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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-04162016-155938


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
BASSI, MARCO
URN
etd-04162016-155938
Titolo
I poteri istruttori delle Commissioni tributarie e tutela del contribuente
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof. Lombardi, Simone
Parole chiave
  • correct tributary trial
  • discretion exercise preliminary powers
  • discrezionalità esercizio poteri istruttori
  • esercizio poteri istruttori
  • exercise preliminary powers
  • giusto processo tributario
  • poteri istruttori commissioni tributarie
  • powers preliminary tributary errands
Data inizio appello
09/05/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
I poteri istruttori delle Commissioni tributarie sono previsti dall’articolo 7 del Decreto legislativo 546 del 31 dicembre 1992.
Secondo il primo comma di questo articolo le Commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari e all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
Il giudice tributario, quindi, può esercitare le medesime facoltà attribuite agli uffici accertatori, senza però superare il limite dei fatti dedotti dalle parti, cioè non può utilizzare i propri poteri istruttori a fini esplorativi, sostituendosi alle parti.
Il comma 2 concede facoltà alle commissioni, quando occorra l'acquisizione di elementi conoscitivi di particolare complessità, di richiedere apposite relazioni oltre che a organi tecnici all'Amministrazione dello Stato e al Corpo della Guardia di finanza, anche a consulenti tecnici d'ufficio. Il Legislatore ha infatti percepito la necessità che determinate valutazioni vengano effettuate da un soggetto terzo rispetto alle parti processuali.
L'esercizio dei poteri istruttori del giudice tributario, di cui all'art. 7, costituisce una facoltà discrezionale, in quanto meramente integrativa dell'onere probatorio delle parti, le quali fra l'altro non possono dolersi dell'uso che di essi il giudice abbia fatto.
Tali poteri istruttori, anche alla luce della riforma dell'art. 111 della Costituzione, non hanno la funzione di sopperire alle lacune probatorie delle parti, ma piuttosto la funzione di garantire la parte il cui onere probatorio sia impossibile o molto difficile da assolvere ovvero si trova nell'impossibilità di esibire documenti risolutivi in possesso dell'altra parte. Diversamente non può essere pronunciata una sentenza ragionevolmente motivata.
E' stato abrogato il terzo comma che consentiva alla Commissione tributaria di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. Il legislatore, abrogando il terzo comma, ha voluto rafforzare il carattere dispositivo del processo tributario.
Nel processo tributario sono esclusi il giuramento e la testimonianza, in quanto il processo tributario è un processo essenzialmente scritto e documentale. L’esclusione di questi mezzi di prova è stata riprodotta al comma 4 dell’art. 7 del D.lgs. 546/92.
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