone alla società residente sul territorio nazionale di determinare i prezzi di scambio infragruppo (laddove le altre imprese del gruppo di cui essa fa parte siano soggetti non residenti sul nostro territorio e, quindi, non soggette alle medesime regole impositive) valutando gli stessi in base al criterio del valore normale, la cui definizione è, ancora una volta, desumibile dal T.U.I.R. La nozione esplicativa è contenuta nell'art. 9, comma 3, che recita "...il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi", e dalla quale si desume che per prevenire manovre abusive mediante il trasferimento di materia imponibile verso Paesi in cui l'onere contributivo risulta ridotto o nullo, il valore degli scambi posti in essere con imprese non residenti ma appartenenti al medesimo gruppo dovrà essere assunto pari al prezzo praticato per beni omogenei, nel quadro di operazioni commerciali effettuate nel medesimo contesto temporale e ambientale tra parti indipendenti (non caratterizzate, cioè, da un rapporto di controllo mediato o immediato). In altri termini, si parla di prezzo di libera concorrenza (cosiddetto arm's lenght principle), assumendo che le operazioni praticate fra società appartenenti allo stesso gruppo debbano avvenire al prezzo di mercato e, appunto, di libera concorrenza.
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